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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25160/2026

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c [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/11/2025 del Tribunale di Bolzanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata allamemoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione perdelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 12/11/2025, ha assoltoBraidic [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione agli stessi ascritta inrubrica (artt. 110, 640 cod. pen.) per non aver commesso il fatto.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore generale presso il Tribunale di Trento, Sezione distaccata diBolzano, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e motivazione manifestamente illogica, avendo il Tribunale ritenutonon provata la responsabilità degli imputati sulla base della considerazioneche non fosse provato l’effettivo possesso delle carte di pagamentopostepay ad essi intestate e utilizzate per l’incasso del denaro frutto dellacondotta fraudolenta (in palese violazione degli orientamenti costanti in talsenso della giurisprudenza di legittimità) atteso che il possesso della cartae l’utilizzazione per la riscossione presuppone anche la piena disponibilitàdelle credenziali.

Ne consegue che, quanto meno, doveva ritenersiricorrente una ipotesi di concorso nella forma del dolo eventuale, essendostato consentito, mediante l’uso delle relative credenziali, il prelievo dellesomme sottratte con attività ingannatoria, in mancanza di qualsiasisostenibile e riscontrata versione alternativa fornita dagli imputati.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria conconclusioni ed allegata documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.

La decisione resa dal Tribunale di Bolzano risulta argomentata inevidente violazione di legge, atteso che questa Corte, con principio che quisi intende ribadire, ha affermato il principio secondo cui la penaleresponsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio",ma ciò non esime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli aconfutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, acarico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, nonavendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilitàipotetiche, non risultanti dagli atti.

Nella considerazione della condotta,rappresentata come nel caso in esame da truffa "online", si è evidenziatocome fosse da censurare la decisione che, in esito alla svalutazione dellaprova costituita dall'intestazione all'imputato della carta "postepay" su cuiera stato effettuato il bonifico da parte dell'acquirente, aveva assoltol'imputato, recependo una prospettazione alternativa non riscontrata daelementi acquisiti nel contraddittorio processuale, esattamente comeavvenuto nel procedimento che ha portato alla decisione impugnata inquesta sede (Sez.2, n. 15091 del 09/04/206, PMT/Rizzi, Rv. 289861-02).3.

Si deve, dunque, ribadire, come osservato dalla sentenza appenacitata, che: “il tema del ragionevole dubbio debba essere declinato in unaprospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato che autore di unafrazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in speciecostituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l'imputato.

Indetti casi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, ilprincipio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova richiedenecessariamente che attraverso il concreto esercizio dello stesso nelprocesso sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa cheabbia valenza critica ed inficiante la tesi dell'accusa; altrimenti, la merapossibilità ipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi,concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, over rimangamera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea aconfutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasiconforto acquisito nel processo, unica sede legittimata alla ricostruzione delfatto oggetto di accusa.

1.1. Al proposito va ricordato che, per effettodell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 si è proceduto allariformulazione del comma 1 dell'articolo 533 del codice procedura penalerichiedendo che la colpevolezza dell'imputato sia accertata al di là di ogniragionevole dubbio.

In tal modo il legislatore ha importato nel sistemaprocessuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistemanordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt);inoltre si è codificato quanto già stabilito dall'articolo 66 comma 3 delloStatuto della Corte penale internazionale recepito in Italia con la legge diratifica del 12 luglio 1999 n.232, in ordine, appunto, alla necessitàdell'accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.

1.2. LeSezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canone delragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del2006; difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che intema di reato colposo omissivo improprio, l ' insuff ic ienza, lacontraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, ecioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla realeefficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattoriinteragenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esitoassolutorio del giudizio (Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.222139-01).

Successivamente, lo stesso massimo organo nomofilattico hastatuito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per la suaimmediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplicai suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio,ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto,imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delleprove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza deltema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna,il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzionealternativa del fatto per l'assoluzione (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017,dep. 2018, Troise, Rv. 272430- 01, in motivazione).

1.3. Sul tema delragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte di cassazione, conuna evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso ad escludere che lasemplice astratta prospettazione di fattori meramente ipotetici possaconfortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che ladimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante osopravvenuto, sia sempre conferita nel giudizio attraverso l'esercizio deldiritto alla prova in contraddittorio, ovvero mediante l'utilizzazione diargomenti probatori desunti dallo stesso materiale acquisito nel corso delleindagini preliminari e riversato nel giudizio abbreviato.

Un primo richiamoin tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” della prima sezionesecondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento diresponsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che nelegittima ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna,quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote,pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerumnatura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultipriva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosial di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana(Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01).

In sensoanalogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in tema di prova, il dubbioidoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti èsoltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuaregli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo ildubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile(Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04).

