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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27288/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la ordinanza impugnata ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo B) della imputazione di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23 maggio 2013 (resa all'esito del rito abbreviato, divenuta irrevocabile il 5 novembre 20015) a seguito della sentenza della Corte costituzione n.40 del 2019; Rilevato che il giudice dell'esecuzione - con riferimento ai 14 episodi di violazione del citato art.73 di cui al capo B) della rubrica - ha rideterminato la pena fissandola, per ciascuno di tali episodi, in mesi tre di reclusione per un totale di anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen. e ridotta di un ulteriore terzo per la scelta del rito; Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'esiguità della disposta riduzione della pena in quanto essa è stata pari ad 1/8 della pena inflitta per i reati di cui al capo B), mentre la Corte costituzionale con la sentenza sopra indicata ha ridotto il minimo edittale di 1/4; Ritenuto, al riguardo, che il motivo è manifestamente infondato atteso che il giudice dell'esecuzione - nel rideterminare l'entità della pena dichiarata illegale - ha il solo limite di non fissare la pena nella medesima misura di quella stabilita dal giudice della cognizione e che, in forza dell'art.81 cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere superiore al triplo; Rilevato, poi, che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale appare inconferente, atteso che gli aumenti per la continuazione sono stati fissati dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del dato normativo, riguardante il trattamento sanzionatorio, susseguente la sopra indicata decisione del Giudice delle leggi; Considerato, infatti, che il Tribunale ha motivato - in modo adeguato e non illogico - che la pena per ciascuna delle 14 violazioni del citato art.73 doveva essere fissata in mesi tre di reclusione in considerazione della gravità dei fatti (consistiti nel trasporto dal Belgio all'Italia di almeno 1 Kg. di cocaina per ogni episodio) ed in considerazione del fatto che il condannato era recidivo e risultava inserito negli ambienti del narcotraffico internazionale;Ritenuto, quindi, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalla sentenza in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la ordinanza impugnata ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo B) della imputazione di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23 maggio 2013 (resa all'esito del rito abbreviato, divenuta irrevocabile il 5 novembre 20015) a seguito della sentenza della Corte costituzione n.40 del 2019; Rilevato che il giudice dell'esecuzione - con riferimento ai 14 episodi di violazione del citato art.73 di cui al capo B) della rubrica - ha rideterminato la pena fissandola, per ciascuno di tali episodi, in mesi tre di reclusione per un totale di anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen. e ridotta di un ulteriore terzo per la scelta del rito; Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'esiguità della disposta riduzione della pena in quanto essa è stata pari ad 1/8 della pena inflitta per i reati di cui al capo B), mentre la Corte costituzionale con la sentenza sopra indicata ha ridotto il minimo edittale di 1/4; Ritenuto, al riguardo, che il motivo è manifestamente infondato atteso che il giudice dell'esecuzione - nel rideterminare l'entità della pena dichiarata illegale - ha il solo limite di non fissare la pena nella medesima misura di quella stabilita dal giudice della cognizione e che, in forza dell'art.81 cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere superiore al triplo; Rilevato, poi, che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale appare inconferente, atteso che gli aumenti per la continuazione sono stati fissati dal giudice dell'esecuzione nel rispetto del dato normativo, riguardante il trattamento sanzionatorio, susseguente la sopra indicata decisione del Giudice delle leggi; Considerato, infatti, che il Tribunale ha motivato - in modo adeguato e non illogico - che la pena per ciascuna delle 14 violazioni del citato art.73 doveva essere fissata in mesi tre di reclusione in considerazione della gravità dei fatti (consistiti nel trasporto dal Belgio all'Italia di almeno 1 Kg. di cocaina per ogni episodio) ed in considerazione del fatto che il condannato era recidivo e risultava inserito negli ambienti del narcotraffico internazionale;Ritenuto, quindi, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalla sentenza in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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