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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25576/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 settembre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 4.10.2016 al 24.4.2018 in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Palermo in relazione al reato di cui agli artt. 416 bis, commi 1,2, 3, 4 e 5 cod. pen. aggravate dall'essere l'associazione armata e le attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto dei delitti.

In particolare si contestava a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) dell'ordinanza genetica della misura cautelare di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa "Cosa nostra" e segnatamente della famiglia mafiosa di Monreale derivando i gravi indizi di colpevolezza a suo carico dalle risultanze di intercettazioni ambientale e telefoniche.

Successivamente il Gup del Tribunale di Palermo con sentenza in data 24 aprile 2018, irrevocabile il 25 marzo 2019, lo aveva assolto dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste (non ritenendo provato il suo apporto all'associazione mafiosa, stante la sua mancata partecipazione alla riunione nel corso della quale veniva individuato [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della famiglia mafiosa monrealese, tenutasi presso il suo capannone, alla quale invece risultavano presenti altri soggetti stabilmente inseriti nel sodalizio criminoso).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo di ricorso.

Con detta censura lamenta la violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave ex art. 43 cod.pen. ostativa al diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la condotta dell'odierno ricorrente come gravemente colposa valorizzando lo stesso elemento indiziario più volte menzionato (conversazione del 27 febbraio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'istante) e [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre la Corte distrettuale si é fondata solo su conversazioni tra terzi e sul legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] mentre non si è mai registrato un passaggio o un incontro con intercettazione ambientale tra padre e figlio.

Manifestamente contraddittorie sono altresì le argomentazioni in base alle quali viene ritenuto rilevante l'utilizzo, per l'incontro del 25 febbraio 2015 da cui avrebbero avuto origine i nuovi equilibri della famiglia mafiosa di Monreale, del magazzino di [OSCURATO:PERSONA] pur essendo accertato che lo stesso non era presente.

Anzi si assume che dal compendio delle intercettazioni emerge un totale distacco dalle iniziative e dalle aspettative del figlio.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale verso chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato.

L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia.

La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo.

Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638).

In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, il giudice deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

2. Posti detti principi, nella specie occorre svolgere alcune necessarie puntualizzazioni L'ordinanza impugnata ha ritenuto inequivocabili profili almeno di colpa grave nella condotta dell'istante sulla base di una serie di elementi tra cui le intercettazioni telefoniche ed ambientali più volte citate nel corpo della motivazione in cui direttamente o indirettamente verrebbe menzionato [OSCURATO:PERSONA] e che tuttavia all'evidenza non lo vedono mai come conversante.

Pertanto, ai fini del giudizio che ci occupa, tali conversazioni non costituiscono elementi integranti la condotta ostativa dell'istante considerato che trattasi di elementi non riconducibili a colpa né processuale né extra processuale del medesimo.

Pertanto le risultanze di tali intercettazioni non possono essere valutate ai fini della ricorrenza della c.d. condotta ostativa; tuttavia il provvedimento impugnato supera la c.d.

"prova di resistenza" quanto ai residui elementi che hanno indotto la Corte territoriale al rigetto della richiesta di indennizzo.

La Corte territoriale ha invero considerato a tale fine l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti mafiosi di Monreale nonché i collegamenti diretti con i vertici di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] ("nipote del nonno") cui il Lupo si rivolge per sottrarsi ad una richiesta estorsiva, invece che ricorrere alle forze dell'ordine, modalità questa che viene ritenuta tipicamente mafiosa e che peraltro sortisce il risultato richiesto (vedi conversazione telefonica del 12.5.2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Ulteriore elemento evidenziato è poi il ruolo decisivo svolto nella fuga da Monreale di [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso della famiglia di Monreale, che viene poi sostituito da [OSCURATO:PERSONA].

A riguardo le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf.

Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, rv. 238782).

E la natura dei rapporti che hanno legato, come visto, l'odierno ricorrente ai soggetti con cui si frequentava, nel giudizio della Corte territoriale non può far ritenere plausibile che egli non fosse a conoscenza delle attività criminose cui gli stessi fossero dediti.

Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, con motivazione non manifestamente infondata, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta quantomeno gravemente colposa dell'istante ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo.

