CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29716/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di Taranto.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il proprio difensore, lamentando ilmancato approfondimento degli elementi a carico dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50,della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento èproponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza.2. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'interventoriformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difettodi motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopraindicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi dellamotivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi algiudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato,personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento diresponsabilità che rende poi superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.3. L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, nel quale il ricorso per cassazione èproposto fuori dei motivi per cui è consentito, comporta la declaratoria di inammissibilità deplano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in Roma il 4 giugno 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]