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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 14837/2022

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iscritto al n. 6757/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e dife so dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (CF CPCLCU62D20D6112I); controricorrente e ricorrenteincidentale contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentIall'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1750/2016 depositata il25/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , odierni ricorrenti, esponeva , con atto di citazione del 14.11.2000 di aver ceduto al Comune di Castelfocognano il terreno incluso nel locale P.E.E.P. di complessivi mq 3672 e di aver ricevuto a titolo di acconto la somma di £ 1.211.760 da assoggettare successivamente a conguaglio.

Rilevava che per l’attuazione del locale P.E.E.P. il Comune di Castelfocognano nell’anno 1984 aveva occupato altro terreno di proprietà dell’attore dell’estensione di mq 3458 in cui venivano realizzati insediamenti di edilizia residenziale pubblica senza mai adottare il decreto di esproprio; che il predetto Comune aveva occupato anche l’area di mq 1080 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] senza realizzarvi alcuna opera .

Su queste premesse chiedeva al Tribunale di Arezzo il conguaglio della vendita del primo terreno dedotto l’acconto già ricevuto, il corrispettivo a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà nella misura ex lege prevista dall’art 3 nr 65 della l. 662/1996 con rivalutazioni ed interessi nonché la declaratoria che il Comune fosse obbligato a riconoscere la titolarità del terreno di mq 1080 in capo all’attore e alla conseguente restituzione dell’area.

Si costituiva il Comune di Castelfocognano eccependo la prescrizione delle pretese azionate e nel merito il loro rigetto.

Con sentenza nr 758/2008 il Tribunale di Arezzo condannava il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 77.523 con gli interessi legali dal luglio 1983 a titolo di conguaglio del contratto stipulato in data 7.10.1981 ed € 245.336,00 da devalutarsi dal novembre 2003 al 1.1.1990 con gli interessi sull’importo devalutato e rivalutato anno per anno dal 1.1.1990.

Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva appello avanti la Corte di appello di Firenze eccependo il difetto di giurisdizione in ordine a tutte e tre le domande azionate in giudizio, la prescrizione dei crediti azionati e la non corretta qualificazione del danno in quanto condotta secondo i criteri del 2008 e non secondo il valore dei beni al momento dei fatti di causa.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] contestando il fondamento dell’appello e spiegando appello incidentale chiedendo il risarcimento dei danni per l’ablazione illegittima dell’area di mq 3458 nonché dell’area di proprietà delle appellate di mq 4718 nonché il riconoscimento delle somme a titolo di conguaglio per la cessione del bene di mq 3672 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

Con sentenza non definitiva nr 1923/2014 la Corte di appello di Firenze dichiarava il difetto di giurisdizione del g.o. in relazione alla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, riconoscendo la propria giurisdizione in ordine alla questione del conguaglio dell’indennità dovuta per la cessione bonaria del terreno di proprietà del dante causa delle appellate da parametrarsi al valore venale del bene escludendo la rivalutazione trattandosi di un debito di valuta non rivalutabile in assenza di prova del maggior danno.

Con separata ordinanza del 13.8.2014 la causa veniva rimessa in istruttoria per determinare a mezzo di c.t.u. il valore venale del bene di complessivi mq 3672 sulla base del metodo del “ valore di trasformazione trattandosi di area destinata a P.E.E.P.

Espletata l’indagine tecnica con sentenza nr 1750/2016 la Corte in parziale riforma dell’impugnata sentenza riduceva ad € 51986l’importo dovuto dal Comune agli eredi a titolo di conguaglio sul prezzo di cessione volontaria del terreno oltre agli interessi legali.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva sulla base di un unico motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione per la salvaguardia ei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali nonché la violazione dell’art 42 e 117 della Cost e dell’art 1224 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto la richiesta di rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di conguaglio ritenendo l’indennità di esproprio un debito di valuta.

Le medesime ricorrenti altresì impugnano in cassazione anche la sentenza definitiva sulla base di tre motivi.

Con il primo denunciano la violazione e falsa applicazioni dell’art 1 della legge 385/1980 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 per avere la Corte di appello disatteso la c.t.u. nella stima del valore venale del bene ritenendola eccessiva senza fornire gli elementi tecnico estimativi idonei a giustificare l’abbattimento operato in sentenza del già esiguo valore venale riconosciuto al bene ablato.

Nella sostanza le ricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe deliberatamente omesso di valutare il corretto valore venale del bene ablato in spregio alle previsione della norma richiamata in rubricata e alla corretta applicazione dell’istituto del conguaglio dovuto in base al reale valore venale del bene Con un secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli art 32,37 e 57 del D.P.R. 327/2001 , la violazione e falsa applicazione dell’art 39 della legge nr 2359/1985 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Cortedi appello e il c.t.u. applicato alla fattispecie in questione le norme relative al T.U. degli espropri in luogo del l’art 39 della legge 2359/1865 , applicabile ratione temporis .

Sottolineano al riguardo che il giudice del merito ha determinato il valore del bene espropriato sulla base del D.P.R. 327/2001 , malgrado la fattispecie espropriativa si fosse conclusa prima della sua entrata in vigore Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art 39 della legge 2359/1865, dell’art 42 della Cost e dell’art 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello determinato il valore disattendendo gli esiti della c.t.u. già di per sé non correttamente condotta svilendo il valore del bene ablato.

Sostengono che il primo Giudice non avrebbe considerato che il consulente non avrebbe applicato correttamente in concreto l’indice di fabbricabilità del piano in quanto avrebbe omesso di valutare le concrete previsioni del P.E.E.P nonostante le pertinenti osservazioni formulate dal c.t. di parte.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso eccependo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancanza di procura ed osservando , in particolare, che il mandato alle liti sarebbe stato conferito unicamente per la sentenza non definitiva e contesta la fondatezza del ricorso principale.

Il controricorrente propone a sua volta ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva,affidandosi a due motivi.

Con il primo denuncia la violazione dell’art 132 primo comma nr 4 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere la Corte di appello , pur riconoscendo la non corretta valutazione di mercato espressa dal c.t.u. condividendo la critica del Comune, determinato in modo illogico il conguaglio dovuto per il terreno nella misura di € 14,51 Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere la Corte di appello omesso di decidere in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto versato dal Comune.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Esaminando i profili di censura seguendo l’ordine logico, va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per mancanza di procura con riferimento alla sentenza non definitiva non espressamente indicata.

Sul punto va rilevato che detta procura risulta apposta a margine dell'atto contenente ricorso principale, circostanza che, per giurisprudenza costante di questa Corte, rende il mandato al difensore, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, risultando irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Cass. n. 27302 del 2020; Cass. n. 10539 del 2007).

Il primo motivo del ricorso principale diretto contro la sentenza non definitiva è tuttavia inammissibile per difetto di specificità non avendo le ricorrenti censurato l’affermazione della Corte di appello secondo cui la semplice richiesta di rivalutazione non equivale alla domanda di maggior danno.

Principio questo ribadito anche in una recente decisione di questa Corte (Cass. 2022 nr 5965) , rilevandosi che là dove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex art. 1224 c.p.c., comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2.

Il creditore non può pertanto limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda di maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot; necessità di accesso al credito bancario; contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito) (cfr: SU 23/03/2015, n. 5743;Cass. 22/06/2018, n. 16565).

Ciò posto, e passando ad esaminare l’impugnativa proposta avverso la sentenza definitiva, occorre vagliare per priorità logica giuridica il primo motivo del ricorso incidentale con cui si deduce la nullità della sentenza per una pretesa contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte che, pur muovendo da premesse corrette,sarebbe giunto a conclusioni non coerenti con le stesse.

Il Comune sostiene che la decisione impugnata, sebbene abbia riconosciuto l’incongruenza del valore stabilito dal c.t.u., il quale prescindendo da vincoli giuridici e tecnici delle aree Peep era arrivato ad individuare un prezzo al mq pari a £ 1.000.000, non avrebbe poi condiviso la posizione dell’Amministrazione comunale, facendo proprie le conclusioni indicate dal proprio ct di parte che aveva indicato in € 6,20 /7,02 il valore del terreno a titolo di conguaglio.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza allastregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.

Va ricordato infatti che per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio.

La Corte ha dato atto che il criterio indicato al c.t.u. per pervenire alla determinazione del valore del bene era quello del metodo di “ trasformazione” e che detto metodo era stato scrupolosamente seguito dal c.t.u. nel considerare i fattori di costo, ma aveva errato nel preventivare i prezzi di realizzo supponendo che all’epoca il prezzo di vendita di appartamenti di medie dimensioni all’interno dei fabbricati di nuova costruzione era mediamente pari ad un milione al mq e quindi su tale premessa logica ha ritenuto di dover abbattere tale valore spiegandone le ragioni.

Ha in questa prospettiva rilevato che in base al regime urbanistico varato nel 1976 sul terreno dei Paolanti non era possibile costruire appartamenti residenziali di media qualità e dimensione, ma soltanto unità immobiliari di “ edilizia economica popolare”, ovvero di qualità per definizione inferiore alla media e allineata alla fascia di mercato più bassa.

Ha altresì precisato che il c.t.u. aveva preso a riferimento un prezzo medio del costruibile, trascurando nella specie che l’edificazione era soggetta a precisi vincoli e limitazioni sia in ordine alla tipologia dei materiali degli alloggi, sia in ordine al regime giuridico che deprimeva le opportunità di realizzo finale e proporzionalmente il valore iniziale da conguagliare.

La Corte ha poi ritenuto, sulla scorta degli elementi acquisiti in causa ed in particolare facendo riferimento a quattro atti di assegnazione di alloggi della ex cooperativa Etrusca costruiti proprio sui terreni in questione e dei prezzi ivi indicati , alla relazione redatta dal c.t.p. del Comune e agli atti ad essa allegati nonché altro dati di mercato espressamente indicati, nonché tenuto conto dell’importo determinato in sede di cessione volontaria è pervenuta ad abbattere del 37,5% il valore venale stimato dal consulente d’ufficio.

Il primo motivo del ricorso incidentale va pertantorigettato.

Riprendendo la sequenza cronologica del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo e il terzo motivo per l’intima connessione.

Le ricorrenti criticano la decisione ritenendo che il giudice d’appello non abbia individuato il valore venale del bene in totale violazione dell’art 1 della l. nr 385/1980 e della corretta applicazione dell’istituto del conguaglio ed abbia basato il suo convincimento sull’erronea ricostruzione di detto valore compiuti sia dal c.t.u.

Le critiche non consentono di pervenire ad una conclusione diversa da quella raggiunta dal giudice di appello.

Diversamente da quanto affermano i ricorrenti, il giudice del merito ha correttamente determinato il conguaglio dovuto in base al valore venale fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, essendo venuto meno a seguito della sentenza n. 223 del 19 luglio 1983 della Consulta la disciplina della L. n. 385 del 1980 nonché della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 -bis La Corte di appello,nel confutare la valutazione espressa dal C.T.U. il quale aveva individuato il valore di mercato non attraverso il raffronto con “ appartamenti ricadenti in area Peep , bensì ad edifici residenziali realizzati fuori dei piani di zona” ha coerentemente messo in evidenzia la diversità esistente fra il valore del terreno edificabile non soggetto a limiti di commercializzazione ed il valore del terreno soggetti a vincoli che derivano dal Peep.

In questa prospettiva ha precisato che i terreni in questione “ prima di finire in zona Peep non avevano goduto di una edificabilità civile ordinaria, come quella prevista in zona B ( di saturazione) o C ( di espansione) giacchè erano classificati come agricoli” seminativo arboreo classe I con reddito domenicali di £ 415,45 e reddito agrario £ 176,19”, sicchè , ammessa e non contestata l’edificabilità al momento della cessione volontaria è pur sempre una edificabilità minore che va considerata ai fini del conguaglio ( pag 9 della sentenza nr 1750/2016).

