CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9464-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 2753/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09464 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- R.G.N 9464/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso plurime cartelle esattoriali, riportanti crediti di natura tributaria ed extratributaria, ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. La CTR, dopo aver dichiarato l'estinzione per rinuncia da parte dell'Ufficio per le cartelle per le quali è stato accolto l'originario ricorso, ha accolto l'appello riguardo alla cartella n.773 poiché riguardo a tale atto è stata depositata la documentazione relativa alla notifica, effettuata a mani della moglie del Fini, dell'atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla quale non vi è stata specifica contestazione del contribuente, mentre ha rigettato l'ap- pello relativamente alla cartella 2024, poiché lo stesso appellante ha pro- dotto la documentazione relativa al pagamento della predetta cartella, senza documentare in alcun modo che trattasi di pagamento solo parziale, non potendosi escludere che vi sia stato uno sgravio parziale della pretesa, tenuto conto che le voci della cartella sono rimaste, numericamente, inva- riate, concludendo che "il documento, prova al contrario, che il credito è stato onorato". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che contiene tutti gli elementi di cui all'art. 366 c.p.c., avendo la ricor- rente lamentato la mancata deduzione delle parti in giudizio del fatto estintivo della pretesa tributaria e il mancato riscontro in ambito pro- cessuale delle affermazioni della CTR: elementi questi che formano og- getto dei motivi di ricorso, come tali ammissibili. 2. Col primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all'art.360, comma 1, n.4. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Vizi di omessa pronuncia e di ultrapetizione, per avere la CTR accolto l'impugnazione dell'atto impositivo ipotizzando i un fatto (intervenuto pagamento totale) che lo stesso contribuente giammai aveva dedotto né tanto meno allegato documentalmente. 3. Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta il vizio di motivazione mera- mente apparente e/o inesistente per omesso esame circa un fatto de- cisivo del giudizio di merito che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., avendo la CTR desunto la cir- costanza dell'avveduto integrale pagamento del debito solo in via del tutto ipotetica, come attestato dalla motivazione addotta sul punto. 4. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono fon- dati. 4.1. La CTR ha infatti affermato, sulla base di una supposizione ipotetica ("non potendosi escludere che vi sia stato uno sgravio parziale della pretesa"), che fosse stato estinto l'intero credito, a fronte di documen- tazione attestante un pagamento solo parziale da parte del contribuente (effettuato in data 27/6/2006), invocato dall'Agenzia al fine di provare l'interruzione del corso della prescrizione. Sussiste pertanto la denun- ciata violazione del principio della domanda, dovendosi ribadire il prin- cipio secondo cui la corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica il divieto per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qual volta egli, interferendo nel potere di- spositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identifica- zione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enun- ciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. Cass. n. 29200 del 13/11/2018; v. in motivazione Cass. n. 17897 del 03/07/2019). 4.2.Peraltro, la CTR non ha tenuto conto della prova positiva offerta dall'Ufficio in ordine alla mancata emissione del presunto sgravio.Manca pertanto da parte del giudice di merito il compimento di una approfondita disamina logica e giuridica degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Il ricorso, contrariamente alla proposta del relatore, va conseguente- mente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con invio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]