CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 21087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 04/04/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 21/06/2018, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. In particolare: - quanto alla ricettazione, il coinvolgimento dell'imputato si fondava su una mera presunzione ricavata dalla qualità di legale rappresentante della società che avrebbe ricevuto e poi alienato a terzi la merce contraffatta, in difetto, però, della data in cui la vendita a terzi sarebbe avvenuta; con la conseguenza che non poteva affatto escludersi che l'alienazione fosse avvenuta molto tempo prima del subingresso dell'imputato nella società (gli acquisti erano infatti avvenuti nei mesi precedenti alla nomina e nello specifico a quelli di marzo ed aprile 2014, a fronte di un subingresso nella società avvenuto il 1 ottobre 2014); inoltre, non si era spiegato perché si erano disattese le dichiarazioni liberatorie dei testi indotti dalla difesa; - quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., assente era la motivazione rispetto alle censure mosse nell'atto di appello; - quanto al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, si era omesso di specificare l'assenza di rilievo dei molteplici elementi di minor disvalore sia di tipo oggettivo che soggettivo segnalati dalla difesa nell'atto di appello (l'imputato era subentrato nella società successivamente all'acquisto dei beni, era di età avanzata, malato, pensionato, circostanze che escludevano un pericolo di reiterazione). 1.2 «Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen.», poiché mancano in toto gli elementi costituivi richiesti dalle norme di riferimento ai fini della configurabilità delle fattispecie delittuose. Per quanto riguarda l'art. 648 cod. pen. mancherebbe tanto l'elemento oggettivo quanto l'elemento soggettivo del reato. Infatti, subentrando nella carica di amministratore e legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]" soltanto pochi giorni prima del sopralluogo effettuato dalla guardia di finanza, il ricorrente non ha potuto visionare e valutare tutta la merce presente all'interno dell'ingente capannone industriale, cosicché non avendo conosciuto, visionato e valutato la merce contraffatta ricevuta medio tempore non si può ritenere che il ricorrente l'abbia acquistata o che se ne sia impossessato. Tanto premesso, qualora si volesse affermare che il ricorrente abbia oggettivamente ricevuto la merce contraffatta, non si potrebbe ammettere che lo abbia fatto consapevolmente. Inoltre, non si può ritenere configurata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 474 cod. pen. a causa della mancanza della fattura di vendita a terzi della merce contraffatta, con conseguente impossibilità di ritenerne autore il ricorrente (ovvero il precedente amministratore). 1.3. L'avvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 648, comma 2, e 474 cod. pen., la cui consumazione doveva farsi risalire in epoca antecedente e prossima alla data di acquisto dei beni (8/03/2014, 14/03/2014, 25/04/2014 e 5/09/2014) e non alla data dell'accertamento della G.d.F. (20/11/2014), con la conseguenza che entrambi i reati erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza di appello (del 4/04/2022) e, comunque, nelle more del giudizio di cassazione. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota di conclusioni del 24/03/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, eccependo, altresì, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi dedotti in punto di affermazione di responsabilità e di sussistenza dei delitti contestati sono inammissibili per genericità. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che: in data 18/11/2014, la G.d.F. effettuava un sequestro di merce contraffatta presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] ove rinveniva merce contraffatta proveniente dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era all'epoca amministratore il ricorrente, come comprovato dalla fattura di acquisto che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] esibiva alla G.d.F.; in data 19/11/2014 la G.d.F. recatasi presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ricorrente (essendone questi anche "proprietario" in ragione della totalità delle quote) rinveniva 28.000 pezzi di merce contraffatta. Ciò premesso, il rilievo difensivo relativo al subingresso dell'imputato quale amministratore della società in epoca successiva all'acquisto dei beni contraffatti — da ascriversi al precedente amministratore — non assume decisiva valenza ai fini della motivazione di condanna, in quanto in entrambe le sentenze di merito si è precisato come al ricorrente non sia contestata la condotta di acquisto, pur menzionata nell'ambito della fattispecie di ricettazione, bensì quella di ricezione, ossia di avere ottenuto la disponibilità di quei beni, rinvenuti presso la sua società in costanza dell'incarico di amministratore e liquidatore della medesima (come comprovato dall'allegata visura difensiva da cui risulta che in data 17/09/2014 l'imputato venne nominato amministratore e liquidatore, con iscrizione presso il registro delle imprese camera di commercio di Cosenza il 1/10/2014). Tale precisazione rende del pari irrilevante indagare in quale data i beni invece rinvenuti presso l'altra società siano stati alienati, in quanto all'imputato non si contesta di essersi intromesso nella loro vendita. Ciò che rileva è nei magazzini della società [OSCURATO:PERSONA] vi fosse un numero elevatissimo di merce contraffatta e che di tale presenza l'imputato avesse contezza, per come si ricava proprio dalle incombenze anche di carattere conoscitivo ex lege inerenti alla carica di amministratore e di liquidatore. Con la conseguenza che l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato sulle ragioni del possesso di tale merce, in uno con la smentita della tesi difensiva indotta dai testi secondo cui tali oggetti sarebbero asseritamente stati destinati al macero, posto che la società aveva comunque venduto in precedenza a terzi soggetti merce contraffatta, dà ragionevolmente conto del dolo della ricettazione (configurabile anche nella forma eventuale, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324) e del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. 2. Congrua motivazione rinviene la sentenza impugnata laddove ha escluso l'ipotesi di particolare tenuità della ricettazione, essendosi fatto riferimento a pertinenti indici ostativi quali il numero assai elevato di prodotti contraffatti (che incentra su di sé anche il profilo della consistente misura dell'ingiusto profitto ricavabile) e la destinazione al mercato dei bambini. 3. Le doglianze in ordine alla sussistenza in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. si rivelano del tutto generiche, in quanto il ricorrente, nel dedurre il vizio di mancanza di motivazione rispetto alle censure svolte al riguardo con l'atto di appello, omette di precisarne il contenuto, così precludendo alla Corte di legittimità di svolgere il suo sindacato. 4. Manifestamente infondata è l'eccezione, dedotta anche con i motivi aggiunti, di intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di appello. Invero, il ricorrente pone anzitutto a fondamento della doglianza un presupposto di fatto, ossia che i reati sarebbero consumati alla data di emissione delle fatture di acquisto rinvenute dalla G.d.F. (di gran lunga antecedente a quella del sequestro della merce) che risulta invece smentita con congrua motivazione dalla Corte di merito, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Si è, infatti, al riguardo precisato come - a disparte del fatto che tale circostanza non è stata neppure sostenuta dall'imputato, rimasto assente nel giudizio di primo grado - le fatture non appaiono affatto univocamente riferibili ai beni di cui al capo di imputazione oggetto di successivo sequestro, ben potendo invece riferirsi alla merce che era stata ceduta ad altra società di [OSCURATO:PERSONA] e Irsequestrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Peraltro, quanto alla ricettazione, il termine massimo di prescrizione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è di anni dieci, dovendosi fare riferimento alla pena stabilità dal primo comma della fattispecie e non quella del cpv., da considerarsi quale circostanza attenuante speciale la cui diminuzione di pena, a norma dell'art. 157, comma 2, cod. pen., non rileva ai fini del calcolo della prescrizione (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01). Pertanto, la prescrizione non è maturata neppure nel presente giudizio. Quanto, poi, alla prescrizione del delitto di detenzione dei prodotti contraffatti, il ricorrente omette di confrontarsi con il rilievo contenuto nella sentenza impugnata in cui si dà atto che il relativo termine è rimasto complessivamente sospeso per un totale di giorni 210 di sospensione, il ché precluderebbe l'estinzione del reato prima della deliberazione della sentenza di appello, che risulta emessa il 04/04/2022, anche a voler considerare il dies a quo indicato dal ricorrente. Infine, con riguardo alla dedotta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., anche tale eccezione si rivela manifestamente infondata, non solo perché l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, mentre nel caso in esame i fatti si collocano nel 2014, ma anche perché non sarebbe ancora decorso il relativo termine di un anno e sei mesi, da calcolarsi secondo il disposto di cui ai commi 3 dello stesso articolo in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 5,1. n. 134 del 2021. 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p