CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 47659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 09/04/2021, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 14/06/2016 Tribunale di Messina - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura -, sentenza appellata sia dall'imputato sia dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, escludeva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena irrogata dal Tribunale di Messina, confermando, nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto attribuito all'imputato come ricettazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato la circostanza della sostituzione della targa originaria del veicolo di provenienza furtiva con una targa riconducibile alla moglie dell'imputato, a riprova della consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza illecita dell'automobile o, quanto meno, della consapevole accettazione del rischio di tale provenienza). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità (attuale quarto comma dell'art. 648 cod. pen.), è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01) e, nel caso in esame, trattandosi di ricettazione di un'autovettura, la Corte territoriale ha logicamente i ritenuto che il valore patrimoniale della stessa non potesse giustificare t l'applicazione dell'attenuante. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado, è altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato il valore economico del bene ricettato, la gravità del fatto, attesa la sostituzione dei numeri di targa e la conseguente elusione della normativa sulla tracciabilità dei beni mobili registrati, nonché i precedenti penali dell'imputato). Ritenuto che la contestazione, avanzata sempre con il terzo motivo di ricorso, sulla mancata riqualificazione del fatto come furto è del tutto anapodittica e generica; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass