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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35596/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e SOTTERO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede di annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 25/03/2024, di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen. commessi a Milano il 23/10/2018 e il 11/01/2019.

2. I difensori degli imputati propongono ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela, a seguito di risarcimento integrale del danno, proveniente dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] L.t.d. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 29/10/2024, disponendo contestualmente la sospensione dei termini di deposito della motivazione con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le determinazioni correlate alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità.

3. Il ricorso è fondato.

3.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano si evince l'acquisizione all'udienza successiva a quella della lettura del dispositivo, della remissione di querela della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] L.t.d. tramite procuratore speciale e l'accettazione da parte dei procuratori speciali dei due imputati.

La stessa motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano (p.9) segnala che le vicende relative alla remissione della querela in un momento successivo alla decisione avrebbero rilevato nell'eventuale successivo grado di giudizio.

3.3. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

4. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 30/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e SOTTERO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede di annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza, senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 25/03/2024, di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen. commessi a Milano il 23/10/2018 e il 11/01/2019. 2. I difensori degli imputati propongono ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela, a seguito di risarcimento integrale del danno, proveniente dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] L.t.d. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 29/10/2024, disponendo contestualmente la sospensione dei termini di deposito della motivazione con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le determinazioni correlate alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità. 3. Il ricorso è fondato. 3.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano si evince l'acquisizione all'udienza successiva a quella della lettura del dispositivo, della remissione di querela della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] L.t.d. tramite procuratore speciale e l'accettazione da parte dei procuratori speciali dei due imputati. La stessa motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano (p.9) segnala che le vicende relative alla remissione della querela in un momento successivo alla decisione avrebbero rilevato nell'eventuale successivo grado di giudizio. 3.3. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 4. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 30/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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