L’argomento risultaribadito anche dai più recenti interventi di legittimità secondo cui la regoladi giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciaresentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuorisoltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, purastrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura",ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva delbenché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppuresiano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico,evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure inastratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272-01).

2. In sensosostanzialmente conforme è l'interpretazione dottrinale della regola citata.Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall'ordinamentostatunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosidell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nelsistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronunciadi colpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile,derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favoreed a carico dell'imputato, senza che per tale possa invece intendersi ildubbio, congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendoex post un evento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio allaastratta possibilità, anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione.Si è aggiunto che la necessità che ogni elemento sia provato oltre ogniragionevole dubbio, ai fini della condanna non significa necessità dellaprova che ogni fatto sia certamente accaduto dal punto di vista materiale,ma che ogni fatto appaia certo dal punto di vista logico: l'esistenza di ognielemento deve essere dichiarata sulla base di accertamenti logicamentecongrui e, quindi, coperti dal crisma della certezza razionale”.4.

Le coordinate ermeneutiche appena enunciate evidenziano quindila fondatezza del ricorso proposto, atteso che è emersa la realizzazione diuna frazione della condotta essenziale del reato da parte del Braidich edello [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva in alcun modo essere affermata la assenzadi elementi a supporto della prova della commissione del fatto.Si deve in tal senso sottolineare che, nel caso della truffa, lapercezione dell'ingiusto profitto costituisce prova e non mero indizio dellariferibilità all’agente della condotta costitutiva la fattispecie illecita,quantomeno in parte, non è consentito in ragione del canone di cui all'art.533 cod. proc. pen. svalutare detto elemento al punto da attribuire valoreessenziale ed esclusivo ai fini della prova della responsabilità del reato dicui all'art. 640 cod. pen., all'individuazione dell'autore degli artifici oraggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può essere chiamato arispondere del delitto predetto.Invero, il percettore del profitto illecito, individuato nel caso di speciein modo puntuale, con riferimento alla evidente disponibilità e titolaritàdella carta postepay, pone in essere una frazione essenziale della condottatipica e, come tale, la sua posizione va valutata senza che possa rilevare lamera ipotetica possibilità prospettata dal giudice di un eventuale concorsodi altri soggetti, trattandosi di circostanze rimaste meramente ipotetiche eprive di qualsiasi accertamento nel contraddittorio processuale.

Come giàesposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiaredecisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi suprospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nelcontraddittorioprocessuale mediante il concreto esercizio del diritto allaprova e non, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetichee del tutto congetturali prive di qualsiasi riscontro.Nel caso di specie non sussistono dubbi circa la riferibilità agli imputatidella condotta tipica del delitto di truffa realizzata, secondo la descrizionecontenuta nella imputazione ascritta al Braidich ed allo [OSCURATO:PERSONA], attesal'emersione, in modo inequivoco, della percezione dell’ingiusto profitto.In tal senso si deve ricordare che con diverse pronunce, questa Corteha sempre affermato: “come la truffa contrattuale realizzata attraverso lavendita di beni "on line" “in cui il pagamento eseguito dalla parte offesaavvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, siconsuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite lariscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizioneper il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761-01); si è anche affermato che latruffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario sucarta dotata di Iban e collegata a un conto corrente acceso presso unabanca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonificobancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, siperfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiustoprofitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data ladisposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n.25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).

Ne consegue affermarsiche, secondo una costante interpretazione, il percettore del profitto illecitoincassato a seguito di consumazione di truffa contrattuale attraversopiattaforme on line, è sempre identificato quale agente tipico dellafattispecie illecita prevista e punita dall’art. 640, comma secondo, n. 2-tercod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato a rispondere in quanto taledella fattispecie delittuosa senza che possa invocarsi alcun dubbioragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi su mereprospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorioprocessuale.” (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, PMT/Rizzi, Rv. 289861-01).Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il qualel’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestataall’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamentedimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza aifini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata,sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nellaconsumazione dell’illecito, come effettivamente rilevato nel sostenere,correttamente, la violazione di legge dal ricorso proposto.

Né vale asmentire in qualche modo tale complessiva considerazione della disciplinaapplicabile la memoria depositata dalla difesa, tra l’altro caratterizzata dallanon consentita allegazione di documentazione.

