Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08210/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, che ha concluso chiedendoper il rigetto dei ricorsi; udito, per la parte civile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni, contestualmente depositate, insieme alla nota delle spese; udite, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito, per l’imputata [OSCURATO:PERSONA],l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei ricorrenti, rispettivamente, quanto al [OSCURATO:PERSONA],per i delitti di cui ai capi a) e c) dell’imputazione e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], per quelli di cui ai capi a) e b), confermando le statuizioni civili.

2. Ha proposto innanzi tutto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi, con il proprio difensore di fiducia,a un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia omessa o apparente motivazione rispetto alla conferma delle statuizioni civili a seguito delladeclaratoria di prescrizione dei fatti ascritti.

A fondamentodella doglianza il ricorrente espone che la Corte territoriale ha trascurato di considerare una serie di elementi, indicati nell'atto di appello, suscettibili di incidere sulla configurabilità del delitto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.

In particolare, rammenta che in sede di gravame erano state denunciate una serie di criticità della pronuncia di primo grado, sulle quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi (ovvero:la mancata ricerca di elementi per comprendere le ragioni dell’inadempimentodella Re gi one Lazio alla fattura n. 10 del 2004 per un importo pari ad euro 9.900.000; l’omessa valorizzazione dell’effettiva cessione del credito ad una società di factoring e dell’incassoda parte di questa della prima tranche; la mancata valutazione degli elementi a sostegno dell’effettività della prestazione di consulenza svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la CBI factor; l’omessa ricerca di elementi volti a corroborare la non fittizietà della fattura emessa nei conf r onti della stessa [OSCURATO:PERSONA]; la mancata considerazione del verbale del c onsiglio di amministrazione, in data 8 febbraio 200 6 , con cui si sollecitavano i soci di [OSCURATO:PERSONA] a rispettare gli impegni assunti in ordine all’aumento del capitale sociale della fallita; l’allontanamento di esso imputato dalla società in data 26 luglio 2006, ben prima che la società di factoring non rispettasse a sua volta i propri impegni e non versasse l’intera quota della cessione).

Sostiene, in particolare, che,se è vero che per superare una pronuncia di proscioglimento è necessaria la prova dell’innocenza, tuttavia nella fattispecie in esame vi erano elementi contraddittori che non sono stati considerati per affermare la sua responsabilità civile nei confronti del Fallimento.

3. Propone inoltre ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, anche [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

3.1. Con il primo, rispetto al capo a) della rubrica,denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 6 della CEDU, per assenza o comunque insufficienza della motivazione con riguardo alla sua responsabilità civile , in ordine all’affermazione della quale non è stata considerata la sua posizione di extraneus, poiché non era componente del consiglio di amministrazione della società fallita quando si sono verificati i fatti.

Di qui non sarebbe stata adeguatamente vagliata la sua consapevolezza secondo quanto richiesto dall’art.2043 cod. civ.

3.2. Mediante il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’insussistenza della distrazione rispetto all’importo di euro 80.000,00 euro relativo all’IVA perché la somma era stata detratta anche dalla fallita, dacché alcun danno era stato arrecato ai creditoridalla condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l ricors o del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che pongono questioni analoghe e sono dunque suscettibili di vaglio unitario, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito indicate. 2.La problematica posta dalle doglianze dei ricorrenti è quella ritraibile dalla disposizione espressa dall’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciatacondanna, anchegenerica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto peramnistia o per prescrizione , decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una prima decisione, nell’interpretare la portata della predetta norma hanno affermato che allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.

Sicché all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 –01).

4. [OSCURATO:PERSONA], nella fondamentale sentenza n. 182 del 2021, ha disatteso le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. in parte qua rispetto al prospettato contrasto con la presunzione di innocenza (garanzia sancita dall’art. 27, secondo comma, Cost., nonché, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., dall’art. 6, § 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con riferimento all’art. 11 Cost., rispetto agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), chiarendo, essenzialmente, che, una volta intervenuta in appello l’estinzione del reato per il quale l’imputato era stato condannato nel giudizio di primo grado, la possibilità di confermare o disporre il risarcimento del danno in favore della parte civile non si correla all’accertamento di un fatto di reato in forza della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio , di matrice penalistica, bensì ad un illecito civile in virtù della regola civilistica del “più probabile che non”.

A riguardo, la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale ha evidenziato che l’art. 578 cod. proc. pen. ha la propria ratio nella legittima esigenza di evitare che «cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione». [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato che tale principio deve essere inteso in senso conforme a quello, fondante il nostro sistema penale e portato fondamentale dell’equo processo ai sensi dell’ art. 6, § 2, CEDU, della presunzione di innocenza.

Sicché,come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo,la decisione che riconosce alla vittima il risarcimento del danno non deve contenere una statuizione sulla responsabilità penale del medesimo imputato (Corte EDU, terza sezione, sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]).

Il delicato bilanciamento tra le esigenze in rilievo è stato compiuto dalla Corte Costituzionale -sulla premessa per la quale l’art. 578 cod. proc. pen. non indica le regole da seguire per decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile – affermando che , in forza della disposizione, il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, nella quale si colloca il fatto di reato di volta in volta contestato, bensì ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano.

Di qui la medesima sentenza ha sottolineato che «con riguardo al “fatto” – come storicamente considerato nell’imputazione penale –il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».

In concreto ciò implica che il fatto che dà luogo all’obbligo risarcitorio non debba essere accertato in base alla regola della causalità penalistica che correla la condotta all’evento in base alla regola dell’alto grado di probabilità logica, bensì utilizzando il criterio, che vale per l’illecito civile, del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (Sez.

U civ., n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 –01).

5. A seguito della richiamata sentenza n. 182 del 2021, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a chiarire la portata delle regole enunciate dall’art. 578 cod. proc. pen.,hanno stabilito che n el giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito ( Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024 , Calpitano, Rv. 286880).

6. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha completamente disatteso il complesso degli evocati principi, confermando la responsabilità risarcitoria di entrambi i ricorrenti senza effettuare alcuna reale valutazione dei motivi di gravame, limitandosi in modo apodittico e assertivo a ribadire una sorta di presupposta evidenza dei fatti di reato sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto al quale la Corte territoriale neppure ha curato di distinguere le posizioni di extraneusdella Occhiuto e di intraneus della [OSCURATO:PERSONA].

Il che è ridondato nella mera apparenza della motivazione inidonea a giustificare, anche ai soli effetti civili, l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti in base al criterio del c.d. più probabile che non e, inoltre, ai criteri di imputazione soggettiva di cui all’art. 2043 cod. civ.

7. Ne deriva chela sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, che ha concluso chiedendoper il rigetto dei ricorsi; udito, per la parte civile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni, contestualmente depositate, insieme alla nota delle spese; udite, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito, per l’imputata [OSCURATO:PERSONA],l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei ricorrenti, rispettivamente, quanto al [OSCURATO:PERSONA],per i delitti di cui ai capi a) e c) dell’imputazione e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], per quelli di cui ai capi a) e b), confermando le statuizioni civili. 2. Ha proposto innanzi tutto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi, con il proprio difensore di fiducia,a un unico motivo di impugnazione, con cui denuncia omessa o apparente motivazione rispetto alla conferma delle statuizioni civili a seguito delladeclaratoria di prescrizione dei fatti ascritti. A fondamentodella doglianza il ricorrente espone che la Corte territoriale ha trascurato di considerare una serie di elementi, indicati nell'atto di appello, suscettibili di incidere sulla configurabilità del delitto, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. In particolare, rammenta che in sede di gravame erano state denunciate una serie di criticità della pronuncia di primo grado, sulle quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi (ovvero:la mancata ricerca di elementi per comprendere le ragioni dell’inadempimentodella Re gi one Lazio alla fattura n. 10 del 2004 per un importo pari ad euro 9.900.000; l’omessa valorizzazione dell’effettiva cessione del credito ad una società di factoring e dell’incassoda parte di questa della prima tranche; la mancata valutazione degli elementi a sostegno dell’effettività della prestazione di consulenza svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso la CBI factor; l’omessa ricerca di elementi volti a corroborare la non fittizietà della fattura emessa nei conf r onti della stessa [OSCURATO:PERSONA]; la mancata considerazione del verbale del c onsiglio di amministrazione, in data 8 febbraio 200 6 , con cui si sollecitavano i soci di [OSCURATO:PERSONA] a rispettare gli impegni assunti in ordine all’aumento del capitale sociale della fallita; l’allontanamento di esso imputato dalla società in data 26 luglio 2006, ben prima che la società di factoring non rispettasse a sua volta i propri impegni e non versasse l’intera quota della cessione). Sostiene, in particolare, che,se è vero che per superare una pronuncia di proscioglimento è necessaria la prova dell’innocenza, tuttavia nella fattispecie in esame vi erano elementi contraddittori che non sono stati considerati per affermare la sua responsabilità civile nei confronti del Fallimento. 3. Propone inoltre ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, anche [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo, rispetto al capo a) della rubrica,denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 6 della CEDU, per assenza o comunque insufficienza della motivazione con riguardo alla sua responsabilità civile , in ordine all’affermazione della quale non è stata considerata la sua posizione di extraneus, poiché non era componente del consiglio di amministrazione della società fallita quando si sono verificati i fatti. Di qui non sarebbe stata adeguatamente vagliata la sua consapevolezza secondo quanto richiesto dall’art.2043 cod. civ. 3.2. Mediante il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’insussistenza della distrazione rispetto all’importo di euro 80.000,00 euro relativo all’IVA perché la somma era stata detratta anche dalla fallita, dacché alcun danno era stato arrecato ai creditoridalla condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricors o del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che pongono questioni analoghe e sono dunque suscettibili di vaglio unitario, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni di seguito indicate. 2.La problematica posta dalle doglianze dei ricorrenti è quella ritraibile dalla disposizione espressa dall’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciatacondanna, anchegenerica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto peramnistia o per prescrizione , decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». 3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una prima decisione, nell’interpretare la portata della predetta norma hanno affermato che allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Sicché all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 –01). 4. [OSCURATO:PERSONA], nella fondamentale sentenza n. 182 del 2021, ha disatteso le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. in parte qua rispetto al prospettato contrasto con la presunzione di innocenza (garanzia sancita dall’art. 27, secondo comma, Cost., nonché, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., dall’art. 6, § 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con riferimento all’art. 11 Cost., rispetto agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), chiarendo, essenzialmente, che, una volta intervenuta in appello l’estinzione del reato per il quale l’imputato era stato condannato nel giudizio di primo grado, la possibilità di confermare o disporre il risarcimento del danno in favore della parte civile non si correla all’accertamento di un fatto di reato in forza della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio , di matrice penalistica, bensì ad un illecito civile in virtù della regola civilistica del “più probabile che non”. A riguardo, la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale ha evidenziato che l’art. 578 cod. proc. pen. ha la propria ratio nella legittima esigenza di evitare che «cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione». [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato che tale principio deve essere inteso in senso conforme a quello, fondante il nostro sistema penale e portato fondamentale dell’equo processo ai sensi dell’ art. 6, § 2, CEDU, della presunzione di innocenza. Sicché,come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo,la decisione che riconosce alla vittima il risarcimento del danno non deve contenere una statuizione sulla responsabilità penale del medesimo imputato (Corte EDU, terza sezione, sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]). Il delicato bilanciamento tra le esigenze in rilievo è stato compiuto dalla Corte Costituzionale -sulla premessa per la quale l’art. 578 cod. proc. pen. non indica le regole da seguire per decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile – affermando che , in forza della disposizione, il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, nella quale si colloca il fatto di reato di volta in volta contestato, bensì ad accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano. Di qui la medesima sentenza ha sottolineato che «con riguardo al “fatto” – come storicamente considerato nell’imputazione penale –il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». In concreto ciò implica che il fatto che dà luogo all’obbligo risarcitorio non debba essere accertato in base alla regola della causalità penalistica che correla la condotta all’evento in base alla regola dell’alto grado di probabilità logica, bensì utilizzando il criterio, che vale per l’illecito civile, del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (Sez. U civ., n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 –01). 5. A seguito della richiamata sentenza n. 182 del 2021, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a chiarire la portata delle regole enunciate dall’art. 578 cod. proc. pen.,hanno stabilito che n el giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito ( Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 , Calpitano, Rv. 286880). 6. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha completamente disatteso il complesso degli evocati principi, confermando la responsabilità risarcitoria di entrambi i ricorrenti senza effettuare alcuna reale valutazione dei motivi di gravame, limitandosi in modo apodittico e assertivo a ribadire una sorta di presupposta evidenza dei fatti di reato sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto al quale la Corte territoriale neppure ha curato di distinguere le posizioni di extraneusdella Occhiuto e di intraneus della [OSCURATO:PERSONA]. Il che è ridondato nella mera apparenza della motivazione inidonea a giustificare, anche ai soli effetti civili, l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti in base al criterio del c.d. più probabile che non e, inoltre, ai criteri di imputazione soggettiva di cui all’art. 2043 cod. civ. 7. Ne deriva chela sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M Annulla la sentenza
Sentenza Cassazione n. 08210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris