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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01006/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18301-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] processo R.G.N. 18301/2020 Cron.

Rep.

Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/05/2020 R.G.N. 14405/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 21 maggio 2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, dal quale il suo credito (di € 183.016,17 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per mensilità non percepite dall’aprile 2012 al febbraio 2013 e di € 6.125,26 in prededuzione, per il periodo dalla data di fallimento del 27 febbraio 2013 a quella di ricevimento della lettera di licenziamento), per incompatibilità tra le sua mansioni dirigenziali, variamente declinate e la carica di componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società fallita con delega alla sicurezza dei lavoratori, in difetto al specifica allegazione in fatto, prima ancora che di prova;3. con atto notificato il 19 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;

4. nelle more del giudizio, il difensore del controricorrente ha comunicato la rinuncia del ricorrente, con la compensazione delle spese tra le parti, accettata dal Fallimento;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. sussistono i presupposti per l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo la società aderito alla rinuncia del lavorator e , ai sensi dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso nella Adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18301-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] processo R.G.N. 18301/2020 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/05/2020 R.G.N. 14405/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 21 maggio 2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, dal quale il suo credito (di € 183.016,17 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per mensilità non percepite dall’aprile 2012 al febbraio 2013 e di € 6.125,26 in prededuzione, per il periodo dalla data di fallimento del 27 febbraio 2013 a quella di ricevimento della lettera di licenziamento), per incompatibilità tra le sua mansioni dirigenziali, variamente declinate e la carica di componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società fallita con delega alla sicurezza dei lavoratori, in difetto al specifica allegazione in fatto, prima ancora che di prova;3. con atto notificato il 19 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso; 4. nelle more del giudizio, il difensore del controricorrente ha comunicato la rinuncia del ricorrente, con la compensazione delle spese tra le parti, accettata dal Fallimento; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i presupposti per l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo la società aderito alla rinuncia del lavorator e , ai sensi dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.; 2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza
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