Elementi questi che, globalmente considerati,ragionevolmente hanno assunto nel giudizio della Corte di merito una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante" quindi coeva all'emissione della ordinanza cautelare.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. 4, n. 41352 del 15.9.2022, n.m.). rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita dal 4.10.2016 al 24.4.2018 in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Palermo in relazione al reato di cui agli artt. 416 bis, commi 1,2, 3, 4 e 5 cod. pen. aggravate dall'essere l'associazione armata e le attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto dei delitti. In particolare si contestava a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) dell'ordinanza genetica della misura cautelare di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa "Cosa nostra" e segnatamente della famiglia mafiosa di Monreale derivando i gravi indizi di colpevolezza a suo carico dalle risultanze di intercettazioni ambientale e telefoniche. Successivamente il Gup del Tribunale di Palermo con sentenza in data 24 aprile 2018, irrevocabile il 25 marzo 2019, lo aveva assolto dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste (non ritenendo provato il suo apporto all'associazione mafiosa, stante la sua mancata partecipazione alla riunione nel corso della quale veniva individuato [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della famiglia mafiosa monrealese, tenutasi presso il suo capannone, alla quale invece risultavano presenti altri soggetti stabilmente inseriti nel sodalizio criminoso). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo di ricorso. Con detta censura lamenta la violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave ex art. 43 cod.pen. ostativa al diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la condotta dell'odierno ricorrente come gravemente colposa valorizzando lo stesso elemento indiziario più volte menzionato (conversazione del 27 febbraio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'istante) e [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre la Corte distrettuale si é fondata solo su conversazioni tra terzi e sul legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] mentre non si è mai registrato un passaggio o un incontro con intercettazione ambientale tra padre e figlio. Manifestamente contraddittorie sono altresì le argomentazioni in base alle quali viene ritenuto rilevante l'utilizzo, per l'incontro del 25 febbraio 2015 da cui avrebbero avuto origine i nuovi equilibri della famiglia mafiosa di Monreale, del magazzino di [OSCURATO:PERSONA] pur essendo accertato che lo stesso non era presente. Anzi si assume che dal compendio delle intercettazioni emerge un totale distacco dalle iniziative e dalle aspettative del figlio. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che la riparazione per l'ingiusta detenzione trova il suo fondamento in principi di solidarietà sociale verso chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine della previsione deve indurre a ritenere che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico richiamando la categoria dell'atto lecito dannoso in quanto l'atto è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità o l'ingiustizia. La riparazione quindi non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo. Va altresì chiarito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638). In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, il giudice deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 2. Posti detti principi, nella specie occorre svolgere alcune necessarie puntualizzazioni L'ordinanza impugnata ha ritenuto inequivocabili profili almeno di colpa grave nella condotta dell'istante sulla base di una serie di elementi tra cui le intercettazioni telefoniche ed ambientali più volte citate nel corpo della motivazione in cui direttamente o indirettamente verrebbe menzionato [OSCURATO:PERSONA] e che tuttavia all'evidenza non lo vedono mai come conversante. Pertanto, ai fini del giudizio che ci occupa, tali conversazioni non costituiscono elementi integranti la condotta ostativa dell'istante considerato che trattasi di elementi non riconducibili a colpa né processuale né extra processuale del medesimo. Pertanto le risultanze di tali intercettazioni non possono essere valutate ai fini della ricorrenza della c.d. condotta ostativa; tuttavia il provvedimento impugnato supera la c.d. "prova di resistenza" quanto ai residui elementi che hanno indotto la Corte territoriale al rigetto della richiesta di indennizzo. La Corte territoriale ha invero considerato a tale fine l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti mafiosi di Monreale nonché i collegamenti diretti con i vertici di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] ("nipote del nonno") cui il Lupo si rivolge per sottrarsi ad una richiesta estorsiva, invece che ricorrere alle forze dell'ordine, modalità questa che viene ritenuta tipicamente mafiosa e che peraltro sortisce il risultato richiesto (vedi conversazione telefonica del 12.5.2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ulteriore elemento evidenziato è poi il ruolo decisivo svolto nella fuga da Monreale di [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso della famiglia di Monreale, che viene poi sostituito da [OSCURATO:PERSONA]. A riguardo le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in es- sere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, rv. 238782). E la natura dei rapporti che hanno legato, come visto, l'odierno ricorrente ai soggetti con cui si frequentava, nel giudizio della Corte territoriale non può far ritenere plausibile che egli non fosse a conoscenza delle attività criminose cui gli stessi fossero dediti. Ebbene, alla luce degli elementi come sopra compendiati, con motivazione non manifestamente infondata, correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di una condotta quantomeno gravemente colposa dell'istante ostativa all'accoglimento dell'istanza per cui è processo. Elementi questi che, globalmente considerati,ragionevolmente hanno assunto nel giudizio della Corte di merito una indubbia valenza sinergica rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare, ponendosi nell'ottica di una valutazione "ex ante" quindi coeva all'emissione della ordinanza cautelare. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. 4, n. 41352 del 15.9.2022, n.m.). rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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