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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2017

Cassazione n. 03438/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12151/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro “COOPSERVICE”S.C.P.A.; -intimata- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da “COOPSERVICE” [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, pressolo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] QuirinoVisconti n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenteal ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5974/2017 ; depositata il13/10/2017; R.G.N. 3091/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, è stato dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al passaggio diretto ed immediato presso la “Coopservice”s.c.p.a.” (da ora “Coopservice”), a decorrere dal 16 giugno 2010, con condanna di quest’ultima all’assunzione della lavoratrice dalla predetta data, nonché con ulteriore condanna della “[OSCURATO:SOCIETA].”(da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”) e della menzionata “Coopservice” all’assunzione della lavoratrice medesima a decorrere, la prima società, dal 30 maggio 2011 e sino al 2 aprile 2012 e, la seconda, dal 3 aprile 2012; ledue società sono state inoltre condannate, ognuna in riferimento al periodo di esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Mercolino, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, quantificati nelle retribuzioni che ella avrebbe percepito ove fosse stata tempestivamente assunta, con riferimento alla paga base iniziale di € 1.231,50 mensili, oltre successivi aumenti contrattuali ed accessori di legge; a supporto della decisione il giudice del gravame ha tra l’altro evidenziato, quanto alla “Coopservice”, che «La difesa della azienda appellata, fondata sull’avvenuta risoluzione del rapporto intercorso tra la Mercolino e la [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguente assenza dell’appellante in organico almeno 4 mesi prima del passaggio di appalto, è tuttavia irrilevante e superata dal passaggio in giudicato della sentenza n. 618/2014 della Corte di Appello di Napoli (…), che ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Mercolino, confermando la citata sentenza n. 24384/2011 pronunciata dal Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda dell’odierna appellante, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Mercolino in data 7.8.2009 e per l’effetto la reintegra della stessa nelle mansioni e nel luogo di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] con effetto retroattivo.

L’illegittimità del licenziamento irrogato all’appellante dalla [OSCURATO:SOCIETA], sancita dal passaggio in giudicato della citata sentenza n. 618/2014 della Corte di Appello di Napoli, conferma quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 24384/2011, che ha disposto l’annullamento degli effetti di detto licenziamento, come se il rapporto “de quo” non si fosse mai risolto.

Da tutto ciò consegue la maturazione del diritto in capo all’appellante ad essere assunta dalla “Coopservice”, a seguito dell’intervenuto “cambio di appalto”, in ossequio al più volte citato art. 4 CCNL di categoria, che in tali ipotesi prevede l’assunzione diretta con rapporto di lavoro subordinato di tutti i dipendenti trasferiti dall’azienda cessante (nella fattispecie [OSCURATO:SOCIETA])»; il predetto giudice, quanto alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, ha affermato che «Si evince, infatti, dalla esauriente documentazione in atti -che attesta dapprima il conferimento in data 30.5.2011 dalla “Coopservice”alla [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda avente ad oggetto “pulizie civili ed industriali svolte nelle [OSCURATO:PERSONA], Calabria e Sicilia” (…) e la restituzione di detto ramo di azienda in data 2.4.2012, come dichiarato dalla stessa società appellante in via incidentale e rinveniente dalla visura storica della società stessa (…) -che la [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto a tutti gli effetti la gestione dell’appalto afferente il cantiere dell’“[OSCURATO:PERSONA]Pausillipon” per il periodo dal 30.5.2011 al 2.4.2012; ne deriva che, con riguardo a tale arco temporale, la stessa società è legittimata a rispondere della domanda di costituzione del rapporto con la Mercolino nel presente giudizio»; per la cassazione della decisione ha propost o ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, affidato a sei motivi, nonché la “Coopservice”, affidato a cinquemotivi, anche illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nei soli confronti della “Coopservice”; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: la “Coopservice”, il cui ricorso va esaminato con priorità, con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.4 del c.c.n.l. per il personale dipendente da impreseesercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- s i duole che il giudice del gravame abbia ritenuto, nell’accogliere la domanda, l’irrilevanza dell’avvenuto licenziamento per giusta causa della lavoratrice nonché il mancato impiego della stessa presso l’ospedale “Santobono” di Napoli nei 4 mesi antecedenti al subentro nell’appalto, omettendo di considerare che la disposizione contrattuale riserva il diritto all’assunzione ai soli lavoratori precedentemente impiegati, nei limiti temporali descritti, dalla ditta uscente e licenziati da quest’ultima in ragione della cessazione dell’appalto; evidenzia, inoltre, che la reintegrazione ha l’effetto di ricostituire il rapporto di lavoro al momento della sentenza e, comunque, anche ove si ritenesse che