CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6427/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3881/2020depositata in data 24.7.2020; N. 6427/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Campania , sezione staccata di Salerno, respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 368/2019della C.T.P. di Salerno, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della società a r.l. [OSCURATO:PERSONA] per IRESe IVA, anno 2014, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, e ciò per ché la società stessa aveva presentato una dichiarazione integrativain data 21.6.2018, ai sensi dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, entro i termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, così rettificando il saldo debitorio erroneamente risultante dalla dichiarazione presentata il 30.9.2015, priva di qualsiasi dato contabile; nel confermare la sentenza d i primo grado, benché con diverso percorso motivazionale, il giudice d’appello osservò che nella specie la dichiarazione integrativa non poteva dirsi rientrare né nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 (dichiarazione diretta ad evitare un danno all’erario), né in quella di cui al successivo comma 8 - bis (dichiarazione diretta ad evitare un danno al contribuente); ciò in quanto la originaria dichiarazione presentata nel 2015 erada assimilare, sostanzialmente, ad una omessa dichiarazione, giacché priva di ogni dato contabile, non recando tra l’altro alcuna informazione circa il volume d’affari e riportando informazioni contraddittorie circa i dati concernenti lo studio di settore relativo; ha dunque concluso la C.T.R. che, da quanto N. 6427/21 R.G. precede, non poteva desumersi alcuna somma da iscrivere a ruolo con il procedimento di cui al citato art. 36-bis; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi , cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; consideratoche: 1.1 –co n il primo motivo si denuncia omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. attenuta al petitume alla causa petendi; in particolare, rileva la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza basilare della lite, ossia sull’intentoevasivo posto in essere dalla società, che dapprima aveva presentato una dichiarazione per l’anno 2014, e solo dopo aver ricevuto la cartella ne aveva presentata, per la stessa annualità, una integrativa, per la quale non aveva però versato nessuna imposta; 1.2 –il motivo è inammissibile per difetto di specificità, giacché non attinente ai fatti in contestazione; infatti, il mezzo nella sostanza non si confronta con il decisum del giudice regionale,secondo il quale la fattispecie è da considerare non inquadrabile né nell’ambito della dichiarazione a favore dell’erario, né in quello della dichiarazione a sfavore, così non ritenendo applicabile la disciplina di cui all’art. 2, commi 8 e 8-bis,del d.P.R. n. 322/1998: ciò in quanto si tratta nella sostanza di omessa dichiarazione, sicché –prosegue la C.T.R. -non può ricavarsi da quella originariamente presentata nel 2015 alcun dato utile per l’emissione della cartella; N. 6427/21 R.G. si tratta certamente – quest’ult ima - di affermazione erronea (suscettibile di essere soltanto corretta, in questa sede di legittimità, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., non trattandosi di errore decisivo, per quanto prima detto circa l’irritualità del mezzo), perché la cartella a seguito di controllo automatizzato ben può essere emessa non solo in base ai dati ricavabili dalla dichiarazione in verifica, ma anche da quelli emergenti dall’anagrafe tributaria, ossia “quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nelladichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafetributaria e sulle incongruità riscontrate da l suddetto raffronto ” (Cass. n. 24747/2020); 2.1 –con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998; si sostiene che la società non avrebbe comunque potuto presentare alcuna dichiarazione integrativa una volta ricevuta la cartella di pagamento, perché ove ciò fosse possibile, la correzione cesserebbe di essereun rimedio idoneo ad ovviare ad un errore del contribuente, per trasformarsi in mezzo elusivo della sanzioni poste a presidio della corretta compilazione delle dichiarazionidei redditi; 2.2 –il motivo è infondato; infatti,la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che “In tema di dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sostitutiva (di quella annuale a suo tempo non presentata) ed integrativa (di quella presentata con esposizione di dati da correggere), soggiacendo alle disposizioni degli artt. 54, comma 1, e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed ai relativi termini di rettifica, possono N. 6427/21 R.G. essere presentate non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se dirette ad evitare un danno per la P.A., mentre se intese ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrano il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo” (Cass. n. 718/2019; sost. conf. Cass. n. 17506/2019); tuttavia, trova nella specie applicazione l’ulteriore principio secondo cui, cui in sede giurisdizionale, in caso di errore dichiarativo, il contribuente può sempre far ricorso alla sostanza del rapporto, ed opporsi ad una pretesa fiscale comunque infondata; c iò è quanto evincibile dall ’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13378/2016, così massimata: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria” (conf. Cass. n. 11507/2018, Cass. n. 27583/2018 e Cass. n. 30796/2018); pertanto, pur volendo prescindersi dalle modalità del recupero fiscale che occupa, ben può la società stessa far valere in ogni caso , in questa sede giurisdizionale, l’essenza del relativo rapporto tributario, a prescindere dalla N. 6427/21 R.G. tempestività o meno della dichiarazione integrativa(v. in particolare Cass. n. 17791/2021); da ciò discende che, rispetto ad una pretesa fiscale mirante al pagamento di una determinata somma, la società ha pieno diritto di eccepire l’inesistenza del presupposto impositivo, perché derivante da una erronea esposizione dei dati nella dichiarazione originaria: le peculiari circostanze della vicenda, che hanno visto sostanziarsi una tale eccezione nella presentazione di una dichiarazione integrativa, in corso di causa, non spostano i termini della questione; ne deriva, ulteriormente, che il profilo concernente la tempestività o l’intempestività della dichiarazione integrativa perde il carattere di d ecisività , giacché la controricorrente ben può limitarsi ad eccepire, in sede contenziosa, l’errore dichiarativo, seppur con le cennate modalità, così paralizzando la pretesa creditoria del fisco ove non debitamente ed ulteriormente supportata , e ciò coerentemente con il cennato insegnamento giurisprudenziale; ritiene infine la Corte che, in relazione all’ulteriore profilo evidenziato dall’Agenzia circa l’omesso versamento delle imposte, da parte della società, pur a seguito della dichiarazione integrativa presentata, l’Ufficio ben potrà attivarsi per procedere al relativo recupero, ove ne concorrano gli ulteriori presupposti, anche in relazione ad eventuali ulteriori rilievi sul contenuto della dichiarazione stessa; 3.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione; N. 6427/21 R.G. trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in € 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del 15% dei compensi e agl