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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 09005/2026

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Paolini ed elettivamentedomiciliata in Roma, largo Arrigo VII 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroASL di Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio inTeverola (CE), via Roma 52, è elettivamente domiciliata, in virtù diprocura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 960/2024,depositata il 01/03/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/07/2017 pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (diseguito, anche [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva la condanna della ASLCaserta, in via sommaria ed a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c., al pagamento della somma di euro 16.670.489,96 per saldobudget, ovvero della somma corrispondente alle prestazioni eseguitedopo il raggiungimento del budget, relative ai mesi da settembre adicembre 2016, o quanto meno della somma di € 7.809.841,93 per lesole prestazioni di emergenza-urgenza rese dopo l'esaurimento delbudget stesso.Si costituiva ritualmente l’ASL di Caserta (di seguito, ASL),contestando in radice la ricostruzione dei fatti offerta dalla strutturaprivata ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazionepassiva della ASL, nonché il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, e, nel merito, previa contestazione di tutta ladocumentazione depositata dalla controparte, concludeva per il rigettodella domanda, in ragione dell’insussistenza di elementi giustificatividella pretesa azionata con il residuale strumento dell’indebitoarricchimento.Il Tribunale respingeva la domanda e, proposto gravame dallaCASA [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delleparti, respingeva l’impugnazione.Per quanto in questa sede ancora di rilievo, la Corte territorialerilevava che, col sistema dell'accreditamento non c'è alcun obbligo dipagamento delle prestazioni che eccedono il budget ed è facoltà dellaStruttura sanitaria privata o del professionista accreditato negare laprestazione richiesta.

Pertanto, una Struttura privata accreditata puòerogare prestazioni per conto del servizio pubblico, a spese diquest'ultimo, solo se ha stipulato l'apposito contratto con l'AziendaSanitaria Locale competente e nei limiti di spesa previsti dal contratto2 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026stesso e, a differenze delle Strutture pubbliche, non ha obbligo direndere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa.La menzionata Corte evidenziava, poi, che, in data 27/03/2017, laPineta [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto con la ASL un contratto volto adefinire le tipologie ed i volumi delle prestazioni di assistenzaospedaliera per l’anno 2016, ai sensi del DCA 89/2016 modificato dalDCA 103/2016, ove il limite di spesa sanitario, per tale anno, era statodeterminato in € 39.270.000, con l’aggiunta che l’art. 4, comma 2, delcitato contratto espressamente prevedeva che le prestazioni eccedentiil limite di spesa di cui al precedente articolo non sarebbero statericonosciute dalla ASL e, se fatturate, avrebbero dovuto esserestornate con apposite note di credito, sancendo, all’articolo 9, comma2, dello stesso contratto, che «in considerazione dell'accettazione deiprovvedimenti indicati al comma uno ovvero i provvedimenti dideterminazione dei tetti di spesa delle tariffe ed ogni altro atto aglistessi collegati oppure supposto con la sottoscrizione del presentecontratto, la struttura privata rinuncia alle azioni impugnazioni giàintraprese avverso i precedenti provvedimenti ovvero ai contenziosiinstaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.» Da talirilievi, la Corte territoriale faceva derivare che il contratto del27/03/2017 aveva determinato per la [OSCURATO:PERSONA] l’impossibilità, daun lato, di emettere fatture per prestazioni extra budget e, dall’altro,di rivendicarne il pagamento a qualsiasi altro titolo, che avrebbe potutoessere richiesto solo previa impugnazione della rinuncia contenuta nelmenzionato art. 9.In tale quadro, ad opinione della menzionata Corte, stante ilcarattere sussidiario dell’azione ex art. 2041 c.c., l’ingiustificatoarricchimento doveva ritenersi escluso, poiché nel caso di specie laCASA [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto proporre l’impugnazione (per3 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026nullità/annullabilità) della rinuncia contenuta nell’art. 9, comma 2, delcontratto citato.Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a otto motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso depositato il 07/02/2025,seguito da una richiesta di remissione in termini.la ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivazione inesistente e/o apparente e/o perplessa e/o insufficientee/o contraddittoria; nullità della sentenza impugnata e omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti; art. 360 nn. 4 e 5, c.p.c.: le prestazioni sanitarie de quibusnon erano prestazioni di c.d.

“elezione" e, dunque, rifiutabili, bensìprestazioni di pronto soccorso rese in regime di emergenza/urgenza(c.d. prestazioni salva vita o in differibili) anche in favore di trasferitida pubblici presidi».Secondo la ricorrente la Corte d’appello non ha fornito alcunamotivazione del perché ha ritenuto rifiutabili le prestazioni de quibus,omettendo di esaminare il fatto, documentato e decisivo per il giudizioed oggetto di discussione tra le parti, che la ricorrente fosse inseritanella Rete dell'Emergenza della Regione Campania, SIRES - 118, e chele prestazioni in questione erano prestazioni di [OSCURATO:PERSONA], resein regime di emergenza/urgenza (c.d. prestazioni salvavita oindifferibili) anche in favore di degenti trasferiti da pubblici presidi, inquanto tali NON rifiutabili.Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 2, 3 e 32 Cost., nonché4 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'art. 14, comma 8, del DPR n. 128/1969 e dell'art. 8 quater delD.lgs. 502/1992: non rifiutabilità delle prestazioni di pronto soccorsorese in regime di emergenza/urgenza (c.d prestazioni salvavita oindifferibili) anche in favore di trasferiti da pubblici presidi.»Ad opinione della ricorrente, la Corte d'appello, nel considerarerifiutabili le prestazioni de quibus - effettuate in favore di pazientitrasferiti d'urgenza da altri presidi su ordine dalla stessa ASL – haaltresì violato gli artt. 2, 3 e 32 Cost. nonché l'art. 14, comma 8, d.P.R.n. 128 del 1969 e dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992, poiché lastruttura privata accreditata, pur essendo vincolata ad erogareprestazioni sanitarie per conto ed a carico del servizio nazionalesanitario entro e non oltre i limiti prestabiliti, non può in alcun modosottrarsi al dovere non negoziabile di erogare il servizio pubblico diassistenza sanitaria a tutti gli utenti richiedenti, tanto più quando è lastessa P.A. - a fronte della mancanza di posti letto presso i presidiospedalieri pubblici- a disporne il ricovero presso l'erogatore privato, inassenza di un apposito provvedimento dell' ASP che l'avesselegittimata a sospendere l'erogazione delle prestazioni in regime diconvenzionamento.Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti; art. 360 n. 5 c.p.c.: sebbene a ciò richiesta,l'ASL di Caserta non ha mai emesso alcun provvedimento disospensione dell'attività di pronto soccorso di [OSCURATO:PERSONA] e, anzi,benché consapevole del volume delle prestazioni erogate dallastruttura privata, non ha organizzato i propri servizi in modo tale darenderli in sua vece ma ha disposto il trasferimento verso la ricorrentestruttura dei pazienti che non poteva ricoverare presso i pubblicipresidi.»5 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026La ricorrente ha affermato che la Corte d'Appello ha omesso diesaminare un ulteriore fatto decisivo per il giudizio ed oggetto didiscussione tra le parti, poiché, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesserichiesto con diverse note, prodotte in giudizio (doc.

E, n.1 e 2 delfascicoletto ex art. 369 c.p.c.), all'ASL di Caserta di sospendere ilservizio di pronto soccorso, la stessa, sebbene fosse ben a conoscenzadel volume delle prestazioni erogate dalla struttura privata, non avevacomunicato alla struttura il raggiungimento del tetto di spesa e nonaveva sospeso, con proprio provvedimento, il regime diconvenzionamento.

Anzi, al contrario, aveva espressamente disposto iltrasferimento presso la struttura privata di degenti "rifiutati" daipubblici presidi.

In tale situazione, ad opinione della parte, nonpotevano essere rifiutate le corrispondenti prestazioni sanitarie resedalla struttura sanitaria privata.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivazione illogica e contraddittoria; nullità della sentenza edomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto didiscussione tra le parti: art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; la Corte d'Appello nonindica quale scelta consapevole potrebbe assumere il privato cittadinoche, trasferito da pubblico presidio, si vedesse rifiutata la prestazionesanitaria dalla struttura privata, atteso che la P.A. non ha dato provadi aver organizzato i propri servizi in modo tale da renderli in suavece.»La ricorrente ha affermato che la Corte d'Appello ha omesso diconsiderare che nel caso di specie l'ASL di Caserta non solo non hafornito la prova di aver organizzato i propri servizi in modo tale darenderli in sostituzione della struttura privata, ma ha espressamenterichiesto a quest'ultima di sopperire alle proprie carenze organizzativee di rendere le prestazioni salvavita o indifferibili al suo posto, conlettera di trasferimento, aggiungendo che la sentenza impugnata è6 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026stata illogica e contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto che laricorrente avrebbe potuto legittimamente rifiutare le prestazioni, inquanto: a) non ha considerato che i pazienti trasferiti dai PubbliciPresidi al [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente versavano in condizioni disalute gravi e tali da non poter consentire agli stessi di esprimere e/oeffettuare alcuna scelta consapevole; b) non ha specificato a chiavrebbero dovuto rivolgere la propria indifferibile domanda di salute icittadini impossibilitati a pagare per le relative cure, posto che laipotetica “scelta alternativa” non era possibile, attesa la carenza diposti letto, come dichiarato dagli stessi presidi pubblici che hannoinviato detti pazienti al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 2041 c.c.»Ad opinione della ricorrente, se la Corte di merito avesse debitamenteesaminato i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra leparti appena evidenziati (non rifiutabilità delle prestazioni salvavita oindifferibili anche in favore di pazienti trasferiti da pubblici presidi,mancata sospensione dell'attività e/o dell'accreditamento dellaricorrente e mancata organizzazione dei servizi della P.A. in modo taleda renderli in vece della struttura privata), avrebbe dovuto dichiararesussistenti i requisiti dall'art. 2041 c.c. ai fini del riconoscimentodell'indennizzo da indebito arricchimento (utilitas conseguita dalla P.A.- per il quale non è più richiesto uno specifico riconoscimento - ecorrispondente depauperamento della struttura privata).Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'art. 112 c.p.c. e all'art. 2041 c.c.: omessa pronuncia su eccezionerilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per nullità delcontratto stipulato in data 27/03/2017 ai sensi dell'art. 1418, comma7 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20261, c.c., per contrarietà al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies,comma 2, lett. d); art. 360, n. 3, c.p.c.»La ricorrente ha dedotto che Corte d’appello ha rigettato la domandadi indebito arricchimento, violando l'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del1992, comma 2, lett. d), nonché gli artt. 1418 c.c. e 112 c.p.c., nellamisura in cui non ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto per esserestato sottoscritto in anno successivo (2017) rispetto a quello inriferimento al quale lo stesso avrebbe dovuto spiegare i propri effetti(2016), ponendo un tetto di spesa retroattivo ad anno sanitario ormaidecorso ed a produzione sanitaria ormai completamente esauritasi,impedendo, cosi, alla struttura privata di organizzare la propriaproduzione sanitaria in maniera economicamente sostenibile.Con il settimo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su eccezione rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio per nullità della clausola di nonremunerabilità delle prestazioni extrabudget di cui all'art. 4, comma 2,del contratto stipulato in data 27/03/2017, ai sensi dell'art. 1419,comma 2, c.c., per contrarietà al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), nonché per contrarietà all'art. 2, comma1, lett. b), dello stesso contratto, di cui la Corte d'Appello ha omessol'esame: art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.»La ricorrente ha affermato che la Corte d’appello ha malamentegovernato i principi normativi espressi dalle disposizioni di legge citate,violandoli nella misura in cui non ha rilevato d'ufficio la nullità dellaclausola di non remunerabilità delle prestazioni rese in esubero rispettoal tetto di spesa, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità,il tetto di spesa di struttura è superabile fintantoché residuino risorsedisponibili all'interno del c.d. tetto di spesa di Macroarea, assegnatodalla Regione alle AASSLL di propria competenza e che, pertanto, le8 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026strutture private hanno diritto alla remunerazione delle prestazioni resein esubero rispetto al tetto di spesa di struttura secondo il meccanismodella regressione tariffaria - naturale effetto dell'accreditamento - ameno che l’ASL non dimostri l’insussistenza di risorse disponibiliall'interno del tetto di spesa Regionale (in quanto rilevante qualeelemento impeditivo della pretesa, da provare da parte debitrice ex art.2697 c.c.).Con l’ottavo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge in relazione allaviolazione degli artt. 1362 e ss. e 2041 c.c., omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e nullitàdella sentenza per illogicità, contraddittorietà ed incomprensibilità dellamotivazione: il contratto del 27/03/2017 disciplina solo le prestazionielettive e non quelle salvavita o indifferibili (prestazioni "al di fuori del"e non "oltre il" budget) e, soprattutto, prevede la rinuncia alleimpugnazioni dei provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa (DCA) enon alle azioni per la rivendicazione del diritto alla remunerazione delleprestazioni rese nell'ambito del rapporto di convenzionamento; art.360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.»La ricorrente ha dedotto che il contratto stipulato nel 2017 disciplinavasolamente le prestazioni c.d. elettive, lasciando prive di coperturacontrattuale le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in regime diemergenza/urgenza anche in favore di trasferiti da pubblici presidi, cheandavano erogate (e remunerate) "al di fuori degli accordicontrattuali", in ragione di obbligazioni nascenti ex lege, ai sensi e pergli effetti dell'art. 14, comma 8, del d.P.R. n. 128 del 1969, pertantonon si comprendeva l’iter logico giuridico seguito dai Giudici di meritoper escludere la sussistenza dei requisiti legittimanti l’azione di indebitoarricchimento, in ragione del fatto che la deducente avrebbe dovutoimpugnare la rinuncia di cui all'art. 9, comma 2 del contratto, così9 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026omettendo di tenere in considerazione un ulteriore fatto decisivo per ilgiudizio e parimenti oggetto di discussione tra le parti, ovverosia che ilcontratto non prevedeva una rinuncia alle azioni per la rivendicazionedell'extrabudget, bensì solo una rinuncia alle impugnative dei DDCCAAdeterminativi del tetto di spesa regionale.2.