la stessa ripristini “ex tunc” il rapporto di lavoro, resterebbe lo sbarramento rappresentato dalla necessità dell’impiego - effettivo e non virtuale - del lavoratore almeno nei quattro mesi antecedenti alla data di cessazione dell’appalto; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 24 Cost., 111 Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto opponibile alla “Coopservice”ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sentenza di reintegrazione ex art. 18 st.lav., nel giudizio pendente tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e [OSCURATO:PERSONA], con violazione del principio per cui nessuno può subire per giudicato “inter alios” l’imposizione di un obbligo; con il terzo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia reso opponibile alla “Coopservice” ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sopra citata sentenza con efficacia immediata e non, invece, dal 28 maggio 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza stessa; con il quarto motivo - denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte abbia trascurato di verificare (come richiesto nella memoria difensiva di secondo grado, ove era stato dedotto che “l’art.4 CCNL, espressamente richiamato, riserva il diritto all’assunzione ai soli lavoratori precedentemente impiegati dalla ditta uscente e licenziati da tale ditta uscente in ragione della cessazione di appalto.

Il tenore della norma, su questo punto, non si presterebbe ad interpretazioni difformi, essendo assolutamente inequivoco.

Sarebbe evidente che il diritto all’assunzione presso la subentrante sussiste soltanto in capo a coloro che vengono licenziati dalla impresa uscente in ragione della cessazione dell’appalto stesso”) l’effettiva reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro alle dipendenze della “[OSCURATO:SOCIETA].”, che, ove avvenuta, avrebbe dovuto escludere la alternativa tutela apprestata dall’art. 4 del citato c.c.n.l.; con il quinto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. –la “Coopservice”si duole che il giudice di appello non abbia valutato se la lavoratrice avesse o meno messo in esecuzione la sentenza contro “[OSCURATO:SOCIETA].”, poiché, nella prima ipotesi, la lavoratrice medesima “avrebbe potuto ottenere le retribuzioni tutte dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, e successivamente di lavorare alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] fino a nuova cessazione del rapporto (…).

Con la conseguenza di non incorrere in alcun danno per tale periodo”; nella seconda, “si sarebbe (…)dovuto concludere per il rigetto della domanda di risarcimento del danno azionata contro “Coopservice” e [OSCURATO:SOCIETA], o quantomeno per la riduz ione del danno stesso ex art. 1227 c.c.”; la “[OSCURATO:SOCIETA]”, con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, 1362 e ss. cod.civ. e 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto essa ricorrente legittimata a rispondere, ex art. 4 citato, della domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la Mercolino a seguito della sua successione - in realtà insussistente - nell’appalto di pulizie presso il cantiere [OSCURATO:PERSONA]Pausilipon; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia, da un lato, reputato irrilevante la circostanza che la lavoratrice non fosse presente nell’organico della “[OSCURATO:SOCIETA].” al momento del subentro della “Coopservice” nell’appalto e, dall’altro, ritenuto opponibile alla stessa “Coopservice” nonché alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sentenza di reintegrazione ex art. 18 st.lav., nel giudizio pendente tra la citata “[OSCURATO:SOCIETA].” e la predetta lavoratrice; con il terzo motivo- denunciando , in via subordinata rispetto al secondo motivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c., 2909 c.c. e 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia reso opponibile alla “ Coopservice ” ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sopra citata sentenza con efficacia immediata e non dal 28 maggio 2015, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza relativa alla causa di licenziamento, dovendo l’assunzione della lavoratrice farsi eventualmente risalire al 20 febbraio 2012, data in cui quest’ultima aveva formalizzato la r ichiesta di assunzione alla “[OSCURATO:SOCIETA]”; con il quarto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c., 2909 c.c. con riferimento all’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia emesso una sentenza - di natura costitutiva - con “erronea” efficacia retroattiva, con conseguente illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, attesa la insussistenza del giudicato in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro; con il quinto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il giudice di appello abbia emesso statuizione di condanna all’assunzione della lavoratrice benché il c.c.n.l. del settore non prevedesse gli elementi minimi idonei a consentire la costituzione del rapporto di lavoro della lavoratrice medesima con la “Coopservice” e, poi, con la “[OSCURATO:SOCIETA]”; con il sesto motivo- denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predett o giudicenon abbia proceduto alla verifica dell’effettiva costituzione e cessazione del rapporto di lavoro tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la lavoratrice, con conseguente violazione della disposizione contrattuale, la quale prevede che il diritto al passaggio del personale nell’ipotesi di cambio appalto venga riconosciuto quando un lavoratore risulti dipendente della società uscente dall’appalto e con essa risolve il rapporto di lavoro.

