CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3920-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 429/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento relativa ad IRPEF per il 2002, una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per il 2006 e una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per il 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente ai crediti di natura sanzionatoria; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate in particolare confermando la sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto che il termine di prescrizione per le sanzioni fosse di cinque anni; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 14 disp. att. cod. civ., 2946 e 2948 c.c. in quanto la prescrizione delle sanzioni si compie in dieci anni (come i tributi erariali a cui accedono) e non in cinque. Il motivo di impugnazione è infondato. Ric. 2021 n. 03920 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Infatti, questa Corte ha affermato che sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. n. 7486 del 2022; Cass. n. 17096 del 2021; Cass. n. 13389 del 2021; Cass.n. 27178 del 2020; Cass. n. 5577 del 2019): la sentenza impugnata, quindi, ritenendo che la prescrizione relativa alle sanzioni si fosse compiuta in cinque anni, si è attenuta al suddetto principio. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così