Deve essere respinta la richiesta di rimessione in terminiformulata dalla ASL, in riferimento al deposito del controricorso.2.1.

Com’è noto, il deposito telematico di un atto del processo siarticola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggiPEC da parte del sistema informatico, vale a dire:1) la “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presa incarico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente; attraversoquesta ricevuta (c.d.

RAC o RdA) il sistema attesta che l’atto è statoinviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistemaper essere inoltrato all’ufficio giudiziario destinatario.2) la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC), con la quale il gestorePEC del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attestache lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d.

“seconda PEC”);3) la PEC avente ad oggetto l’ “esito controlli automatici deposito”,inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustiziacontenente l’esito dei controlli che il sistema effettua automaticamentesulla busta telematica (c.d.

“terza PEC”), il quale potrebbe contenerela segnalazione di c.d. anomalie bloccanti alcune delle quali tali da nonconsentire al procedimento di proseguire oltre senza l’intervento delcancelliere o, in ipotesi estrema, anche senza possibilità di interventodello stesso;4) infine, il quarto messaggio PEC (cd.

“quarta PEC”) che si vederecapitare il depositante e che attesta l'esito del controllo manuale delcancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte dellacancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da10 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono infine ―e solo allora ― visibili all'interno del fascicolo telematico.Secondo esegesi consolidata nella giurisprudenza di questa Corte,la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momentoin cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “seconda PEC”, la quale attestal’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistemagiustizia” (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22834 del 21/07/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019).È stato, tuttavia, costantemente anche rimarcato che, se il depositosi considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, taleeffetto rimane “anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC” e, cioèsubordinato al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che èquindi fattispecie a formazione progressiva, sicché esclusivamente conl’accettazione del cancelliere (la quarta PEC), e solo a seguito di essa,si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e,inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo cosìvisibile alle controparti (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 28403 del11/10/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 33258 del 18/12/2024; conf.già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023).Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di esito negativo delprocedimento di deposito dell’atto (e cioè quando non risulti che ildeposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali), laparte deve procedere prontamente alla sua rinnovazione, previarimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.,ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causadell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 403411 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026del 17/02/2025), a meno che la stessa parte non abbia provvedutosenza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo cosìsuperflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte delgiudice (così testualmente in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n.69 del 03/01/2025; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del17/10/2025).Occorre, infatti, tenere presente che, in base ai principi generali,l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza inconcreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento chepresenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa,né tantomeno una mera difficoltà.

Per conservare gli effetti collegatialla richiesta originaria, si deve riattivare il procedimento conimmediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suocompletamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data provarigorosa.

Invero, il mancato perfezionamento nel termine del depositotelematico di un atto processuale, per causa non imputabileall'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione intermini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporaleragionevolmente contenuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32296 del21/11/2023).2.2.

Nel caso di specie, la controricorrente ha prodotto l’e-mailproveniente dal [OSCURATO:PERSONA],dalla quale si evince che il controricorso non era presente in atti, puravendo la parte effettuato il deposito telematico in data 14/06/2024,ottenendo il rilascio delle ricevute RAC e RdAC.La stessa controricorrente ha, peraltro, dedotto che di non averericevuto la terza e la quarta PEC, ma solo la prima e la seconda.Ne consegue che il deposito del ricorso non si è perfezionato il14/06/2024, poiché, come sopra evidenziato, il definitivo consolidarsidell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la12 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinatoall'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l'esitodell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC).Senza escludere a priori che il ricevimento della seconda PEC,quella di avvenuta consegna, proveniente, comunque, da un indirizzoistituzionale di questa Corte, potesse avere determinato nella parte unragionevole affidamento circa la regolarità del deposito, è, tuttavia,certo che questa aspettativa è venuta meno, nei giorniimmediatamente successivi, a causa della mancata notizia dellaricezione delle ultime due PEC.Pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, il difensore dellacontroricorrente avrebbe dovuto dubitare del perfezionamento deldeposito e sospettare l’esistenza di un possibile errore, procedendo adeffettuare prontamente le necessarie verifiche o procedereprontamente al rinnovo del deposito, cosa che, però, non ha fatto.L’ASL non si è attivata, per oltre sette mesi, fino a quando, in data05/02/2024, ha depositato una richiesta di chiarimenti (cfr. Cass., Sez.2, Ordinanza n. 33258 del 18/12/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n.29659 del 18/11/2024).In continuità con l’orientamento illustrato, non può pertantoaccogliersi la richiesta di rimessione in termini e il controricorso,nuovamente depositato il 07/02/2025, deve ritenersi tardivo rispettoalla notifica del ricorso, intervenuta il 08/05/2024 (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 10608 del 23/04/2025).3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,c.p.c.3.1.

Com’è noto, in virtù della formulazione dell'art. 360 c.p.c.introdotta dalla novella del 2012 non è più consentita l'impugnazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

«per omessa insufficiente13 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 11114 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, anche quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).3.2.

Nel caso di specie, è da escludersi che la sentenza sia viziatada motivazione apparente, essendo chiaramente esposto dalla Corted’appello il motivo in virtù del quale ha respinto la domanda ex art.2041 c.c., dal momento che la menzionata Corte ha affermato chedifettava il requisito della sussidiarietà, visto che la [OSCURATO:PERSONA] CURAavrebbe potuto impugnare la rinuncia contenuta nell’art. 9 delcontratto stipulato il 27/03/2017, ove era stabilito che «… inconsiderazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma15 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026uno ovvero i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa delletariffe ed ogni altro atto agli stessi collegati oppure supposto con lasottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alleazioni impugnazioni già intraprese avverso i precedenti provvedimentiovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati econoscibili …».La sentenza impugnata ha, infatti, chiaramente spiegato che: «…Stante il suo carattere sussidiario, l’azione di ingiustificatoarricchimento deve ritenersi esclusa ogni qualvolta il danneggiato,secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo dallaprevisione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsiindennizzare il pregiudizio subito (cfr.

Sezioni Unite della Cassazionecon la sentenza n. 33694 del 2023 e n. 22404/2018), nel caso di speciel’impugnazione (per nullità/annullabilità) della rinuncia ex art 9 com. 2del contratto citato …».Tale argomento assume carattere dirimente rispetto allacircostanza dedotta dalla ricorrente, riferita al ritenuto carattere nonrifiutabile delle prestazioni dalla stessa eseguite.4.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

Come più volte affermato da questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenzaal decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità delricorso, risolvendosi in un “non motivo” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.9450 del 09/04/2024).Il motivo di impugnazione è, infatti, costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in unacritica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescinderedalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, comma 1, n.16 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20264, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez.5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n.17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a proporre le proprie tesi difensive, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo e senza spiegare perché tali ragioni nonsono condivise, poiché in tal modo si determina una meracontrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dallasentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione diun "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).Il ricorso per cassazione non è, dunque, ammissibile se con essonon è contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamentodella pronuncia impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del10/08/2017).4.2.

Nella specie, si verifica proprio questa evenienza, perché ladoglianza formulata con il secondo motivo di ricorso non attinge la ratiodecidendi della sentenza impugnata, posto che, come appenaevidenziato, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. ha avuto il suofondamento nell’assenza del requisito di sussidiarietà, in ragionedell’intervenuta rinuncia ai crediti derivanti da prestazioni extrabudget, suscettibile di essere impugnata, il relazione al quale si riveladel tutto ininfluente la questione della rifiutabilità o meno delleprestazioni eseguite.5.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1.

Come sopra evidenziato, nella specie, sia il primo giudice cheil giudice del gravame hanno respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA],sicché, in applicazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (e prima dell’art.348-ter, comma 5, c.p.c.), il ricorso per cassazione può essere17 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c.Questa Corte ha precisato che, nell'ipotesi di "doppia conforme", èonere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023; Cass., Sez. 1, Sez. 3, Ordinanzan. 5947 del 28/02/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016).Nel caso di specie, in assenza di tale specificazione, il motivo diricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.2.

Deve inoltre rilevarsi che anche in questo caso la censura nonha attinto la ratio decidendi della sentenza impugnata.In effetti, la parte ha dedotto mancata considerazione da partedella Corte d’appello della circostanza che l’ASL non avesse adottatoalcun provvedimento di sospensione dell'attività di pronto soccorsodella [OSCURATO:PERSONA], ed anzi avesse continuato ad inviare pazienti, ma,come sopra evidenziato, a fondamento del rigetto della domanda, aprescindere dall’esecuzione o meno delle prestazioni, è stata postal’intervenuta rinuncia ai compensi per prestazioni extra budget e lapossibilità di impugnare tale pattuizione.6.

Anche il quarto motivo è inammissibile, per le stesse ragionisopra evidenziate.6.1.

Con riferimento alla parte in cui è dedotto l’omesso esame diun fatto, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenzialesopra menzionato in ordine ai limiti nei casi di “doppia conforme”.6.2.

In ordine al prospettato il vizio di motivazione, deve rilevarsiche la parte ha introdotto questioni che non attingono la ratiodecidendi, incentrata sul fatto che la stessa ricorrente aveva rinunciato18 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026ai compensi extra budget con pattuizione suscettibile di essereimpugnata.7.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché, purdeducendo la violazione di legge, la doglianza si sostanzia in unacontestazione della mancata considerazione di circostanze di fatto,ritenute rilevanti ai fini della decisione, ancora una volta senza8.

Il sesto e il settimo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in ragione della stretta connessione esistente, sirivelano entrambi inammissibili.8.1.

Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio perottenere il pagamento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., di prestazioneeseguite extra budget.Il primo giudice e il giudice del gravame non hanno accolto taledomanda, ritenendo che l’azione di ingiustificato arricchimentodifettasse del requisito di sussidiarietà.La ricorrente ha dedotto che il giudice di merito ha violato l’art. 112c.p.c., non perché non ha statuito sulla domanda formulata, essendoevidente che la pronuncia sul punto vi è stata, ma perché non harilevato d’ufficio l’ipotizzata nullità del contratto, stipulato il27/03/2017, che ha previsto retroattivamente il limite di spesa per leprestazioni eseguite nel 2016 (sesto motivo), o comunque la nullitàdella clausola che esclude la remunerabilità delle prestazioni extrabudget (settimo motivo).8.2.

Per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessarial'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, con ladimostrazione del fatto che la minuspetizione ha riguardato unaquestione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbecassare inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.19 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/202610290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del02/08/2016).8.3.

Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evincecon chiarezza che la doglianza non ha attinto la ratio decidendi, tenutoconto che la Corte d’appello ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], escludendo nella specie il requisito della sussidiarietàdell’esperita azione di ingiustificato arricchimento, poiché ha statuitocome segue: «… Stante il suo carattere sussidiario, l’azione diingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa ogni qualvolta ildanneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto,prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altraazione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr.

Sezioni Unitedella Cassazione con la sentenza n. 33694 del 2023 e n. 22404/2018),nel caso di specie l’impugnazione (per nullità/annullabilità) dellarinuncia ex art 9 com. 2 del contratto citato ...»La possibilità di far valere l’invalidità della pattuizione è stata,dunque, considerata dal giudice di merito, ai fini dell’esclusione delrequisito di sussidiarietà dell’esperita azione di ingiustificatoarricchimento, senza che l’eventuale accoglimento o meno dellaprospettata azione potesse incidere sull’accoglimento dell’azione diingiustificato arricchimento.8.4.

La censura non è ammissibile neppure nella parte in cui èprospettata la mancata considerazione della nullità della clausola di nonremunerabilità delle prestazioni extra budget ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.Costituisce, infatti, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprioevento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2403520 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del26/04/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.Come sopra evidenziato, poi, la soluzione della questione dellanullità della menzionata clausola, dalla stessa lettura della sentenzaimpugnata risulta non decisiva, non incidendo sulla statuizione che haescluso, nella specie, il requisito della sussidiarietà.9.

Anche l’ottavo motivo di ricorso è inammissibile.9.1.

Com’è noto, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere laviolazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regolelegali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).21 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20269.2.

Nella specie, la ricorrente si è limitata ad offrire una diversainterpretazione del contratto stipulato il 27/03/2017, contrapponendola propria interpretazione a quella operata dalla Corte d’appello, cosìeffettuando una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.10.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenutoconto della tardività del controricorso.12.

