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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14151/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo piemontese che, in data 2.7.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione e ricettazione a lui ascritti e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, ricondotto inoltre il fatto di cui al capo 2) nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., esclusa la pure contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Becaye lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 629 cod. pen.: richiama l'elemento soggettivo proprio del delitto di estorsione segnalando come nel caso di specie sussista, sul punto, una carenza probatoria dal momento che l'imputato non parlava bene italiano ed aveva suscitato nel suo interlocutore una sensazione di stupore più che di timore o di costrizione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di censura articolato nell'interesse del ricorrente è manifestamente infondato e, in realtà, precluso avendo la difesa articolato una censura che, invero, non evoca un errore in diritto o un vizio motivazionale ma, semmai, una errata ricostruzione del fatto e, in particolare, in merito alla negletta veridicità della versione dei fatti proposta dalla difesa rispetto a quella risultante dalle parole della persona offesa e degli operanti intervenuti dal complesso dei quali elementi risulta come la restituzione del telefono fosse stata condizionata al pagamento di una somma di denaro la cui pretesa era stata avanzata con la implicita ma evidente minaccia del definitivo spossessamento del cellulare.

In definitiva, allora, la difesa lamenta in questa sede una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo piemontese che, in data 2.7.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione e ricettazione a lui ascritti e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, ricondotto inoltre il fatto di cui al capo 2) nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen., esclusa la pure contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Becaye lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 629 cod. pen.: richiama l'elemento soggettivo proprio del delitto di estorsione segnalando come nel caso di specie sussista, sul punto, una carenza probatoria dal momento che l'imputato non parlava bene italiano ed aveva suscitato nel suo interlocutore una sensazione di stupore più che di timore o di costrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di censura articolato nell'interesse del ricorrente è manifestamente infondato e, in realtà, precluso avendo la difesa articolato una censura che, invero, non evoca un errore in diritto o un vizio motivazionale ma, semmai, una errata ricostruzione del fatto e, in particolare, in merito alla negletta veridicità della versione dei fatti proposta dalla difesa rispetto a quella risultante dalle parole della persona offesa e degli operanti intervenuti dal complesso dei quali elementi risulta come la restituzione del telefono fosse stata condizionata al pagamento di una somma di denaro la cui pretesa era stata avanzata con la implicita ma evidente minaccia del definitivo spossessamento del cellulare. In definitiva, allora, la difesa lamenta in questa sede una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tf
Sentenza Cassazione n. 14151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris