CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1983
Cassazione n. 06108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1983 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 25/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 17/06/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 57.2 e 81 cpv, 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto generici. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed i precedenti a carico del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Coniq1ieré Estensore