In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civileil 07/01/2026Il PresidenteLuigi Abete22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Paolini ed elettivamentedomiciliata in Roma, largo Arrigo VII 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroASL di Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio inTeverola (CE), via Roma 52, è elettivamente domiciliata, in virtù diprocura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 960/2024,depositata il 01/03/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 27/07/2017 pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (diseguito, anche [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva la condanna della ASLCaserta, in via sommaria ed a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c., al pagamento della somma di euro 16.670.489,96 per saldobudget, ovvero della somma corrispondente alle prestazioni eseguitedopo il raggiungimento del budget, relative ai mesi da settembre adicembre 2016, o quanto meno della somma di € 7.809.841,93 per lesole prestazioni di emergenza-urgenza rese dopo l'esaurimento delbudget stesso.Si costituiva ritualmente l’ASL di Caserta (di seguito, ASL),contestando in radice la ricostruzione dei fatti offerta dalla strutturaprivata ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazionepassiva della ASL, nonché il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, e, nel merito, previa contestazione di tutta ladocumentazione depositata dalla controparte, concludeva per il rigettodella domanda, in ragione dell’insussistenza di elementi giustificatividella pretesa azionata con il residuale strumento dell’indebitoarricchimento.Il Tribunale respingeva la domanda e, proposto gravame dallaCASA [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delleparti, respingeva l’impugnazione.Per quanto in questa sede ancora di rilievo, la Corte territorialerilevava che, col sistema dell'accreditamento non c'è alcun obbligo dipagamento delle prestazioni che eccedono il budget ed è facoltà dellaStruttura sanitaria privata o del professionista accreditato negare laprestazione richiesta. Pertanto, una Struttura privata accreditata puòerogare prestazioni per conto del servizio pubblico, a spese diquest'ultimo, solo se ha stipulato l'apposito contratto con l'AziendaSanitaria Locale competente e nei limiti di spesa previsti dal contratto2 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026stesso e, a differenze delle Strutture pubbliche, non ha obbligo direndere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa.La menzionata Corte evidenziava, poi, che, in data 27/03/2017, laPineta [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto con la ASL un contratto volto adefinire le tipologie ed i volumi delle prestazioni di assistenzaospedaliera per l’anno 2016, ai sensi del DCA 89/2016 modificato dalDCA 103/2016, ove il limite di spesa sanitario, per tale anno, era statodeterminato in € 39.270.000, con l’aggiunta che l’art. 4, comma 2, delcitato contratto espressamente prevedeva che le prestazioni eccedentiil limite di spesa di cui al precedente articolo non sarebbero statericonosciute dalla ASL e, se fatturate, avrebbero dovuto esserestornate con apposite note di credito, sancendo, all’articolo 9, comma2, dello stesso contratto, che «in considerazione dell'accettazione deiprovvedimenti indicati al comma uno ovvero i provvedimenti dideterminazione dei tetti di spesa delle tariffe ed ogni altro atto aglistessi collegati oppure supposto con la sottoscrizione del presentecontratto, la struttura privata rinuncia alle azioni impugnazioni giàintraprese avverso i precedenti provvedimenti ovvero ai contenziosiinstaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.» Da talirilievi, la Corte territoriale faceva derivare che il contratto del27/03/2017 aveva determinato per la [OSCURATO:PERSONA] l’impossibilità, daun lato, di emettere fatture per prestazioni extra budget e, dall’altro,di rivendicarne il pagamento a qualsiasi altro titolo, che avrebbe potutoessere richiesto solo previa impugnazione della rinuncia contenuta nelmenzionato art. 9.In tale quadro, ad opinione della menzionata Corte, stante ilcarattere sussidiario dell’azione ex art. 2041 c.c., l’ingiustificatoarricchimento doveva ritenersi escluso, poiché nel caso di specie laCASA [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto proporre l’impugnazione (per3 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026nullità/annullabilità) della rinuncia contenuta nell’art. 9, comma 2, delcontratto citato.Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a otto motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso depositato il 07/02/2025,seguito da una richiesta di remissione in termini.la ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivazione inesistente e/o apparente e/o perplessa e/o insufficientee/o contraddittoria; nullità della sentenza impugnata e omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti; art. 360 nn. 4 e 5, c.p.c.: le prestazioni sanitarie de quibusnon erano prestazioni di c.d. “elezione" e, dunque, rifiutabili, bensìprestazioni di pronto soccorso rese in regime di emergenza/urgenza(c.d. prestazioni salva vita o in differibili) anche in favore di trasferitida pubblici presidi».Secondo la ricorrente la Corte d’appello non ha fornito alcunamotivazione del perché ha ritenuto rifiutabili le prestazioni de quibus,omettendo di esaminare il fatto, documentato e decisivo per il giudizioed oggetto di discussione tra le parti, che la ricorrente fosse inseritanella Rete dell'Emergenza della Regione Campania, SIRES - 118, e chele prestazioni in questione erano prestazioni di [OSCURATO:PERSONA], resein regime di emergenza/urgenza (c.d. prestazioni salvavita oindifferibili) anche in favore di degenti trasferiti da pubblici presidi, inquanto tali NON rifiutabili.Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 2, 3 e 32 Cost., nonché4 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'art. 14, comma 8, del DPR n. 128/1969 e dell'art. 8 quater delD.lgs. 502/1992: non rifiutabilità delle prestazioni di pronto soccorsorese in regime di emergenza/urgenza (c.d prestazioni salvavita oindifferibili) anche in favore di trasferiti da pubblici presidi.»Ad opinione della ricorrente, la Corte d'appello, nel considerarerifiutabili le prestazioni de quibus - effettuate in favore di pazientitrasferiti d'urgenza da altri presidi su ordine dalla stessa ASL – haaltresì violato gli artt. 2, 3 e 32 Cost. nonché l'art. 14, comma 8, d.P.R.n. 128 del 1969 e dell’art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992, poiché lastruttura privata accreditata, pur essendo vincolata ad erogareprestazioni sanitarie per conto ed a carico del servizio nazionalesanitario entro e non oltre i limiti prestabiliti, non può in alcun modosottrarsi al dovere non negoziabile di erogare il servizio pubblico diassistenza sanitaria a tutti gli utenti richiedenti, tanto più quando è lastessa P.A. - a fronte della mancanza di posti letto presso i presidiospedalieri pubblici- a disporne il ricovero presso l'erogatore privato, inassenza di un apposito provvedimento dell' ASP che l'avesselegittimata a sospendere l'erogazione delle prestazioni in regime diconvenzionamento.Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti; art. 360 n. 5 c.p.c.: sebbene a ciò richiesta,l'ASL di Caserta non ha mai emesso alcun provvedimento disospensione dell'attività di pronto soccorso di [OSCURATO:PERSONA] e, anzi,benché consapevole del volume delle prestazioni erogate dallastruttura privata, non ha organizzato i propri servizi in modo tale darenderli in sua vece ma ha disposto il trasferimento verso la ricorrentestruttura dei pazienti che non poteva ricoverare presso i pubblicipresidi.»5 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026La ricorrente ha affermato che la Corte d'Appello ha omesso diesaminare un ulteriore fatto decisivo per il giudizio ed oggetto didiscussione tra le parti, poiché, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] avesserichiesto con diverse note, prodotte in giudizio (doc. E, n.1 e 2 delfascicoletto ex art. 369 c.p.c.), all'ASL di Caserta di sospendere ilservizio di pronto soccorso, la stessa, sebbene fosse ben a conoscenzadel volume delle prestazioni erogate dalla struttura privata, non avevacomunicato alla struttura il raggiungimento del tetto di spesa e nonaveva sospeso, con proprio provvedimento, il regime diconvenzionamento. Anzi, al contrario, aveva espressamente disposto iltrasferimento presso la struttura privata di degenti "rifiutati" daipubblici presidi. In tale situazione, ad opinione della parte, nonpotevano essere rifiutate le corrispondenti prestazioni sanitarie resedalla struttura sanitaria privata.