Ritenuto che: il primo motivo del ricorso proposto dalla “ Coopservice ” è infondato, in quanto, attesa la ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia “ex tunc”, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dall’impresa uscente, il giudic e del gravame ha correttamente ritenuto la lavoratric e alle dipendenze della predetta impresa (non potendo distinguersi tra impiego effettivo e “virtuale”, pena la vanificazione degli effetti della misura ripristinatoria) nel periodo convenzionalmente utile ai fini del passaggio diretto a favore della subentrante, essendo di conseguenza irrilevante che la lavoratrice medesima non sia stata destinataria di un licenziamento per cessazione dell’appalto (precluso dal corso degli eventi, non addebitabili alla predetta lavoratrice); il secondo motivo è del pari da disattendere, in quanto la statuizione del giudice del gravame non risulta fondata sull’estensione del giudicato intervenuto tra la lavoratrice e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, bensì sulla previsione dell’art. 4 del c.c.n.l. di riferimento nonché sulla cessione del ramo di azienda da “Coopservice”a “[OSCURATO:SOCIETA]”; l’annullamento del licenziamento intimato alla predetta lavoratrice dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” ha infatti determinato con efficacia retroattiva la riconducibilità del rapporto di lavoro della ricorrente vittoriosa all’area di applicabilità del citato articolo, non essendovi, del resto, ragione alcuna per la partecipazione delle società ricorrenti ad un giudizio che non poteva riguardarle, avendo ad oggetto unlicenziamento intimato da altro datore di lavoro; per la stessa ragione va rigettato il terzo motivo, in quanto la statuizione finale del giudice del gravame non è fondata sull’efficacia riflessa della decisione concernente il licenziamento intimato alla lavoratrice dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”; il quarto motivo è inammissibile per novità della questione , giacché la sopra i llustrata deduzione contenuta nella memoria in grado di appello non mira a sollecitare la verifica dell’effettiva reintegrazione della lavoratrice, bensì dell’avvenutolicenziamento di quest’ultimaper cessazione dell’appalto, come del resto desumibile dalla presenza della stessa deduzione nell’ambito del primo motivo di ricorso; anche il quinto motivo, incentrato sulla ipotetica violazione dell’art. 1227 c.c., è inammissibile, poiché postula la mancata valutazione “circa il fatto che la signora Mercolino abbia o meno messo in esecuzione la sentenza contro [OSCURATO:SOCIETA]”, ossia l’omesso esame di cui alla censura precedente (cfr. il seguente passaggio del ricorso: “Se invece, all’esito dell’esame - non svolto, come detto supra, dalla Corte, sebbene richiesto da “Coopservice”, ma anche da [OSCURATO:SOCIETA] - fosse emerso che la signora Mercolino non avesse posto in esecuzione la sentenza contro [OSCURATO:SOCIETA] …”), affetta, come visto, da inammissibilità, onde già sol per questo preclusiva dell’esame del predettomotivo; il primo motivo del ricorso proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” è da disattendere, poiché nella sentenza impugnata l’obbligo di assunzione in capo alla menzionata società non è fatto discendere dall’art. 4 del c.c.n.l.

