CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36732/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro, rigettando nel resto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2020 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del 7 novembre 2019 del Tribunale di Bari (resa in esito a giudizio abbreviato e confermata nel resto), ha rideterminato in anni uno mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa la pena, sospesa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. nonché 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla riqualificazione del fatto, ha evidenziato che il peso complessivo della sostanza in sequestro ammontava a 45 grammi di hashish, e che non erano indicate in sentenza le altre eventuali circostanze che escludevano la stessa riqualificazione del fatto nella ipotesi della lieve entità. Al contempo le analisi qualitative avevano accertato l'estrema modestia di principio attivo e qualità della sostanza, dalla quale sarebbe stato possibile ricavare 329 dosi singole. Mentre dalle modalità e dalle circostanze dell'azione si evidenziava solamente il piccolo spaccio del ricorrente, attività finalizzata a fare fronte alle spese del proprio sostentamento, né il possesso di bilancino e bustine poteva assumere significato particolare, laddove altresì l'imputato era soggetto incensurato ed estraneo a circuiti criminali. 2.2. Col secondo motivo, in relazione alla pena inflitta, essa non era stata contenuta nei minimi edittali e non vi era stata spiegazione al riguardo, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la modestia della vicenda, quanto a qualità della sostanza e ad offensività della condotta, mentre in concreto non era chiara neppure la pena base applicata dalla Corte territoriale. 2.3. Col terzo motivo, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione, il ricorrente ha rilevato di essersi scusato dell'iniziale mendacio mostrando pentimento e ravvedimento, ma al riguardo la Corte territoriale nulla aveva motivato in relazione allo specifico profilo di impugnazione sollevato. 2.4. Col quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza anche sotto il profilo della congruità della pena inflitta per effetto dell'aumento per continuazione, laddove l'aumento di mesi sei per la cessione di soli tre grammi di hashish appariva sproporzionato, ed . anche a questo proposito la sentenza d'appello nulla aveva motivato. • 2.5. Col quinto motivo infine è stata dedotta l'illogicità della motivazione in relazione alla confisca del denaro. In particolare era stato osservato, senza che al riguardo il Giudice del gravame avesse parimenti rilevato alcunché, che lo stesso ricorrente aveva ampiamente ed immediatamente giustificato la provenienza del denaro trovato nella sua disponibilità, mentre in ogni caso, rispetto al contestato reato di detenzione di stupefacente, era incongrua la confisca di denaro per euro 1676,00, laddove al più poteva essere oggetto di ablazione la somma di euro venti, corrispettivo della cessione dell'hashish. Il residuo doveva essere restituito all'avente diritto, non essendo prodotto, prezzo o profitto del reato di detenzione illecita.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro, rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, vero è che, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al comportamento collaborativo del reo post delictum, ma deve essere correlata alla concreta offensività della condotta desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044; cfr. Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068, quanto, tra l'altro, al rilievo di una provvista per la vendita non superiore a dosi conteggiate a "decine"). Detto contegno, infatti, può trovare riconoscimento, a livello sanzionatorio, nell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 25044 del 21/07/2020, Russo, Rv. 279711). 4.1.1. Ciò premesso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità è stato adeguatamente giustificato dai Giudici del merito, le cui sentenze - stante le comuni valutazioni rese in proposito - vanno lette in reciproca integrazione. Al riguardo, infatti, ancorché la Corte territoriale abbia apparentemente richiamato in particolare il solo dato ponderale, da cui ricavare 329 dosi singole di hashish (in effetti il Tribunale aveva dato espressamente atto che le dosi complessivamente ricavabili dallo stupefacente detenuto dal Magistro erano 397, circostanza comunque facilmente evincibile dalla mera sommatoria, colà parimenti indicata, di quanto rinvenuto), è anche vero che la stessa Corte barese ha operato comunque sintetico riferimento alle ulteriori circostanze evidenziate dal primo Giudice. In proposito, infatti, era stato colà dato conto dello strumentario a disposizione dell'imputato, dei "pizzini" con nomi e cifre, dell'abitualità nel rifornimento del cessionario colto sul fatto unitamente al ricorrente (in occasione dell'intervento dei Carabinieri in [OSCURATO:PERSONA]), dell'entità delle somme comunque rinvenute nella disponibilità dell'odierno ricorrente (v. anche in fra), in definitiva della professionale attività di spaccio svolta dall'imputato, che a tali condotte illecite aveva dedicato le proprie energie lavorative ed organizzative (tant'è che, per quanto possa occorrere anche in relazione ai pregressi rilievi, le ammissioni sulle proprie responsabilità non si erano mai accompagnate ad ulteriori contributi dichiarativi di sorta). In siffatte condizioni, pertanto, è stata correttamente esclusa la minima offensività del fatto, tenuto conto che all'imputato era comunque assicurato dalle sue ignote fonti un costante afflusso di stupefacente, invero a sua volta distribuito dal ricorrente alla sua clientela, quantificata dallo stesso imputato - perlomeno - in una ventina di soggetti stabilmente riforniti. 4.2. In tal senso, quanto alle censure circa la pena applicata ed in relazione alle mancate motivazioni relativamente alla dosimetria siccome determinata, la Corte territoriale - quantomeno con modalità assai sintetiche - ha da un lato inteso espressamente confermare le valutazioni complessivamente somministrate dal Tribunale circa i fatti e le responsabilità del ricorrente, che non vengono intaccate, ma ha al riguardo - in funzione di riequilibrio - parzialmente ridotto la pena in ragione del ritenuto positivo comportamento processuale e dell'ammissione dei fatti. In coerenza con i rilievi della Corte territoriale, la sentenza d'appello - facendo riferimento a tali elementi nonché all'entità della pena e all'assenza di precedenti penali - ha altresì concesso la sospensione condizionale della pena, così accogliendo uno dei motivi di gravame. 4.2.1. In conseguenza di ciò, ed in relazione alle istanze formulate dal ricorrente quanto all'incongruità della pena anche siccome da ultimo determinata (tra l'altro in riduzione rispetto a quanto fissato dal primo Giudice), va in primo luogo ricordato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Con la conseguenza che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Sì che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). In specie, la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 cit., determinata dal primo Giudice in anni due e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, si era in tal modo mantenuta abbondantemente sotto la media edittale di anni quattro di reclusione e di euro 41316 euro di multa, tenuto conto della forbice edittale tra due e sei anni di reclusione nonché tra 5,164 e 77.648 euro di multa. Ancor più distante da tale media, attesa la riduzione della pena, risulta così la dosimetria prescelta dalla Corte territoriale. 4.2.2. Al riguardo, va altresì ricordato che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435). 4.2.3. Da un lato perdono così consistenza le doglianze circa la dosimetria della pena e la relativa motivazione, dall'altro non si ravvisano vizi motivazionali nella sentenza impugnata, che al di là della limitata riforma della prima decisione ha espressamente confermato i contenuti della sentenza del Tribunale. 4.2.4. Ciò posto, intatta e ribadita - da parte dei Giudici del merito - la valutazione dei fatti posti in continuazione (in quanto vi è stata solamente la valorizzazione di eventi successivi alle condotte), e dato conto pertanto dell'assenza di particolari e dettagliati obblighi motivazionali attesa l'entità del trattamento sanzionatorio inflitto (stante anche l'ulteriore riduzione in grado d'appello), è stato altresì osservato che, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533). Tra l'altro, quanto alla doglianza circa la scarsa comprensione del conteggio che aveva condotto alla pena, ridotta, fissata in sede di appello, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che - circostanza in specie insussistente - venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). 4.2.5. In specie, ed anche a prescindere da ciò, la Corte territoriale non ha modificato il meccanismo di calcolo e le modalità di conteggio intermedie, limitandosi ad una riduzione della sanzione per le ragioni già richiamate (sì che in questa sede può procedersi al mero ricalcolo aritmetico). Quanto alla sanzione detentiva, e tenuto conto appunto dei non mutati criteri di calcolo rispetto al primo giudizio, la pena base è di anni dueMesi tre di reclusione, attesa l'elisione (già sancita dal Tribunale) tra la diminuzione per le attenuanti generiche e l'aumento per continuazione (ora quindi rispettivamente ridotti a mesi cinque4biorni dodici di reclusione, pari sempre ad un quinto della pena base siccome determinato dal Tribunale), ed invero la pena finale determinata in anni uno mesi sei di reclusione rappresenta appunto i due terzi di anni duetmesi tre di reclusione. In relazione alla pena pecuniaria, essa è stata ridotta di un quarto in tutti i passaggi, atteso che la Corte territoriale l'ha infine determinata in euro tremila di multa, in luogo della sanzione di euro quattromila fissata in primo grado. Tenuto conto peraltro della pena base pecuniaria fissata in euro seimila in primo grado ed infine della sua riduzione di un terzo per la scelta del rito, non può quindi non essere rilevato che, attesa la riduzione di un quarto siccome disposta dalla Corte territoriale, la pena pecuniaria base di euro 4500 (divenuta euro tremila in esito alla riduzione obbligatoria) appare essere ora inferiore al limite legale (v. supra), ma in proposito non vi è impugnazione di sorta. Ancor meno pregnante, pertanto, si presenta l'obbligo motivazionale alla stregua dell'ulteriore riduzione della dosimetria così arrecata dalla Corte territoriale (v. supra). 4.3. In tal senso, quindi, anche il terzo e il quarto motivo di censura andranno disattesi. 4.3.1. Al riguardo, infatti, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura inferiore alla loro possibile massima estensione, il primo Giudice - in ciò per nulla smentito dalla Corte territoriale - aveva correttamente applicato il principio secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). Al riguardo, infatti, il riconoscimento delle attenuanti generiche era stato sì operato al fine di meglio adattare la pena al fatto concreto, peraltro contestualmente rilevando - sempre a detti fini - che non vi era piena meritevolezza proprio in ragione dell'iniziale attitudine mendace (invero successivamente rettificata, e premiata nel grado). 4.3.2. Del pari, quanto all'aumento per continuazione, per un verso non è in alcun modo in dubbio il rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen.; d'altra parte l'aumento é stato disposto in misura certamente contenuta ma non irrilevante proprio in esito al motivato prudente apprezzamento discrezionale, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. complessivamente Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770; Sez. 2, n. 22726 del 22/04/2021, Camincean, non mass.; Sez. 2, n. 22473 del 09/04/2021, Lotti, non mass.). 4.3.3. In definitiva, pertanto, già la prima decisione aveva correttamente risolto le questioni, riproposte in sede di appello - dove la Corte territoriale ha confermato la prima decisione - ed infine ancora avanzate in sede di legittimità. 4.4. In ordine infine al quinto motivo, parimenti il Tribunale aveva già provveduto a correttamente disporre la confisca a norma degli artt. 85-bis t.u. stup. e quindi 240-bis cod. pen., atteso che non era stata giustificata la provenienza della somma trovata nella disponibilità dell'imputato, ed invero il soggetto indicato come titolare dall'odierno ricorrente non ne aveva mai reclamato la restituzione. Anche a prescindere da ogni questione concernente l'interesse a dolersi del provvedimento, nel momento in cui viene assunta l'estraneità della somma al patrimonio del ricorrente, va in definitiva osservato che la ratio sottesa alla decisione, ossia la mancata attivazione del terzo nel recupero dell'importo che sarebbe stato di sua spettanza, non è stata in alcun modo mai intaccata. 4.4.1. Anche in tal caso, quindi, l'adesione della Corte territoriale agli esiti del primo giudizio non appare sostanzialmente censurabile. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del r