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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36729/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 468 c.p. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché reiterativo di doglianza già svolta in grado di appello ed ivi adeguatamente disattesa, avendo nella specie la Corte territoriale ricostruito, con argomentazioni esenti da vizi logici, la dinamica sottesa al delitto, dalla quale ha quindi evinto la consapevolezza dell'imputato circa la contraffazione dell'adesivo utilizzato.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nella specie, i diversi precedenti penali a carico dell'imputato e l'entità del pericolo cagionato, in relazione alla valutazione dei quali il presente ricorso risulta invero finalizzato ad ottenere una rivalutazione nel merito tuttavia preclusa in sede di legittimità.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, è manifestamente infondato in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la quale ha puntualmente argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di non concedere la misura invocata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, a nulla rilevando il riferimento alle novità introdotte in materia dalla cd.

"riforma Cartabia", del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 468 c.p. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché reiterativo di doglianza già svolta in grado di appello ed ivi adeguatamente disattesa, avendo nella specie la Corte territoriale ricostruito, con argomentazioni esenti da vizi logici, la dinamica sottesa al delitto, dalla quale ha quindi evinto la consapevolezza dell'imputato circa la contraffazione dell'adesivo utilizzato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nella specie, i diversi precedenti penali a carico dell'imputato e l'entità del pericolo cagionato, in relazione alla valutazione dei quali il presente ricorso risulta invero finalizzato ad ottenere una rivalutazione nel merito tuttavia preclusa in sede di legittimità. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle pene sostitutive alla detenzione, è manifestamente infondato in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la quale ha puntualmente argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di non concedere la misura invocata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, a nulla rilevando il riferimento alle novità introdotte in materia dalla cd. "riforma Cartabia", del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d
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