CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 16600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: SUCCESSIONI Ud.12/06/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33207/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3430/2019 depositata il 21/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio Numero registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con tre motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3430 del 2019 con cui, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], era stata riformata la sentenza che aveva dichiarato aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA], non secondo il testamento olografo datato 25 aprile 2006 in forza del quale quest’ultima aveva nominato erede il padre di [OSCURATO:PERSONA], ma secondo il testamento redatto il 10 settembre 2009 con nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale erede universale; 2. ricorrente e controricorrente, con atto sottoscritto il 12 maggio 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di avere anche “già regolato” le spese del giudizio; 3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n.23175); la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 12 giugno 2025. Numero registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025