Si deve sul punto ribadireche nel giudizio di legittimità non è consentita la produzionedi documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizioe dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di causeestintive o di disposizioni più favorevoli (ex multis, Sez. 3, n. 20068 del15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01), circostanze all’evidenza nonricorrenti nel caso di specie quanto alla documentazione allegata (denunciadi smarrimento della carta postepay da parte dello [OSCURATO:PERSONA] a distanza di tremesi dal fatto ascritto).5.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenzaannullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica, pernuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBolzano in diversa persona fisica.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/11/2025 del Tribunale di Bolzanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata allamemoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione perdelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 12/11/2025, ha assoltoBraidic [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione agli stessi ascritta inrubrica (artt. 110, 640 cod. pen.) per non aver commesso il fatto.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore generale presso il Tribunale di Trento, Sezione distaccata diBolzano, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e motivazione manifestamente illogica, avendo il Tribunale ritenutonon provata la responsabilità degli imputati sulla base della considerazioneche non fosse provato l’effettivo possesso delle carte di pagamentopostepay ad essi intestate e utilizzate per l’incasso del denaro frutto dellacondotta fraudolenta (in palese violazione degli orientamenti costanti in talsenso della giurisprudenza di legittimità) atteso che il possesso della cartae l’utilizzazione per la riscossione presuppone anche la piena disponibilitàdelle credenziali. Ne consegue che, quanto meno, doveva ritenersiricorrente una ipotesi di concorso nella forma del dolo eventuale, essendostato consentito, mediante l’uso delle relative credenziali, il prelievo dellesomme sottratte con attività ingannatoria, in mancanza di qualsiasisostenibile e riscontrata versione alternativa fornita dagli imputati.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria conconclusioni ed allegata documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. La decisione resa dal Tribunale di Bolzano risulta argomentata inevidente violazione di legge, atteso che questa Corte, con principio che quisi intende ribadire, ha affermato il principio secondo cui la penaleresponsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio",ma ciò non esime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli aconfutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, acarico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, nonavendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilitàipotetiche, non risultanti dagli atti. Nella considerazione della condotta,rappresentata come nel caso in esame da truffa "online", si è evidenziatocome fosse da censurare la decisione che, in esito alla svalutazione dellaprova costituita dall'intestazione all'imputato della carta "postepay" su cuiera stato effettuato il bonifico da parte dell'acquirente, aveva assoltol'imputato, recependo una prospettazione alternativa non riscontrata daelementi acquisiti nel contraddittorio processuale, esattamente comeavvenuto nel procedimento che ha portato alla decisione impugnata inquesta sede (Sez.2, n. 15091 del 09/04/206, PMT/Rizzi, Rv. 289861-02).3. Si deve, dunque, ribadire, come osservato dalla sentenza appenacitata, che: “il tema del ragionevole dubbio debba essere declinato in unaprospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato che autore di unafrazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in speciecostituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l'imputato. Indetti casi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, ilprincipio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova richiedenecessariamente che attraverso il concreto esercizio dello stesso nelprocesso sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa cheabbia valenza critica ed inficiante la tesi dell'accusa; altrimenti, la merapossibilità ipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi,concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, over rimangamera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea aconfutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasiconforto acquisito nel processo, unica sede legittimata alla ricostruzione delfatto oggetto di accusa. 1.1. Al proposito va ricordato che, per effettodell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 si è proceduto allariformulazione del comma 1 dell'articolo 533 del codice procedura penalerichiedendo che la colpevolezza dell'imputato sia accertata al di là di ogniragionevole dubbio. In tal modo il legislatore ha importato nel sistemaprocessuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistemanordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt);inoltre si è codificato quanto già stabilito dall'articolo 66 comma 3 delloStatuto della Corte penale internazionale recepito in Italia con la legge diratifica del 12 luglio 1999 n.232, in ordine, appunto, alla necessitàdell'accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio. 1.2. LeSezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canone delragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del2006; difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che intema di reato colposo omissivo improprio, l ' insuff ic ienza, lacontraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, ecioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla realeefficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattoriinteragenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esitoassolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.222139-01). Successivamente, lo stesso massimo organo nomofilattico hastatuito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per la suaimmediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplicai suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio,ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto,imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delleprove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza deltema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna,il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzionealternativa del fatto per l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep. 2018, Troise, Rv. 272430- 01, in motivazione). 1.3. Sul tema delragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte di cassazione, conuna evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso ad escludere che lasemplice astratta prospettazione di fattori meramente ipotetici possaconfortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che ladimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante osopravvenuto, sia sempre conferita nel giudizio attraverso l'esercizio deldiritto alla prova in contraddittorio, ovvero mediante l'utilizzazione diargomenti probatori desunti dallo stesso materiale acquisito nel corso delleindagini preliminari e riversato nel giudizio abbreviato. Un primo richiamoin tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” della prima sezionesecondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento diresponsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che nelegittima ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna,quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote,pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerumnatura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risultipriva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosial di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana(Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01). In sensoanalogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in tema di prova, il dubbioidoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti èsoltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuaregli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo ildubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile(Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04). L’argomento risultaribadito anche dai più recenti interventi di legittimità secondo cui la regoladi giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciaresentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuorisoltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, purastrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura",ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva delbenché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppuresiano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico,evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure inastratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272-01). 2. In sensosostanzialmente conforme è l'interpretazione dottrinale della regola citata.Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall'ordinamentostatunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosidell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nelsistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronunciadi colpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile,derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favoreed a carico dell'imputato, senza che per tale possa invece intendersi ildubbio, congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendoex post un evento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio allaastratta possibilità, anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione.Si è aggiunto che la necessità che ogni elemento sia provato oltre ogniragionevole dubbio, ai fini della condanna non significa necessità dellaprova che ogni fatto sia certamente accaduto dal punto di vista materiale,ma che ogni fatto appaia certo dal punto di vista logico: l'esistenza di ognielemento deve essere dichiarata sulla base di accertamenti logicamentecongrui e, quindi, coperti dal crisma della certezza razionale”.4. Le coordinate ermeneutiche appena enunciate evidenziano quindila fondatezza del ricorso proposto, atteso che è emersa la realizzazione diuna frazione della condotta essenziale del reato da parte del Braidich edello [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva in alcun modo essere affermata la assenzadi elementi a supporto della prova della commissione del fatto.Si deve in tal senso sottolineare che, nel caso della truffa, lapercezione dell'ingiusto profitto costituisce prova e non mero indizio dellariferibilità all’agente della condotta costitutiva la fattispecie illecita,quantomeno in parte, non è consentito in ragione del canone di cui all'art.533 cod. proc. pen. svalutare detto elemento al punto da attribuire valoreessenziale ed esclusivo ai fini della prova della responsabilità del reato dicui all'art. 640 cod. pen., all'individuazione dell'autore degli artifici oraggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può essere chiamato arispondere del delitto predetto.Invero, il percettore del profitto illecito, individuato nel caso di speciein modo puntuale, con riferimento alla evidente disponibilità e titolaritàdella carta postepay, pone in essere una frazione essenziale della condottatipica e, come tale, la sua posizione va valutata senza che possa rilevare lamera ipotetica possibilità prospettata dal giudice di un eventuale concorsodi altri soggetti, trattandosi di circostanze rimaste meramente ipotetiche eprive di qualsiasi accertamento nel contraddittorio processuale. Come giàesposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiaredecisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi suprospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nelcontraddittorioprocessuale mediante il concreto esercizio del diritto allaprova e non, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetichee del tutto congetturali prive di qualsiasi riscontro.Nel caso di specie non sussistono dubbi circa la riferibilità agli imputatidella condotta tipica del delitto di truffa realizzata, secondo la descrizionecontenuta nella imputazione ascritta al Braidich ed allo [OSCURATO:PERSONA], attesal'emersione, in modo inequivoco, della percezione dell’ingiusto profitto.In tal senso si deve ricordare che con diverse pronunce, questa Corteha sempre affermato: “come la truffa contrattuale realizzata attraverso lavendita di beni "on line" “in cui il pagamento eseguito dalla parte offesaavvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, siconsuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite lariscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizioneper il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761-01); si è anche affermato che latruffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario sucarta dotata di Iban e collegata a un conto corrente acceso presso unabanca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonificobancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, siperfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiustoprofitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data ladisposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n.25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01). Ne consegue affermarsiche, secondo una costante interpretazione, il percettore del profitto illecitoincassato a seguito di consumazione di truffa contrattuale attraversopiattaforme on line, è sempre identificato quale agente tipico dellafattispecie illecita prevista e punita dall’art. 640, comma secondo, n. 2-tercod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato a rispondere in quanto taledella fattispecie delittuosa senza che possa invocarsi alcun dubbioragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi su mereprospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorioprocessuale.” (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, PMT/Rizzi, Rv. 289861-01).Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il qualel’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestataall’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamentedimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza aifini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata,sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nellaconsumazione dell’illecito, come effettivamente rilevato nel sostenere,correttamente, la violazione di legge dal ricorso proposto. Né vale asmentire in qualche modo tale complessiva considerazione della disciplinaapplicabile la memoria depositata dalla difesa, tra l’altro caratterizzata dallanon consentita allegazione di documentazione. Si deve sul punto ribadireche nel giudizio di legittimità non è consentita la produzionedi documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizioe dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di causeestintive o di disposizioni più favorevoli (ex multis, Sez. 3, n. 20068 del15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01), circostanze all’evidenza nonricorrenti nel caso di specie quanto alla documentazione allegata (denunciadi smarrimento della carta postepay da parte dello [OSCURATO:PERSONA] a distanza di tremesi dal fatto ascritto).5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenzaannullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica, pernuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBolzano in diversa persona fisica.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25160/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris