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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19589/2026

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llino Carmela, StagniEdoardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TarghettaStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TorrisiAntonietta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VaccaroSergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7307/2024 depositatail 20/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 11685/2025Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 19589/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debitoCosì deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llino Carmela, StagniEdoardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TarghettaStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TorrisiAntonietta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VaccaroSergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze,tutti in persona dei rispettivi ministri pro tempore, domiciliati ex legepresso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7307/2024 depositatail 20/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 11685/2025Numero sezionale 387/2026Numero di raccolta generale 19589/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre ogni eventuale spesa prenotata a debitoCosì deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino
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