Multiservizi, bensì dall’acquisizione del personale della “Coopservice” a seguito di conferimento di ramo d’azienda, sulla cui effettiva sussistenza non ha del resto inciso in chiave negatival’opposizione dell’Ente committente, la quale è valsa solo - ai sensi del riportato art. 116, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 “ratione temporis” applicabile - a determinare la risoluzione della “situazione in essere”; il secondo e il terzo motivo sono da disattendere per le stesse ragioni evidenziate in risposta al secondo e al terzo motivo del ricorso proposto dalla “Coopservice ”; inoltre, della specifica deduzione concernente la auspicata diversa decorrenza (al 20 febbraio 2012) del diritto all’assunzione, contenuta nella seconda parte del predetto terzo motivo, va dichiarata l’inammissibilità - trattandosi di questione che non risulta esaminata in fase di merito né trattata nella sentenza impugnata -oltre che l’infondatezza, non richiedendo la continuazione del rapporto di lavoro col cessionario, normativamente prevista in materia, una istanza del lavoratore; il quarto motivo è inammissibile, già sol perchénon si correla alla statuizione del giudice del gravame, il quale non ha emesso una sentenza costitutiva, bensì di condanna di entrambe le società ricorrenti ad assumere la lavoratrice nonché a corrisponderle il risarcimento nella misura delle retribuzioni che questa avrebbe percepito nel caso in cui fosse stata tempestivamente assunta; il quinto motivo è inammissibileoltre che infondato, poiché , da un lato,il tema dei requisiti minimi necessari per la costituzione del rapporto di lavoro non risulta affrontato in sentenza né trattato nella fase di merito, e, dall’altro, l’art. 4 del c.c.n.l.,riportato nello stesso ricorso, fa riferimento a detti requisiti (ossia livello di inquadramento, orario settimanale e anzianità del personale da assumere); il sesto motivo va disatteso per le stesse ragioni e spresse in risposta al primo motivo del ricorso proposto dalla “Coopservice”; al rigetto del ricorso della “Coopservice”segue il pagamento delle spese di lite nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; nulla sulle spese tra la “[OSCURATO:SOCIETA]” e [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta i ricorsi; condanna la ““Coopservice”s.c.p.a.” al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anticipatario; nulla sulle spese tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12151/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché contro “COOPSERVICE”S.C.P.A.; -intimata- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da “COOPSERVICE” [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI n. 27, pressolo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] QuirinoVisconti n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenteal ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5974/2017 ; depositata il13/10/2017; R.G.N. 3091/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, è stato dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al passaggio diretto ed immediato presso la “Coopservice”s.c.p.a.” (da ora “Coopservice”), a decorrere dal 16 giugno 2010, con condanna di quest’ultima all’assunzione della lavoratrice dalla predetta data, nonché con ulteriore condanna della “[OSCURATO:SOCIETA].”(da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”) e della menzionata “Coopservice” all’assunzione della lavoratrice medesima a decorrere, la prima società, dal 30 maggio 2011 e sino al 2 aprile 2012 e, la seconda, dal 3 aprile 2012; ledue società sono state inoltre condannate, ognuna in riferimento al periodo di esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Mercolino, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, quantificati nelle retribuzioni che ella avrebbe percepito ove fosse stata tempestivamente assunta, con riferimento alla paga base iniziale di € 1.231,50 mensili, oltre successivi aumenti contrattuali ed accessori di legge; a supporto della decisione il giudice del gravame ha tra l’altro evidenziato, quanto alla “Coopservice”, che «La difesa della azienda appellata, fondata sull’avvenuta risoluzione del rapporto intercorso tra la Mercolino e la [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguente assenza dell’appellante in organico almeno 4 mesi prima del passaggio di appalto, è tuttavia irrilevante e superata dal passaggio in giudicato della sentenza n. 618/2014 della Corte di Appello di Napoli (…), che ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Mercolino, confermando la citata sentenza n. 24384/2011 pronunciata dal Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda dell’odierna appellante, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Mercolino in data 7.8.2009 e per l’effetto la reintegra della stessa nelle mansioni e nel luogo di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] con effetto retroattivo. L’illegittimità del licenziamento irrogato all’appellante dalla [OSCURATO:SOCIETA], sancita dal passaggio in giudicato della citata sentenza n. 618/2014 della Corte di Appello di Napoli, conferma quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 24384/2011, che ha disposto l’annullamento degli effetti di detto licenziamento, come se il rapporto “de quo” non si fosse mai risolto. Da tutto ciò consegue la maturazione del diritto in capo all’appellante ad essere assunta dalla “Coopservice”, a seguito dell’intervenuto “cambio di appalto”, in ossequio al più volte citato art. 4 CCNL di categoria, che in tali ipotesi prevede l’assunzione diretta con rapporto di lavoro subordinato di tutti i dipendenti trasferiti dall’azienda cessante (nella fattispecie [OSCURATO:SOCIETA])»; il predetto giudice, quanto alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, ha affermato che «Si evince, infatti, dalla esauriente documentazione in atti -che attesta dapprima il conferimento in data 30.5.2011 dalla “Coopservice”alla [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda avente ad oggetto “pulizie civili ed industriali svolte nelle [OSCURATO:PERSONA], Calabria e Sicilia” (…) e la restituzione di detto ramo di azienda in data 2.4.2012, come dichiarato dalla stessa società appellante in via incidentale e rinveniente dalla visura storica della società stessa (…) -che la [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto a tutti gli effetti la gestione dell’appalto afferente il cantiere dell’“[OSCURATO:PERSONA]Pausillipon” per il periodo dal 30.5.2011 al 2.4.2012; ne deriva che, con riguardo a tale arco temporale, la stessa società è legittimata a rispondere della domanda di costituzione del rapporto con la Mercolino nel presente giudizio»; per la cassazione della decisione ha propost o ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, affidato a sei motivi, nonché la “Coopservice”, affidato a cinquemotivi, anche illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nei soli confronti della “Coopservice”; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: la “Coopservice”, il cui ricorso va esaminato con priorità, con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.4 del c.c.n.l. per il personale dipendente da impreseesercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- s i duole che il giudice del gravame abbia ritenuto, nell’accogliere la domanda, l’irrilevanza dell’avvenuto licenziamento per giusta causa della lavoratrice nonché il mancato impiego della stessa presso l’ospedale “Santobono” di Napoli nei 4 mesi antecedenti al subentro nell’appalto, omettendo di considerare che la disposizione contrattuale riserva il diritto all’assunzione ai soli lavoratori precedentemente impiegati, nei limiti temporali descritti, dalla ditta uscente e licenziati da quest’ultima in ragione della cessazione dell’appalto; evidenzia, inoltre, che la reintegrazione ha l’effetto di ricostituire il rapporto di lavoro al momento della sentenza e, comunque, anche ove si ritenesse che la stessa ripristini “ex tunc” il rapporto di lavoro, resterebbe lo sbarramento rappresentato dalla necessità dell’impiego - effettivo e non virtuale - del lavoratore almeno nei quattro mesi antecedenti alla data di cessazione dell’appalto; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 24 Cost., 111 Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto opponibile alla “Coopservice”ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sentenza di reintegrazione ex art. 18 st.lav., nel giudizio pendente tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e [OSCURATO:PERSONA], con violazione del principio per cui nessuno può subire per giudicato “inter alios” l’imposizione di un obbligo; con il terzo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia reso opponibile alla “Coopservice” ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sopra citata sentenza con efficacia immediata e non, invece, dal 28 maggio 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza stessa; con il quarto motivo - denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte abbia trascurato di verificare (come richiesto nella memoria difensiva di secondo grado, ove era stato dedotto che “l’art.4 CCNL, espressamente richiamato, riserva il diritto all’assunzione ai soli lavoratori precedentemente impiegati dalla ditta uscente e licenziati da tale ditta uscente in ragione della cessazione di appalto. Il tenore della norma, su questo punto, non si presterebbe ad interpretazioni difformi, essendo assolutamente inequivoco. Sarebbe evidente che il diritto all’assunzione presso la subentrante sussiste soltanto in capo a coloro che vengono licenziati dalla impresa uscente in ragione della cessazione dell’appalto stesso”) l’effettiva reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro alle dipendenze della “[OSCURATO:SOCIETA].”, che, ove avvenuta, avrebbe dovuto escludere la alternativa tutela apprestata dall’art. 4 del citato c.c.n.l.; con il quinto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. –la “Coopservice”si duole che il giudice di appello non abbia valutato se la lavoratrice avesse o meno messo in esecuzione la sentenza contro “[OSCURATO:SOCIETA].”, poiché, nella prima ipotesi, la lavoratrice medesima “avrebbe potuto ottenere le retribuzioni tutte dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, e successivamente di lavorare alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] fino a nuova cessazione del rapporto (…). Con la conseguenza di non incorrere in alcun danno per tale periodo”; nella seconda, “si sarebbe (…)dovuto concludere per il rigetto della domanda di risarcimento del danno azionata contro “Coopservice” e [OSCURATO:SOCIETA], o quantomeno per la riduz ione del danno stesso ex art. 1227 c.c.”; la “[OSCURATO:SOCIETA]”, con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, 1362 e ss. cod.civ. e 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto essa ricorrente legittimata a rispondere, ex art. 4 citato, della domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la Mercolino a seguito della sua successione - in realtà insussistente - nell’appalto di pulizie presso il cantiere [OSCURATO:PERSONA]Pausilipon; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia, da un lato, reputato irrilevante la circostanza che la lavoratrice non fosse presente nell’organico della “[OSCURATO:SOCIETA].” al momento del subentro della “Coopservice” nell’appalto e, dall’altro, ritenuto opponibile alla stessa “Coopservice” nonché alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sentenza di reintegrazione ex art. 18 st.lav., nel giudizio pendente tra la citata “[OSCURATO:SOCIETA].” e la predetta lavoratrice; con il terzo motivo- denunciando , in via subordinata rispetto al secondo motivo , violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l.Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c., 2909 c.c. e 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia reso opponibile alla “ Coopservice ” ed alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la sopra citata sentenza con efficacia immediata e non dal 28 maggio 2015, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza relativa alla causa di licenziamento, dovendo l’assunzione della lavoratrice farsi eventualmente risalire al 20 febbraio 2012, data in cui quest’ultima aveva formalizzato la r ichiesta di assunzione alla “[OSCURATO:SOCIETA]”; con il quarto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2908 c.c., 2909 c.c. con riferimento all’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia emesso una sentenza - di natura costitutiva - con “erronea” efficacia retroattiva, con conseguente illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, attesa la insussistenza del giudicato in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro; con il quinto motivo- denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, 1362 e ss. c.c., 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il giudice di appello abbia emesso statuizione di condanna all’assunzione della lavoratrice benché il c.c.n.l. del settore non prevedesse gli elementi minimi idonei a consentire la costituzione del rapporto di lavoro della lavoratrice medesima con la “Coopservice” e, poi, con la “[OSCURATO:SOCIETA]”; con il sesto motivo- denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predett o giudicenon abbia proceduto alla verifica dell’effettiva costituzione e cessazione del rapporto di lavoro tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la lavoratrice, con conseguente violazione della disposizione contrattuale, la quale prevede che il diritto al passaggio del personale nell’ipotesi di cambio appalto venga riconosciuto quando un lavoratore risulti dipendente della società uscente dall’appalto e con essa risolve il rapporto di lavoro. Ritenuto che: il primo motivo del ricorso proposto dalla “ Coopservice ” è infondato, in quanto, attesa la ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia “ex tunc”, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dall’impresa uscente, il giudic e del gravame ha correttamente ritenuto la lavoratric e alle dipendenze della predetta impresa (non potendo distinguersi tra impiego effettivo e “virtuale”, pena la vanificazione degli effetti della misura ripristinatoria) nel periodo convenzionalmente utile ai fini del passaggio diretto a favore della subentrante, essendo di conseguenza irrilevante che la lavoratrice medesima non sia stata destinataria di un licenziamento per cessazione dell’appalto (precluso dal corso degli eventi, non addebitabili alla predetta lavoratrice); il secondo motivo è del pari da disattendere, in quanto la statuizione del giudice del gravame non risulta fondata sull’estensione del giudicato intervenuto tra la lavoratrice e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, bensì sulla previsione dell’art. 4 del c.c.n.l. di riferimento nonché sulla cessione del ramo di azienda da “Coopservice”a “[OSCURATO:SOCIETA]”; l’annullamento del licenziamento intimato alla predetta lavoratrice dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” ha infatti determinato con efficacia retroattiva la riconducibilità del rapporto di lavoro della ricorrente vittoriosa all’area di applicabilità del citato articolo, non essendovi, del resto, ragione alcuna per la partecipazione delle società ricorrenti ad un giudizio che non poteva riguardarle, avendo ad oggetto unlicenziamento intimato da altro datore di lavoro; per la stessa ragione va rigettato il terzo motivo, in quanto la statuizione finale del giudice del gravame non è fondata sull’efficacia riflessa della decisione concernente il licenziamento intimato alla lavoratrice dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”; il quarto motivo è inammissibile per novità della questione , giacché la sopra i llustrata deduzione contenuta nella memoria in grado di appello non mira a sollecitare la verifica dell’effettiva reintegrazione della lavoratrice, bensì dell’avvenutolicenziamento di quest’ultimaper cessazione dell’appalto, come del resto desumibile dalla presenza della stessa deduzione nell’ambito del primo motivo di ricorso; anche il quinto motivo, incentrato sulla ipotetica violazione dell’art. 1227 c.c., è inammissibile, poiché postula la mancata valutazione “circa il fatto che la signora Mercolino abbia o meno messo in esecuzione la sentenza contro [OSCURATO:SOCIETA]”, ossia l’omesso esame di cui alla censura precedente (cfr. il seguente passaggio del ricorso: “Se invece, all’esito dell’esame - non svolto, come detto supra, dalla Corte, sebbene richiesto da “Coopservice”, ma anche da [OSCURATO:SOCIETA] - fosse emerso che la signora Mercolino non avesse posto in esecuzione la sentenza contro [OSCURATO:SOCIETA] …”), affetta, come visto, da inammissibilità, onde già sol per questo preclusiva dell’esame del predettomotivo; il primo motivo del ricorso proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” è da disattendere, poiché nella sentenza impugnata l’obbligo di assunzione in capo alla menzionata società non è fatto discendere dall’art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi, bensì dall’acquisizione del personale della “Coopservice” a seguito di conferimento di ramo d’azienda, sulla cui effettiva sussistenza non ha del resto inciso in chiave negatival’opposizione dell’Ente committente, la quale è valsa solo - ai sensi del riportato art. 116, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 “ratione temporis” applicabile - a determinare la risoluzione della “situazione in essere”; il secondo e il terzo motivo sono da disattendere per le stesse ragioni evidenziate in risposta al secondo e al terzo motivo del ricorso proposto dalla “Coopservice ”; inoltre, della specifica deduzione concernente la auspicata diversa decorrenza (al 20 febbraio 2012) del diritto all’assunzione, contenuta nella seconda parte del predetto terzo motivo, va dichiarata l’inammissibilità - trattandosi di questione che non risulta esaminata in fase di merito né trattata nella sentenza impugnata -oltre che l’infondatezza, non richiedendo la continuazione del rapporto di lavoro col cessionario, normativamente prevista in materia, una istanza del lavoratore; il quarto motivo è inammissibile, già sol perchénon si correla alla statuizione del giudice del gravame, il quale non ha emesso una sentenza costitutiva, bensì di condanna di entrambe le società ricorrenti ad assumere la lavoratrice nonché a corrisponderle il risarcimento nella misura delle retribuzioni che questa avrebbe percepito nel caso in cui fosse stata tempestivamente assunta; il quinto motivo è inammissibileoltre che infondato, poiché , da un lato,il tema dei requisiti minimi necessari per la costituzione del rapporto di lavoro non risulta affrontato in sentenza né trattato nella fase di merito, e, dall’altro, l’art. 4 del c.c.n.l.,riportato nello stesso ricorso, fa riferimento a detti requisiti (ossia livello di inquadramento, orario settimanale e anzianità del personale da assumere); il sesto motivo va disatteso per le stesse ragioni e spresse in risposta al primo motivo del ricorso proposto dalla “Coopservice”; al rigetto del ricorso della “Coopservice”segue il pagamento delle spese di lite nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; nulla sulle spese tra la “[OSCURATO:SOCIETA]” e [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta i ricorsi; condanna la ““Coopservice”s.c.p.a.” al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anticipatario; nulla sulle spese tra la “[OSCURATO:SOCIETA].” e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti