CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2908/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 177, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1263/2023 depositata il 28/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società UniCredits.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bari i coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentir nei loro confronti dichiarare inefficace l’atto pubblico del 16 ottobre 2008 con il quale essi avevano costituito un fondo patrimoniale con conferimento di diversi immobili siti in Bari, in pregiudizio delle ragioni creditorie fondate su ingiunzione di pagamento di euro 286.227,10, successivamente rideterminata dal Tribunale in euro 268.951,98. In subordine, la banca attrice chiedeva accertarsi la natura simulata dell’atto, con declaratoria di nullità e debita annotazione. Si costituiva, resistendo, [OSCURATO:PERSONA]; restava invece intimata l’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 361/2019 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea, e, per l’effetto, dichiarava inefficace nei confronti della società attrice, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. 2. Avverso tale sentenza il Cassa e la Cannillo proponevano appello. Si costituiva, resistendo al gravame, la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria la società doBank s.p.a.; in corso di giudizio interveniva la società F ino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria la società doValue s.p.a., ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., nel lato attivo del rapporto obbligatorio oggetto di causa, facendo proprie tutte le difese eccezioni e conclusioni già articolate dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Con sentenza del 28/8/2023 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Cassa e la Cannillo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria, la doValue [OSCURATO:SOCIETA] intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società controricorrente ha depositato atto denominato “memoria illustrativa”, che tale invero non può considerarsi, in difetto dei requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 115 e 116 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”. Lamentano che la corte di merito ha erroneamente ravvisato la loro consapevolezza dello stato di insolvenza della società debitrice, avendo attribuito rilievo a circostanze del tutto ininfluenti nonché a pretesi elementi indiziari in ordine ai quali non ha invero fornito congrua e motivata valutazione. 2. Con il secondo motivo denunziano “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’ art. 360 n. 3”. Lamentano che “la corte territoriale ha ritenuto che la consapevolezza degli appellati di arrecare un danno agli interessi del creditore può desumersi da una serie di elementi già individuati dal giudice di primo grado valorizzando circostanze assolutamente ininfluenti, definite inverosimili, ovvero non conosciute né conoscibili dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] neppure con l’ordinaria diligenza del soci, quali, ad esempio, l’effettivo utilizzo delle linee di credito concesse e garantite da fideiussione nonché la concreta esposizioni debitoria nei confronti dell’istituto di credito”(v. p. 10 del ricorso). 3. Con il terzo motivo denunziano “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2901 c.c. Insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c. - mancanza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza”. Lamentano che gli elementi indiziari presi in considerazione dalla corte territoriale non sono né gravi né precisi né concordanti, e che, nel concorso con le altre emergenze istruttorie, la relativa valutazione depone per converso per una situazione di loro assoluta ignoranza, al tempo della costituzione del fondo patrimoniale de quo, della situazione debitoria della società garantita. 4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. 4.1. Va anzitutto osservato che alla lettura dell’impugnata sentenza emerge evidente come la corte barese abbia argomentato in ordine alla anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo a titolo oneroso, e, pertanto, sulla qualità e natura dell’elemento soggettivo tale da integrare la scientia damni del debitore disponente, per conclusivamente affermare che “la consapevolezza degli appellati di arrecare un danno agli interessi del creditore può desumersi da una serie di elementi già individuati dal giudice di primo grado: 1) documentata e non contestata qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] della società debitrice che rende inverosimile la non conoscenza dello stato di insolvenza della stessa società; 2) rapporto di coniugio tra i costituenti il fondo; 3) costituzione del fondo pochi mesi dopo il contratto di apertura di credito e dell’incremento della garanzia fideiussoria” (v. p. 8 dell’impugnata sentenza). Pertanto, la motivazione esiste, e non solo graficamente, dato che in maniera congrua ed esente da vizi logico-giuridici la corte di merito ha illustrato l’iterlogico-giuridico seguito. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. viene dagli odierni ricorrenti nel caso in realtà dedotta al solo fine di rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, coerentemente motivato sulla base delle risultanze acquisite in giudizio, e come tale sottratto al sindacato di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). Va al riguardo ribadito il consolidato principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016). Per altro verso, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (v. Cass., n. 20867 del 30/09/2020). 4.2. Con il secondo ed il terzo motivo, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, i ricorrenti censurano il ragionamento presuntivo svolto nell’impugnata sentenza, in termini invero non conformi agli insegnamenti di questa Suprema Corte. Secondo consolidato orientamento di legittimità, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta. Nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, se del caso, negli ormai ristretti limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., 30/06/2021, n. 18611; Cass., 21/03/2022, n. 9054). Nella specie la corte d’appello, nel confermare la sentenza di prime cure, si è pronunciata conformemente ai suindicati principi, con articolato ragionamento alla base del quale ha posto la considerazione, non atomistica ma complessiva, di plurime circostanze fattuali, gravi, precise e concordanti, mediante le quali ha svolto un proprio, ed affatto implausibile, ragionamento presuntivo a cui fronte i ricorrenti si limitano a contrapporre la loro tesi difensiva basata su un’interpretazione dei fatti diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito, inammissibilmente sollecitando a questa Corte un riesame del fatto e della prova invero precluso a questa Corte di legittimità. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 96, 1° comma, cod. proc. civ.”. Deducono che la corte territoriale, sul rilievo dell’intervento spiegato ex art. 111 cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha proceduto ad un aumento dell’importo delle spese di lite a titolo di “assistenza di una ulteriore parte processuale avente identica posizione” e lamentano che una siffatta liquidazione ha invece trascurato di considerare che, in forza della cessione di credito asseritamente avvenuta, la parte intervenuta era subentrata alla parte cedente nei relativi diritti vantati. 5.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-biscod. proc. civ. 5.2. A parte il pur non marginale rilievo per cui viene invocata – non correttamente – la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., anziché dell’art. 91 cod. proc. civ., va osservato che la corte di merito ha così motivato: “Le spese processuali sono liquidate in base al principio della soccombenza, avuto riguardo al valore del credito in contestazione (260.000 -520.000,00), con esclusione della voce n. 3 nei gradi di appello, non essendo stata svolta in secondo grado alcuna attività istruttoria o importante trattazione, e con una unica liquidazione, trattandosi della medesima attività svolta dallo stesso difensore in favore di entrambe le parti appellate e con l’aumento per l’assistenza di una ulteriore parte processuale avente identica posizione”. Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata -nemmeno in minima parte- al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della S.C. è limitato all'accertamentodella mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (v., tra le tante, Cass., n. 9860 del 15/04/2025; Cass., n. 19613/2017; Cass., n. 16386/2018; Cass., Sez. Un., 16/03/2006, n. 5828). Nella specie la corte territoriale ha liquidato le spese di lite -in relazione alla presenza in giudizio di “entrambe le parti appellate”, difese dal medesimo difensore, ed aventi “identica posizione” processuale- sul rilievo della integrale soccombenza degli allora appellanti ed odierni ricorrenti, e così argomentando ha fatto invero piena e corretta applicazione dei suindicati principi, rispetto ai quali i ricorrenti non offrono elementi idonei a determinarne il mutamento. 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per compensi ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ult