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivazione illogica e contraddittoria; nullità della sentenza edomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto didiscussione tra le parti: art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; la Corte d'Appello nonindica quale scelta consapevole potrebbe assumere il privato cittadinoche, trasferito da pubblico presidio, si vedesse rifiutata la prestazionesanitaria dalla struttura privata, atteso che la P.A. non ha dato provadi aver organizzato i propri servizi in modo tale da renderli in suavece.»La ricorrente ha affermato che la Corte d'Appello ha omesso diconsiderare che nel caso di specie l'ASL di Caserta non solo non hafornito la prova di aver organizzato i propri servizi in modo tale darenderli in sostituzione della struttura privata, ma ha espressamenterichiesto a quest'ultima di sopperire alle proprie carenze organizzativee di rendere le prestazioni salvavita o indifferibili al suo posto, conlettera di trasferimento, aggiungendo che la sentenza impugnata è6 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026stata illogica e contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto che laricorrente avrebbe potuto legittimamente rifiutare le prestazioni, inquanto: a) non ha considerato che i pazienti trasferiti dai PubbliciPresidi al [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente versavano in condizioni disalute gravi e tali da non poter consentire agli stessi di esprimere e/oeffettuare alcuna scelta consapevole; b) non ha specificato a chiavrebbero dovuto rivolgere la propria indifferibile domanda di salute icittadini impossibilitati a pagare per le relative cure, posto che laipotetica “scelta alternativa” non era possibile, attesa la carenza diposti letto, come dichiarato dagli stessi presidi pubblici che hannoinviato detti pazienti al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3c.p.c. con riferimento alla violazione dell'art. 2041 c.c.»Ad opinione della ricorrente, se la Corte di merito avesse debitamenteesaminato i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra leparti appena evidenziati (non rifiutabilità delle prestazioni salvavita oindifferibili anche in favore di pazienti trasferiti da pubblici presidi,mancata sospensione dell'attività e/o dell'accreditamento dellaricorrente e mancata organizzazione dei servizi della P.A. in modo taleda renderli in vece della struttura privata), avrebbe dovuto dichiararesussistenti i requisiti dall'art. 2041 c.c. ai fini del riconoscimentodell'indennizzo da indebito arricchimento (utilitas conseguita dalla P.A.- per il quale non è più richiesto uno specifico riconoscimento - ecorrispondente depauperamento della struttura privata).Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'art. 112 c.p.c. e all'art. 2041 c.c.: omessa pronuncia su eccezionerilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio per nullità delcontratto stipulato in data 27/03/2017 ai sensi dell'art. 1418, comma7 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20261, c.c., per contrarietà al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies,comma 2, lett. d); art. 360, n. 3, c.p.c.»La ricorrente ha dedotto che Corte d’appello ha rigettato la domandadi indebito arricchimento, violando l'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del1992, comma 2, lett. d), nonché gli artt. 1418 c.c. e 112 c.p.c., nellamisura in cui non ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto per esserestato sottoscritto in anno successivo (2017) rispetto a quello inriferimento al quale lo stesso avrebbe dovuto spiegare i propri effetti(2016), ponendo un tetto di spesa retroattivo ad anno sanitario ormaidecorso ed a produzione sanitaria ormai completamente esauritasi,impedendo, cosi, alla struttura privata di organizzare la propriaproduzione sanitaria in maniera economicamente sostenibile.Con il settimo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimentoall'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su eccezione rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio per nullità della clausola di nonremunerabilità delle prestazioni extrabudget di cui all'art. 4, comma 2,del contratto stipulato in data 27/03/2017, ai sensi dell'art. 1419,comma 2, c.c., per contrarietà al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), nonché per contrarietà all'art. 2, comma1, lett. b), dello stesso contratto, di cui la Corte d'Appello ha omessol'esame: art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.»La ricorrente ha affermato che la Corte d’appello ha malamentegovernato i principi normativi espressi dalle disposizioni di legge citate,violandoli nella misura in cui non ha rilevato d'ufficio la nullità dellaclausola di non remunerabilità delle prestazioni rese in esubero rispettoal tetto di spesa, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità,il tetto di spesa di struttura è superabile fintantoché residuino risorsedisponibili all'interno del c.d. tetto di spesa di Macroarea, assegnatodalla Regione alle AASSLL di propria competenza e che, pertanto, le8 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026strutture private hanno diritto alla remunerazione delle prestazioni resein esubero rispetto al tetto di spesa di struttura secondo il meccanismodella regressione tariffaria - naturale effetto dell'accreditamento - ameno che l’ASL non dimostri l’insussistenza di risorse disponibiliall'interno del tetto di spesa Regionale (in quanto rilevante qualeelemento impeditivo della pretesa, da provare da parte debitrice ex art.2697 c.c.).Con l’ottavo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge in relazione allaviolazione degli artt. 1362 e ss. e 2041 c.c., omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti e nullitàdella sentenza per illogicità, contraddittorietà ed incomprensibilità dellamotivazione: il contratto del 27/03/2017 disciplina solo le prestazionielettive e non quelle salvavita o indifferibili (prestazioni "al di fuori del"e non "oltre il" budget) e, soprattutto, prevede la rinuncia alleimpugnazioni dei provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa (DCA) enon alle azioni per la rivendicazione del diritto alla remunerazione delleprestazioni rese nell'ambito del rapporto di convenzionamento; art.360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.»La ricorrente ha dedotto che il contratto stipulato nel 2017 disciplinavasolamente le prestazioni c.d. elettive, lasciando prive di coperturacontrattuale le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in regime diemergenza/urgenza anche in favore di trasferiti da pubblici presidi, cheandavano erogate (e remunerate) "al di fuori degli accordicontrattuali", in ragione di obbligazioni nascenti ex lege, ai sensi e pergli effetti dell'art. 14, comma 8, del d.P.R. n. 128 del 1969, pertantonon si comprendeva l’iter logico giuridico seguito dai Giudici di meritoper escludere la sussistenza dei requisiti legittimanti l’azione di indebitoarricchimento, in ragione del fatto che la deducente avrebbe dovutoimpugnare la rinuncia di cui all'art. 9, comma 2 del contratto, così9 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026omettendo di tenere in considerazione un ulteriore fatto decisivo per ilgiudizio e parimenti oggetto di discussione tra le parti, ovverosia che ilcontratto non prevedeva una rinuncia alle azioni per la rivendicazionedell'extrabudget, bensì solo una rinuncia alle impugnative dei DDCCAAdeterminativi del tetto di spesa regionale.2. Deve essere respinta la richiesta di rimessione in terminiformulata dalla ASL, in riferimento al deposito del controricorso.2.1. Com’è noto, il deposito telematico di un atto del processo siarticola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggiPEC da parte del sistema informatico, vale a dire:1) la “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presa incarico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente; attraversoquesta ricevuta (c.d. RAC o RdA) il sistema attesta che l’atto è statoinviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistemaper essere inoltrato all’ufficio giudiziario destinatario.2) la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC), con la quale il gestorePEC del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attestache lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d. “seconda PEC”);3) la PEC avente ad oggetto l’ “esito controlli automatici deposito”,inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustiziacontenente l’esito dei controlli che il sistema effettua automaticamentesulla busta telematica (c.d. “terza PEC”), il quale potrebbe contenerela segnalazione di c.d. anomalie bloccanti alcune delle quali tali da nonconsentire al procedimento di proseguire oltre senza l’intervento delcancelliere o, in ipotesi estrema, anche senza possibilità di interventodello stesso;4) infine, il quarto messaggio PEC (cd. “quarta PEC”) che si vederecapitare il depositante e che attesta l'esito del controllo manuale delcancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte dellacancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da10 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono infine ―e solo allora ― visibili all'interno del fascicolo telematico.Secondo esegesi consolidata nella giurisprudenza di questa Corte,la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momentoin cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “seconda PEC”, la quale attestal’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistemagiustizia” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 22834 del 21/07/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019).È stato, tuttavia, costantemente anche rimarcato che, se il depositosi considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, taleeffetto rimane “anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC” e, cioèsubordinato al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che èquindi fattispecie a formazione progressiva, sicché esclusivamente conl’accettazione del cancelliere (la quarta PEC), e solo a seguito di essa,si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e,inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo cosìvisibile alle controparti (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 28403 del11/10/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 33258 del 18/12/2024; conf.già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023).Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di esito negativo delprocedimento di deposito dell’atto (e cioè quando non risulti che ildeposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali), laparte deve procedere prontamente alla sua rinnovazione, previarimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.,ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causadell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 403411 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026del 17/02/2025), a meno che la stessa parte non abbia provvedutosenza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo cosìsuperflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte delgiudice (così testualmente in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n.69 del 03/01/2025; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27766 del17/10/2025).Occorre, infatti, tenere presente che, in base ai principi generali,l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza inconcreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento chepresenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa,né tantomeno una mera difficoltà. Per conservare gli effetti collegatialla richiesta originaria, si deve riattivare il procedimento conimmediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suocompletamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data provarigorosa. Invero, il mancato perfezionamento nel termine del depositotelematico di un atto processuale, per causa non imputabileall'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione intermini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporaleragionevolmente contenuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32296 del21/11/2023).2.2. Nel caso di specie, la controricorrente ha prodotto l’e-mailproveniente dal [OSCURATO:PERSONA],dalla quale si evince che il controricorso non era presente in atti, puravendo la parte effettuato il deposito telematico in data 14/06/2024,ottenendo il rilascio delle ricevute RAC e RdAC.La stessa controricorrente ha, peraltro, dedotto che di non averericevuto la terza e la quarta PEC, ma solo la prima e la seconda.Ne consegue che il deposito del ricorso non si è perfezionato il14/06/2024, poiché, come sopra evidenziato, il definitivo consolidarsidell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la12 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinatoall'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l'esitodell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC).Senza escludere a priori che il ricevimento della seconda PEC,quella di avvenuta consegna, proveniente, comunque, da un indirizzoistituzionale di questa Corte, potesse avere determinato nella parte unragionevole affidamento circa la regolarità del deposito, è, tuttavia,certo che questa aspettativa è venuta meno, nei giorniimmediatamente successivi, a causa della mancata notizia dellaricezione delle ultime due PEC.Pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, il difensore dellacontroricorrente avrebbe dovuto dubitare del perfezionamento deldeposito e sospettare l’esistenza di un possibile errore, procedendo adeffettuare prontamente le necessarie verifiche o procedereprontamente al rinnovo del deposito, cosa che, però, non ha fatto.L’ASL non si è attivata, per oltre sette mesi, fino a quando, in data05/02/2024, ha depositato una richiesta di chiarimenti (cfr. Cass., Sez.2, Ordinanza n. 33258 del 18/12/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n.29659 del 18/11/2024).In continuità con l’orientamento illustrato, non può pertantoaccogliersi la richiesta di rimessione in termini e il controricorso,nuovamente depositato il 07/02/2025, deve ritenersi tardivo rispettoalla notifica del ricorso, intervenuta il 08/05/2024 (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 10608 del 23/04/2025).3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,c.p.c.3.1. Com’è noto, in virtù della formulazione dell'art. 360 c.p.c.introdotta dalla novella del 2012 non è più consentita l'impugnazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente13 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 11114 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, anche quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).3.2. Nel caso di specie, è da escludersi che la sentenza sia viziatada motivazione apparente, essendo chiaramente esposto dalla Corted’appello il motivo in virtù del quale ha respinto la domanda ex art.2041 c.c., dal momento che la menzionata Corte ha affermato chedifettava il requisito della sussidiarietà, visto che la [OSCURATO:PERSONA] CURAavrebbe potuto impugnare la rinuncia contenuta nell’art. 9 delcontratto stipulato il 27/03/2017, ove era stabilito che «… inconsiderazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma15 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026uno ovvero i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa delletariffe ed ogni altro atto agli stessi collegati oppure supposto con lasottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alleazioni impugnazioni già intraprese avverso i precedenti provvedimentiovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati econoscibili …».La sentenza impugnata ha, infatti, chiaramente spiegato che: «…Stante il suo carattere sussidiario, l’azione di ingiustificatoarricchimento deve ritenersi esclusa ogni qualvolta il danneggiato,secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo dallaprevisione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsiindennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sezioni Unite della Cassazionecon la sentenza n. 33694 del 2023 e n. 22404/2018), nel caso di speciel’impugnazione (per nullità/annullabilità) della rinuncia ex art 9 com. 2del contratto citato …».Tale argomento assume carattere dirimente rispetto allacircostanza dedotta dalla ricorrente, riferita al ritenuto carattere nonrifiutabile delle prestazioni dalla stessa eseguite.4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Come più volte affermato da questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenzaal decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità delricorso, risolvendosi in un “non motivo” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.9450 del 09/04/2024).Il motivo di impugnazione è, infatti, costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in unacritica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescinderedalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, comma 1, n.16 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20264, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez.5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n.17330 del 31/08/2015).In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a proporre le proprie tesi difensive, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo e senza spiegare perché tali ragioni nonsono condivise, poiché in tal modo si determina una meracontrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dallasentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione diun "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).Il ricorso per cassazione non è, dunque, ammissibile se con essonon è contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamentodella pronuncia impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del10/08/2017).4.2. Nella specie, si verifica proprio questa evenienza, perché ladoglianza formulata con il secondo motivo di ricorso non attinge la ratiodecidendi della sentenza impugnata, posto che, come appenaevidenziato, il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. ha avuto il suofondamento nell’assenza del requisito di sussidiarietà, in ragionedell’intervenuta rinuncia ai crediti derivanti da prestazioni extrabudget, suscettibile di essere impugnata, il relazione al quale si riveladel tutto ininfluente la questione della rifiutabilità o meno delleprestazioni eseguite.5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1. Come sopra evidenziato, nella specie, sia il primo giudice cheil giudice del gravame hanno respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA],sicché, in applicazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (e prima dell’art.348-ter, comma 5, c.p.c.), il ricorso per cassazione può essere17 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c.Questa Corte ha precisato che, nell'ipotesi di "doppia conforme", èonere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023; Cass., Sez. 1, Sez. 3, Ordinanzan. 5947 del 28/02/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016).Nel caso di specie, in assenza di tale specificazione, il motivo diricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.2. Deve inoltre rilevarsi che anche in questo caso la censura nonha attinto la ratio decidendi della sentenza impugnata.In effetti, la parte ha dedotto mancata considerazione da partedella Corte d’appello della circostanza che l’ASL non avesse adottatoalcun provvedimento di sospensione dell'attività di pronto soccorsodella [OSCURATO:PERSONA], ed anzi avesse continuato ad inviare pazienti, ma,come sopra evidenziato, a fondamento del rigetto della domanda, aprescindere dall’esecuzione o meno delle prestazioni, è stata postal’intervenuta rinuncia ai compensi per prestazioni extra budget e lapossibilità di impugnare tale pattuizione.6. Anche il quarto motivo è inammissibile, per le stesse ragionisopra evidenziate.6.1. Con riferimento alla parte in cui è dedotto l’omesso esame diun fatto, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenzialesopra menzionato in ordine ai limiti nei casi di “doppia conforme”.6.2. In ordine al prospettato il vizio di motivazione, deve rilevarsiche la parte ha introdotto questioni che non attingono la ratiodecidendi, incentrata sul fatto che la stessa ricorrente aveva rinunciato18 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026ai compensi extra budget con pattuizione suscettibile di essereimpugnata.7. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché, purdeducendo la violazione di legge, la doglianza si sostanzia in unacontestazione della mancata considerazione di circostanze di fatto,ritenute rilevanti ai fini della decisione, ancora una volta senza8. Il sesto e il settimo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in ragione della stretta connessione esistente, sirivelano entrambi inammissibili.8.1. Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio perottenere il pagamento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., di prestazioneeseguite extra budget.Il primo giudice e il giudice del gravame non hanno accolto taledomanda, ritenendo che l’azione di ingiustificato arricchimentodifettasse del requisito di sussidiarietà.La ricorrente ha dedotto che il giudice di merito ha violato l’art. 112c.p.c., non perché non ha statuito sulla domanda formulata, essendoevidente che la pronuncia sul punto vi è stata, ma perché non harilevato d’ufficio l’ipotizzata nullità del contratto, stipulato il27/03/2017, che ha previsto retroattivamente il limite di spesa per leprestazioni eseguite nel 2016 (sesto motivo), o comunque la nullitàdella clausola che esclude la remunerabilità delle prestazioni extrabudget (settimo motivo).8.2. Per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessarial'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, con ladimostrazione del fatto che la minuspetizione ha riguardato unaquestione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbecassare inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.19 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/202610290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del02/08/2016).8.3. Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evincecon chiarezza che la doglianza non ha attinto la ratio decidendi, tenutoconto che la Corte d’appello ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], escludendo nella specie il requisito della sussidiarietàdell’esperita azione di ingiustificato arricchimento, poiché ha statuitocome segue: «… Stante il suo carattere sussidiario, l’azione diingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa ogni qualvolta ildanneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto,prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altraazione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sezioni Unitedella Cassazione con la sentenza n. 33694 del 2023 e n. 22404/2018),nel caso di specie l’impugnazione (per nullità/annullabilità) dellarinuncia ex art 9 com. 2 del contratto citato ...»La possibilità di far valere l’invalidità della pattuizione è stata,dunque, considerata dal giudice di merito, ai fini dell’esclusione delrequisito di sussidiarietà dell’esperita azione di ingiustificatoarricchimento, senza che l’eventuale accoglimento o meno dellaprospettata azione potesse incidere sull’accoglimento dell’azione diingiustificato arricchimento.8.4. La censura non è ammissibile neppure nella parte in cui èprospettata la mancata considerazione della nullità della clausola di nonremunerabilità delle prestazioni extra budget ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.Costituisce, infatti, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprioevento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2403520 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/2026del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del26/04/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.Come sopra evidenziato, poi, la soluzione della questione dellanullità della menzionata clausola, dalla stessa lettura della sentenzaimpugnata risulta non decisiva, non incidendo sulla statuizione che haescluso, nella specie, il requisito della sussidiarietà.9. Anche l’ottavo motivo di ricorso è inammissibile.9.1. Com’è noto, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere laviolazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regolelegali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).21 di 22Numero registro generale 11180/2024Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 9005/2026Data pubblicazione 09/04/20269.2. Nella specie, la ricorrente si è limitata ad offrire una diversainterpretazione del contratto stipulato il 27/03/2017, contrapponendola propria interpretazione a quella operata dalla Corte d’appello, cosìeffettuando una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenutoconto della tardività del controricorso.12. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civileil 07/01/2026Il PresidenteLuigi Abete22 di 22
Sentenza Cassazione n. 09005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris