CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2018, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato in quattro anni e nove mesi di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio e porto ingiustificato al di fuori della propria abitazione di arma impropria ed oggetto atto ad offendere. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze è scaturito dal ferimento, avvenuto nella prima serata del 4 gennaio 2015, di [OSCURATO:PERSONA], per mano dell'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA], e del correo [OSCURATO:PERSONA], i quali, ingaggiata con la vittima una colluttazione, la hanno colpita con una mazza da baseball, materialmente detenuta da [OSCURATO:PERSONA], e di un'arma da taglio, brandita, invece, da [OSCURATO:PERSONA], così cagionandole gravi lesioni alla testa, dalle quali sono residuati anche danni permanenti. La Corte di appello ha, in proposito, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito, al pari del correo, mosso da animus necandi, secondo quanto dimostrato: dalle caratteristiche degli strumenti utilizzati (una mazza da baseball, della 12\ lunghezza di 53 cm e della larghezza, all'estremità superiore, di 4 cm, ed un coltello); dalla parte vitale del corpo, la testa, raggiunta dai reiterati colpi di mazza sferrati da [OSCURATO:PERSONA] mentre il complice attingeva la vittima al viso; dalle eloquenti parole rivolte, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, da [OSCURATO:PERSONA] («Ti ammazzo»; «Ti ammazzo»); dalle gravissime lesioni prodotte dall'azione criminosa. Ha, sotto altro, connesso aspetto, condiviso con il primo giudice la valutazione negativa circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione della legittima difesa, invocata dall'imputato: al riguardo, ha affermato che le emergenze istruttorie inducono a ritenere che l'aggressione in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato origine nella pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima — scaturita dalla consegna, risalente ad alcuni giorni prima, di un modesto quantitativo di eroina, dalla quale era residuato un debito pari ad euro 2.000 — e non già, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], nell'esigenza di difendere l'ex moglie ed i figli dalle violenze fisiche e morali esercitate a loro danno da [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo proposito, la Corte di appello ha esposto che «anche a voler dar credito alla indimostrata versione dell'imputato circa un atteggiamento molesto della persona offesa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], atteggiamento consistito nel tempestare la donna con telefonate, messaggi e scampanellate al citofono, devono, comunque, escludersi gli estremi dell'invocata scriminante perché l'imputato avrebbe ben potuto far cessare il fastidioso comportamento rivolgendosi alle forze dell'ordine, mentre, invece, lo stesso ha volontariamente scelto, senza che ce ne fosse necessità alcuna, di effettuare il lungo viaggio per arrivare ad Ancona da Modena, di armarsi preventivamente con la mazza da baseball, di darsi appuntamento con l'amico [OSCURATO:PERSONA], anch'egli appena giunto da Modena ad Ancona armato di coltello e di aggredire, insieme con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] solo perché questi (sempre secondo la versione difensiva) si trovava nelle vicinanze dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA]». Ha, pertanto, stimato la radicale assenza del requisito della necessità della reazione difensiva, avendo l'imputato, piuttosto, posto in essere una mera ritorsione rispetto all'inadempimento, da parte della vittima, del credito derivato dalla cessione della sostanza stupefacente. Il giudice di secondo grado ha, infine, rigettato i motivi di impugnazione vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalle modalità esecutive della condotta e non contraddetto dalla condizione di pregressa incensuratezza dell'imputato, e di quella della provocazione, «dato quanto direttamente constatato dal personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto che ha assistito a parte della brutale aggressione posta in essere rA dall'imputato e dal correo in danno del [OSCURATO:PERSONA] il quale veniva trovato con il volto completamente insanguinato, barcollante ed appoggiato ad un muro mentre l'imputato stava per sferrargli l'ennesimo colpo di mazza da baseball, urlandogli in faccia "Ti ammazzo, ti ammazzo"». 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e di vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del dolo omicidiario sul fallace presupposto della reiterazione dei colpi di mazza al capo della vittima, contraddetta dagli esiti degli espletati accertamenti medico-legali, attestanti che lesioni al capo sono state prodotte da un solo colpo, ciò che ha precluso al consulente di apprezzare la riconducibilità dell'azione all'intento di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Eccepisce che il travisamento della prova ha inciso in misura determinante sulla qualificazione del fatto, dovendosi tener conto, ulteriormente, delle ridotte conseguenze dell'azione criminosa, che non ha determinato l'esposizione della vittima a pericolo di vita, nonché del fatto che egli si è servito, per eseguire l'aggressione, di un oggetto prelevato all'interno di un'abitazione ove erano custoditi strumenti di più elevata capacità offensiva ed ha, comunque, provocato 3 f l'intervento delle forze dell'ordine, id est di circostanze che si pongono in contrasto con l'impostazione recepita dai giudici di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso la censura vertente sul rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia, da un canto, che il giudice di secondo grado ha omesso di riservare il giusto rilievo all'antefatto dell'episodio criminoso oggetto di addebito, rappresentato dai comportamenti persecutori realizzati da [OSCURATO:PERSONA] in pregiudizio della [OSCURATO:PERSONA] e dei figli, che hanno influenzato la sua condotta in termini tali da renderla, ad una valutazione complessiva, meno grave in quanto condizionata dallo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto commesso dalla persona offesa. Segnala, dall'altro, che la Corte di appello è venuta meno al dovere di spiegare perché gli elementi di fatto indicati nell'atto di impugnazione non possano condurre alla mitigazione del trattamento sanzionatorio in forza dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 12 settembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01), attraverso la considerazione, in particolare, di «quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente» (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01), ovvero delle «peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi» (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini della decisione, una serie di elementi che, unitariamente intesi, offrono la prova della finalità omicidiaria — sub specie, quantomeno, di dolo diretto alternativo — dell'azione illecita dell'imputato, il quale ha colpito al capo, distretto sede di organi vitali, la vittima con una pesante mazza da baseball con violenza tale da cagionare, tra l'altro, un trauma cranico con frattura temporale destra, la frattura della rocca petrosa sinistra con emotimpano, nonché lesioni permanenti alla funzione uditiva. Nello stesso senso militano il concomitante intervento del correo, a sua volta munito di un micidiale strumento di offesa, quale il coltello utilizzato per ferire [OSCURATO:PERSONA] al volto, e l'espressa, reiterata manifestazione di intento omicida rivolta dall'odierno ricorrente alla persona offesa. A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente sia con le emergenze istruttorie che con i canoni ermeneutici sopra richiamati, il ricorrente introduce obiezioni che non appaiono idonee ad evidenziare, nella motivazione del provvedimento impugnato, fratture razionali o momenti di contraddittorietà. Pone, a più riprese, l'accento sull'apparente contrasto tra il riferimento alla reiterazione dei colpi di bastone all'indirizzo della vittima e l'esito degli accertamenti medico-legali, attestanti che le lesioni sono state provocate da un unico colpo, che, tuttavia, può essere agevolmente spiegato alla luce della lettura complessiva delle evidenze disponibili. Posto, invero, che, come ricordato già dal Giudice dell'udienza preliminare, la persona offesa — che è stata ritenuta pienamente attendibile — ha riferito di essere stata attinta da più colpi di mazza, al capo e ad altre aree del corpo, il fatto che le lesioni alla testa siano frutto di una sola delle bastonate sferrate dall'imputato non elide l'attitudine indiziaria della reiterazione della condotta offensiva, che i giudici di merito hanno correttamente apprezzato in combinazione con le ulteriori caratteristiche dell'azione e, specificamente, con il concomitante intervento del complice, con la violenza impressa al bastone e con l'esplicita manifestazione di volontà omicida. Né, per revocare in dubbio la solidità della conclusione raggiunta, vale sottolineare, come fa il ricorrente, che egli, lasciando la casa dell'ex moglie, si munì della mazza da baseball piuttosto che di un coltello, ovvero evocare l'intervento delle forze dell'ordine, che risulta essere stato provocato dalla [OSCURATO:PERSONA], anziché da lui, o, ancora, che la vittima non ha corso pericolo di vita, dovendosi avere riguardo, in una prospettiva ex ante, alla sicura idoneità di una violenta bastonata alla testa, quale quella da lui inferta alla persona offesa, a mettere a repentaglio il bene tutelato dalla disposizione incriminatrice dell'omicidio doloso. La fragilità delle obiezioni difensive è attestata, ancora, dalla prosecuzione dell'aggressione sino all'arrivo delle forze dell'ordine, che indusse [OSCURATO:PERSONA] ad interrompere l'esecuzione di un'iniziativa criminosa che, altrimenti, egli avrebbe, con ogni probabilità, portato alle estreme conseguenze, potendo contare, nei confronti del contraddittore, sulla superiorità numerica e sulla disponibilità di potenti strumenti di offesa. Confermato, allora, che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi che guidano l'accertamento del requisito psicologico del reato oggetto di addebito, il primo motivo di ricorso può essere, senz'altro, rigettato. 3. Non dissimili sono le valutazioni da compiersi in relazione alle residue doglianze del ricorrente. Quanto, in particolare, alla dedotta provocazione, i giudici di merito, spendendo argomentazioni logicamente ineccepibili, hanno ricondotto l'iniziativa criminosa al desiderio di [OSCURATO:PERSONA], mutuato dall'odierno ricorrente, di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere l'obbligazione connessa ad una fornitura di sostanza stupefacente ed hanno, per contro, disatteso la prospettazione difensiva che mette in relazione l'episodio del 4 gennaio 2015 con le vessazioni che la vittima avrebbe posto in essere in pregiudizio dell'ex moglie e dei figli dell'imputato. Resta, in tal modo, escluso che l'aggressione abbia costituito la reazione ad un fatto ingiusto, peraltro commesso nei confronti di persone diverse, onde priva di pregio si palesa l'eccezione articolata sul punto dal ricorrente il quale, va per completezza, aggiunto, trascura, vieppiù, che, secondo un orientamento interpretativo consolidato e condiviso, non vi è spazio per il riconoscimento della circostanza attenuante — che pure prescinde, in linea di principio, dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità — laddove, come nel caso in esame, la condotta illecita sia macroscopicamente sproporzionata, per eccesso, rispetto al fatto ingiusto che avrebbe determinato l'insorgenza dello stato d'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01). La decisione impugnata appare, infine, incensurabile laddove esclude che, al cospetto di un'azione connotata da modalità particolarmente gravi, cioè dal concorso di più persone e dall'impiego di mezzi offensivi, la mera condizione di incensuratezza possa giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Detta statuizione è ossequiosa del canone ermeneutico stando al quale «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Essa è, peraltro, contrastata, in ricorso, in termini di assoluta genericità — dolendosi [OSCURATO:PERSONA] dell'omessa risposta, da parte della Corte di appello, alla richiesta di valorizzazione di imprecisati elementi di fatto che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a contenere il trattamento sanzionatorio — che concorrono a rivelarne la manifesta infondatezza. L'inammissibilità del motivo, unico ad essere esteso, oltre che al delitto di tentato omicidio, alla contravvenzione contestata al capo C), preclude il rilievo della consumazione, nel torno di tempo intercorso a partire dall'emissione della sentenza di appello, del relativo termine quinquennale massimo di prescrizione, in ossequio all'autorevole insegnamento per cui «In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle sp