Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29614/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VILLARICCA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, comma secondo, cod.pen. e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen..

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente si duole dell'errata valutazione delle emergenze procedirnentali, che si assumono inadeguate a fondare un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla base della mera presenza silente di Nettuno al momento della richiesta estorsiva.

Vengono compendiate le emergenze procedimentali al fine di evidenziarne le discrasie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, così come ritenuti dal G.i.p., valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dal riconoscimento fotografico da questi effettuato.

Il Tribunale ha altresì osservato come la presenza di Nettuno avesse lo scopo di rafforzare il proposito del complice e di esercitare una maggiore pressione psicologica sul soggetto passivo della richiesta estorsiva, in ciò conformandosi all'insegnamento di questa Corte, che ha spiegato che «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01).

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto fissati in materia, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen..

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VILLARICCA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, comma secondo, cod.pen. e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente si duole dell'errata valutazione delle emergenze procedirnentali, che si assumono inadeguate a fondare un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla base della mera presenza silente di Nettuno al momento della richiesta estorsiva. Vengono compendiate le emergenze procedimentali al fine di evidenziarne le discrasie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, così come ritenuti dal G.i.p., valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dal riconoscimento fotografico da questi effettuato. Il Tribunale ha altresì osservato come la presenza di Nettuno avesse lo scopo di rafforzare il proposito del complice e di esercitare una maggiore pressione psicologica sul soggetto passivo della richiesta estorsiva, in ciò conformandosi all'insegnamento di questa Corte, che ha spiegato che «ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01). A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto fissati in materia, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così de
Sentenza Cassazione n. 29614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris