CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 agosto 2022
Cassazione n. 36251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20353-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALCONZO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20353/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., FEDERUTILTY E CONFSERVIZI; - intimate - avverso l'ordinanza n. 25508/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/08/2022 R.G.N. 19358/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del 30 agosto 2022, n. 25508, questa Corte ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, reiettiva della sua impugnazione di quella di primo grado, di inammissibilità delle domande di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal 1° marzo 2004 e di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 26 ottobre 2006, con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria della società; 2. la Corte di legittimità ha ritenuto l’accertamento della Corte territoriale ben argomentato e documentato, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, in ordine alla negazione dell’istituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: essendosi piuttosto trattato di un periodo di tirocinio presso la società della durata di tre mesi (dal 1° marzo al 1° giugno 2004), poi prorogata al 31 dicembre 2004 (per l’acquisizione di conoscenza reale delle funzioni dell’Ufficio del Personale, in affiancamento al responsabile dell’area di [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di attività dell’ufficio: come previsto dal [OSCURATO:PERSONA] e di Orientamento, relativo alla Convenzione stipulata il 17 febbraio tra l’Università di Bari e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in applicazione della lettera d) del D.M. 148/1998, compiuto dal ricorrente dopo il Master presso l’Università di Bari frequentato dal 15 febbraio al 27 settembre 2003; 3. con atto notificato il 7 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso; 4. la causa, già fissata per la trattazione in precedente adunanza camerale, è stata rinviata all’odierna per ragioni organizzative di composizione del collegio. 5. entrambe la parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto – individuato nell’essere “la decisione … fondata su supposizioni contrarie a quelle esposte dal ricorrente in fatto e in diritto la cui verità è incontestabilmente esclusa … ” e risultando “tale errore di fatto … evidente dalla lettura degli atti della causa nonché dall’esame nonché dall’esame della documentazione” – consistente nel non avere la Corte di legittimità “ritenuto che il Master di I livello conseguito da [OSCURATO:PERSONA] non è un corso di specializzazione e, quindi, trova applicazione al caso di specie la lettera c) dell’art. 7 del DM n. 142/98, ossia che il tirocinio del ricorrente avrebbe dovuto avere una durata non superiore ai 6 mesi in quanto a conclusione di un percorso formativo post-laurea” (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. è noto come l’errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che – oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione – deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713). Ancora recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442); 3.1. nel caso di specie, non si è trattato di una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un’articolata ed argomentata valutazione giuridica del rapporto intrattenuto tra le parti – qu alificato come di tirocinio, nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] e di Orientamento sopra specificato, piuttosto che di lavoro subordinato – inammissibilmente contestata con l’odierno ricorso; 3.2. inoltre, il motivo è pure generico, non confrontandosi assolutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata di revocazione (di verifica, appunto, della corretta applicazione dei principi in materia di accertamento di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845; Cass. 20 dicembre 2020, n. 26277); 4. dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co