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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 01442/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza di patteggiamento emessa in data 25/2/2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada.

Ha inoltre applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, lamentando l'omessa applicazione della confisca del veicolo.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza formulata nel ricorso non risulta supportata da alcuna allegazione documentale riguardante la proprietà del veicolo, presupposto della confisca.

Il motivo proposto è dunque inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso.

Come più volte affermato da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).

Tale condizione non si è verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza di patteggiamento emessa in data 25/2/2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada. Ha inoltre applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, lamentando l'omessa applicazione della confisca del veicolo. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza formulata nel ricorso non risulta supportata da alcuna allegazione documentale riguardante la proprietà del veicolo, presupposto della confisca. Il motivo proposto è dunque inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso. Come più volte affermato da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Tale condizione non si è verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore
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