CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05155/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi di impugnazione non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disatteso l'istanza di concessione del permesso premio sul rilievo dell'insussistenza del requisito della certa e inequivoca cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata. Al riguardo ha evidenziato che Serino, pur ristretto in carcere da venticinque anni e già destinatario in passato di provvedimenti che davano atto dell'interruzione dei collegamenti con il sodalizio mafioso, risulta ancora sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416-bis e 56, 629, 628, comma 3, cod. pen. e che nelle imputazioni, riferite ad epoca recente, lo stesso è indicato quale carismatico boss pluriergastolano, con ruolo apicale. Ha aggiunto che non rilevano gli annullamenti della misura cautelare essendo comunque intervenuto nel procedimento principale il rinvio a giudizio ed avendo anche il Tribunale del riesame confermato che Serino, durante i colloqui in carcere con i familiari, aveva fornito consigli e direttive, anche istigando i figli a commettere condotte illecite. Il ricorrente, lungi da denunziare specifici vizi motivazionali, si è limitato a sollecitare nuovi apprezzamenti di merito o a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha adottato una decisione sorretta da apparato argomentativo completo del confronto critico con tutte le censure difensive, a cominciare,a'quelle fondate sulle valutazioni espresse nel provvedimento reso dal Tribunale del riesame che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Senno, valutazioni plausibilmente giudicate ininfluenti. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Rvi 110, i ii i lovel I l'ut C iG2 Il