Correttamente il giudice di appello ha messo in risulto come i parametri di riferimento utilizzati dal c.t.u. non potessero essere impiegati per il computo dei valore venale dei terreni in questione in quanto riferite ad aree non omogenee facendo rilevare che il valore del costruibile in loco era di gran lungo inferiore a quello indicato dal c.t.u. partendo da un dato storico costituito dall’esistenza di 4 atti di assegnazione di alloggi dell’ex Cooperativa etrusca costruiti sui fondi in questione e dal prezzo indicato nelle vendite di circa £ 375.000 al mq, per proseguire con i 10 contratti allegati alla relazione di parte del Comune riguardanti atti di vendita stipulati in aree Peep situate nelle prossimità ed anche con ll’atto di vendita concluso dal dante causa delle odierni ricorrenti in data 12.4.1985 avente ad oggetto un appezzamento di terreno di mq 3990 per un prezzo pari a £ 12.782,00 corrispondente ad € 6,60 mq .

Ed ancora ha richiamato a sostegno del suo ragionamento l’ulteriore conforto del prezzo di vendita praticato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1988 per appartamenti compresi nella zona B immuni da vincoli Peep che stabilendo un prezzo di vendita pari a £ 520.000 al mq metteva ancor più in risalto l’incongruità della stima redatta dal C.T.U. tenuto conto della maggiorazione di circa il 25% che doveva essere riconosciuta a tali beni.

Plurimi risultano gli elementi su cui la Corte di appello è pervenuta a ritenere che il corrispettivo indicato dal c.t.u. non fosse rispondente ai prezzi di mercato spiegando chiaramente le ragioni che si opponevano alla determinazioni contenute nell’elaborato tecnico.

Il divario emerso fra quantodeterminato dal c.t.u. con il criterio di stima del “ valore di trasformazione” e i dati oggettivi risultanti dall’acquisizione di diversi contratti di compravendita conclusi nello stesso periodo e relativi a terreni delle medesime dimensioni, hanno portato la Corte di appello a fondare il suo convinci mento sulla base del criterio sintetico- comparativo ritenuto più attendibile così da comportare una riduzione proporzionale al valore individuato dal C.T.U. più rispondente ai canoni di effettivi del terreno in questione Il quarto motivo deve ritenersi inammissibile.

La parte ricorrente lamenta che il c.t.u. sarebbe incorso in errore applicando l’indice di territorialità del Peep individuandolo in 1,67 al mc/mq invece che in quello indicato dal ct di parte Chiostrini in 2,14 mc/mq .

Si dolgono inoltre di altro errore estimativo in quanto lo stralcio Peep avrebbe previsto l’altezza dell’edificato in 10/13 mt e la complessiva quantità dei piani da realizzare in 4 ovvero 3 +

1. La censura di violazione di legge formulata dalla parte ricorrente sottende, piuttosto, una critica nel merito alla valutazione operata dalla Corte territoriale, che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti attualmente consentiti dalla legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia.

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".

Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno indicato, riproducendone in ricorso la relativa deduzione, se e come abbia rappresentato, innanzi al giudice di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che la Corte di appello non ha esaminato.

Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale con cui il Comune si duole della violazione dell’art 112 c.p.c. per essersi la Corte di appello pronunciata su di una domanda di restituzione che in realtà non era stata proposta dal Comune .

Il vizio di extrapetizione non è configurabile giacchè come chiarito da questa Corte (Cass. 12471/2001), "il vizio di extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto.

Ciò posto ,come si evince dall’esame complessivo della decisione la Corte di appello non ha sul punto emesso una statuizione decisoria che si correla alla parte dispositiva, limitandosi a pronunciare un semplice obiter dictum.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va rigettato il ricorso principale e quello incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa le spese di legittimità; Ai sensi delD.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 6757/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] intimato nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e dife so dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (CF CPCLCU62D20D6112I); controricorrente e ricorrenteincidentale contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentIall'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1750/2016 depositata il25/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , odierni ricorrenti, esponeva , con atto di citazione del 14.11.2000 di aver ceduto al Comune di Castelfocognano il terreno incluso nel locale P.E.E.P. di complessivi mq 3672 e di aver ricevuto a titolo di acconto la somma di £ 1.211.760 da assoggettare successivamente a conguaglio. Rilevava che per l’attuazione del locale P.E.E.P. il Comune di Castelfocognano nell’anno 1984 aveva occupato altro terreno di proprietà dell’attore dell’estensione di mq 3458 in cui venivano realizzati insediamenti di edilizia residenziale pubblica senza mai adottare il decreto di esproprio; che il predetto Comune aveva occupato anche l’area di mq 1080 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] senza realizzarvi alcuna opera . Su queste premesse chiedeva al Tribunale di Arezzo il conguaglio della vendita del primo terreno dedotto l’acconto già ricevuto, il corrispettivo a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà nella misura ex lege prevista dall’art 3 nr 65 della l. 662/1996 con rivalutazioni ed interessi nonché la declaratoria che il Comune fosse obbligato a riconoscere la titolarità del terreno di mq 1080 in capo all’attore e alla conseguente restituzione dell’area. Si costituiva il Comune di Castelfocognano eccependo la prescrizione delle pretese azionate e nel merito il loro rigetto. Con sentenza nr 758/2008 il Tribunale di Arezzo condannava il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 77.523 con gli interessi legali dal luglio 1983 a titolo di conguaglio del contratto stipulato in data 7.10.1981 ed € 245.336,00 da devalutarsi dal novembre 2003 al 1.1.1990 con gli interessi sull’importo devalutato e rivalutato anno per anno dal 1.1.1990. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva appello avanti la Corte di appello di Firenze eccependo il difetto di giurisdizione in ordine a tutte e tre le domande azionate in giudizio, la prescrizione dei crediti azionati e la non corretta qualificazione del danno in quanto condotta secondo i criteri del 2008 e non secondo il valore dei beni al momento dei fatti di causa. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] contestando il fondamento dell’appello e spiegando appello incidentale chiedendo il risarcimento dei danni per l’ablazione illegittima dell’area di mq 3458 nonché dell’area di proprietà delle appellate di mq 4718 nonché il riconoscimento delle somme a titolo di conguaglio per la cessione del bene di mq 3672 oltre alla rivalutazione ed agli interessi. Con sentenza non definitiva nr 1923/2014 la Corte di appello di Firenze dichiarava il difetto di giurisdizione del g.o. in relazione alla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, riconoscendo la propria giurisdizione in ordine alla questione del conguaglio dell’indennità dovuta per la cessione bonaria del terreno di proprietà del dante causa delle appellate da parametrarsi al valore venale del bene escludendo la rivalutazione trattandosi di un debito di valuta non rivalutabile in assenza di prova del maggior danno. Con separata ordinanza del 13.8.2014 la causa veniva rimessa in istruttoria per determinare a mezzo di c.t.u. il valore venale del bene di complessivi mq 3672 sulla base del metodo del “ valore di trasformazione trattandosi di area destinata a P.E.E.P. Espletata l’indagine tecnica con sentenza nr 1750/2016 la Corte in parziale riforma dell’impugnata sentenza riduceva ad € 51986l’importo dovuto dal Comune agli eredi a titolo di conguaglio sul prezzo di cessione volontaria del terreno oltre agli interessi legali. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva sulla base di un unico motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla Convenzione per la salvaguardia ei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali nonché la violazione dell’art 42 e 117 della Cost e dell’art 1224 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto la richiesta di rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di conguaglio ritenendo l’indennità di esproprio un debito di valuta. Le medesime ricorrenti altresì impugnano in cassazione anche la sentenza definitiva sulla base di tre motivi. Con il primo denunciano la violazione e falsa applicazioni dell’art 1 della legge 385/1980 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 per avere la Corte di appello disatteso la c.t.u. nella stima del valore venale del bene ritenendola eccessiva senza fornire gli elementi tecnico estimativi idonei a giustificare l’abbattimento operato in sentenza del già esiguo valore venale riconosciuto al bene ablato. Nella sostanza le ricorrenti lamentano che la Corte di appello avrebbe deliberatamente omesso di valutare il corretto valore venale del bene ablato in spregio alle previsione della norma richiamata in rubricata e alla corretta applicazione dell’istituto del conguaglio dovuto in base al reale valore venale del bene Con un secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli art 32,37 e 57 del D.P.R. 327/2001 , la violazione e falsa applicazione dell’art 39 della legge nr 2359/1985 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Cortedi appello e il c.t.u. applicato alla fattispecie in questione le norme relative al T.U. degli espropri in luogo del l’art 39 della legge 2359/1865 , applicabile ratione temporis . Sottolineano al riguardo che il giudice del merito ha determinato il valore del bene espropriato sulla base del D.P.R. 327/2001 , malgrado la fattispecie espropriativa si fosse conclusa prima della sua entrata in vigore Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art 39 della legge 2359/1865, dell’art 42 della Cost e dell’art 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello determinato il valore disattendendo gli esiti della c.t.u. già di per sé non correttamente condotta svilendo il valore del bene ablato. Sostengono che il primo Giudice non avrebbe considerato che il consulente non avrebbe applicato correttamente in concreto l’indice di fabbricabilità del piano in quanto avrebbe omesso di valutare le concrete previsioni del P.E.E.P nonostante le pertinenti osservazioni formulate dal c.t. di parte. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso eccependo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancanza di procura ed osservando , in particolare, che il mandato alle liti sarebbe stato conferito unicamente per la sentenza non definitiva e contesta la fondatezza del ricorso principale. Il controricorrente propone a sua volta ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva,affidandosi a due motivi. Con il primo denuncia la violazione dell’art 132 primo comma nr 4 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere la Corte di appello , pur riconoscendo la non corretta valutazione di mercato espressa dal c.t.u. condividendo la critica del Comune, determinato in modo illogico il conguaglio dovuto per il terreno nella misura di € 14,51 Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere la Corte di appello omesso di decidere in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto versato dal Comune. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Esaminando i profili di censura seguendo l’ordine logico, va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per mancanza di procura con riferimento alla sentenza non definitiva non espressamente indicata. Sul punto va rilevato che detta procura risulta apposta a margine dell'atto contenente ricorso principale, circostanza che, per giurisprudenza costante di questa Corte, rende il mandato al difensore, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, risultando irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Cass. n. 27302 del 2020; Cass. n. 10539 del 2007). Il primo motivo del ricorso principale diretto contro la sentenza non definitiva è tuttavia inammissibile per difetto di specificità non avendo le ricorrenti censurato l’affermazione della Corte di appello secondo cui la semplice richiesta di rivalutazione non equivale alla domanda di maggior danno. Principio questo ribadito anche in una recente decisione di questa Corte (Cass. 2022 nr 5965) , rilevandosi che là dove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex art. 1224 c.p.c., comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2. Il creditore non può pertanto limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda di maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot; necessità di accesso al credito bancario; contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito) (cfr: SU 23/03/2015, n. 5743;Cass. 22/06/2018, n. 16565). Ciò posto, e passando ad esaminare l’impugnativa proposta avverso la sentenza definitiva, occorre vagliare per priorità logica giuridica il primo motivo del ricorso incidentale con cui si deduce la nullità della sentenza per una pretesa contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte che, pur muovendo da premesse corrette,sarebbe giunto a conclusioni non coerenti con le stesse. Il Comune sostiene che la decisione impugnata, sebbene abbia riconosciuto l’incongruenza del valore stabilito dal c.t.u., il quale prescindendo da vincoli giuridici e tecnici delle aree Peep era arrivato ad individuare un prezzo al mq pari a £ 1.000.000, non avrebbe poi condiviso la posizione dell’Amministrazione comunale, facendo proprie le conclusioni indicate dal proprio ct di parte che aveva indicato in € 6,20 /7,02 il valore del terreno a titolo di conguaglio. Il motivo è infondato. Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza allastregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Va ricordato infatti che per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio. La Corte ha dato atto che il criterio indicato al c.t.u. per pervenire alla determinazione del valore del bene era quello del metodo di “ trasformazione” e che detto metodo era stato scrupolosamente seguito dal c.t.u. nel considerare i fattori di costo, ma aveva errato nel preventivare i prezzi di realizzo supponendo che all’epoca il prezzo di vendita di appartamenti di medie dimensioni all’interno dei fabbricati di nuova costruzione era mediamente pari ad un milione al mq e quindi su tale premessa logica ha ritenuto di dover abbattere tale valore spiegandone le ragioni. Ha in questa prospettiva rilevato che in base al regime urbanistico varato nel 1976 sul terreno dei Paolanti non era possibile costruire appartamenti residenziali di media qualità e dimensione, ma soltanto unità immobiliari di “ edilizia economica popolare”, ovvero di qualità per definizione inferiore alla media e allineata alla fascia di mercato più bassa. Ha altresì precisato che il c.t.u. aveva preso a riferimento un prezzo medio del costruibile, trascurando nella specie che l’edificazione era soggetta a precisi vincoli e limitazioni sia in ordine alla tipologia dei materiali degli alloggi, sia in ordine al regime giuridico che deprimeva le opportunità di realizzo finale e proporzionalmente il valore iniziale da conguagliare. La Corte ha poi ritenuto, sulla scorta degli elementi acquisiti in causa ed in particolare facendo riferimento a quattro atti di assegnazione di alloggi della ex cooperativa Etrusca costruiti proprio sui terreni in questione e dei prezzi ivi indicati , alla relazione redatta dal c.t.p. del Comune e agli atti ad essa allegati nonché altro dati di mercato espressamente indicati, nonché tenuto conto dell’importo determinato in sede di cessione volontaria è pervenuta ad abbattere del 37,5% il valore venale stimato dal consulente d’ufficio. Il primo motivo del ricorso incidentale va pertantorigettato. Riprendendo la sequenza cronologica del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo e il terzo motivo per l’intima connessione. Le ricorrenti criticano la decisione ritenendo che il giudice d’appello non abbia individuato il valore venale del bene in totale violazione dell’art 1 della l. nr 385/1980 e della corretta applicazione dell’istituto del conguaglio ed abbia basato il suo convincimento sull’erronea ricostruzione di detto valore compiuti sia dal c.t.u. Le critiche non consentono di pervenire ad una conclusione diversa da quella raggiunta dal giudice di appello. Diversamente da quanto affermano i ricorrenti, il giudice del merito ha correttamente determinato il conguaglio dovuto in base al valore venale fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, essendo venuto meno a seguito della sentenza n. 223 del 19 luglio 1983 della Consulta la disciplina della L. n. 385 del 1980 nonché della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 -bis La Corte di appello,nel confutare la valutazione espressa dal C.T.U. il quale aveva individuato il valore di mercato non attraverso il raffronto con “ appartamenti ricadenti in area Peep , bensì ad edifici residenziali realizzati fuori dei piani di zona” ha coerentemente messo in evidenzia la diversità esistente fra il valore del terreno edificabile non soggetto a limiti di commercializzazione ed il valore del terreno soggetti a vincoli che derivano dal Peep. In questa prospettiva ha precisato che i terreni in questione “ prima di finire in zona Peep non avevano goduto di una edificabilità civile ordinaria, come quella prevista in zona B ( di saturazione) o C ( di espansione) giacchè erano classificati come agricoli” seminativo arboreo classe I con reddito domenicali di £ 415,45 e reddito agrario £ 176,19”, sicchè , ammessa e non contestata l’edificabilità al momento della cessione volontaria è pur sempre una edificabilità minore che va considerata ai fini del conguaglio ( pag 9 della sentenza nr 1750/2016). Correttamente il giudice di appello ha messo in risulto come i parametri di riferimento utilizzati dal c.t.u. non potessero essere impiegati per il computo dei valore venale dei terreni in questione in quanto riferite ad aree non omogenee facendo rilevare che il valore del costruibile in loco era di gran lungo inferiore a quello indicato dal c.t.u. partendo da un dato storico costituito dall’esistenza di 4 atti di assegnazione di alloggi dell’ex Cooperativa etrusca costruiti sui fondi in questione e dal prezzo indicato nelle vendite di circa £ 375.000 al mq, per proseguire con i 10 contratti allegati alla relazione di parte del Comune riguardanti atti di vendita stipulati in aree Peep situate nelle prossimità ed anche con ll’atto di vendita concluso dal dante causa delle odierni ricorrenti in data 12.4.1985 avente ad oggetto un appezzamento di terreno di mq 3990 per un prezzo pari a £ 12.782,00 corrispondente ad € 6,60 mq . Ed ancora ha richiamato a sostegno del suo ragionamento l’ulteriore conforto del prezzo di vendita praticato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1988 per appartamenti compresi nella zona B immuni da vincoli Peep che stabilendo un prezzo di vendita pari a £ 520.000 al mq metteva ancor più in risalto l’incongruità della stima redatta dal C.T.U. tenuto conto della maggiorazione di circa il 25% che doveva essere riconosciuta a tali beni. Plurimi risultano gli elementi su cui la Corte di appello è pervenuta a ritenere che il corrispettivo indicato dal c.t.u. non fosse rispondente ai prezzi di mercato spiegando chiaramente le ragioni che si opponevano alla determinazioni contenute nell’elaborato tecnico. Il divario emerso fra quantodeterminato dal c.t.u. con il criterio di stima del “ valore di trasformazione” e i dati oggettivi risultanti dall’acquisizione di diversi contratti di compravendita conclusi nello stesso periodo e relativi a terreni delle medesime dimensioni, hanno portato la Corte di appello a fondare il suo convinci mento sulla base del criterio sintetico- comparativo ritenuto più attendibile così da comportare una riduzione proporzionale al valore individuato dal C.T.U. più rispondente ai canoni di effettivi del terreno in questione Il quarto motivo deve ritenersi inammissibile. La parte ricorrente lamenta che il c.t.u. sarebbe incorso in errore applicando l’indice di territorialità del Peep individuandolo in 1,67 al mc/mq invece che in quello indicato dal ct di parte Chiostrini in 2,14 mc/mq . Si dolgono inoltre di altro errore estimativo in quanto lo stralcio Peep avrebbe previsto l’altezza dell’edificato in 10/13 mt e la complessiva quantità dei piani da realizzare in 4 ovvero 3 + 1. La censura di violazione di legge formulata dalla parte ricorrente sottende, piuttosto, una critica nel merito alla valutazione operata dalla Corte territoriale, che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti attualmente consentiti dalla legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia. Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività". Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno indicato, riproducendone in ricorso la relativa deduzione, se e come abbia rappresentato, innanzi al giudice di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che la Corte di appello non ha esaminato. Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale con cui il Comune si duole della violazione dell’art 112 c.p.c. per essersi la Corte di appello pronunciata su di una domanda di restituzione che in realtà non era stata proposta dal Comune . Il vizio di extrapetizione non è configurabile giacchè come chiarito da questa Corte (Cass. 12471/2001), "il vizio di extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto. Ciò posto ,come si evince dall’esame complessivo della decisione la Corte di appello non ha sul punto emesso una statuizione decisoria che si correla alla parte dispositiva, limitandosi a pronunciare un semplice obiter dictum. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va rigettato il ricorso principale e quello incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa le spese di legittimità; Ai sensi delD.
Sentenza Cassazione n. 14837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris