CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 697 cod. pen., 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 2 legge n. 898 del 1967 (capo 1), 648 cod. pen. (capo 2), 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3) e 61, n. 6, cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. cit. (capo 4), assolvendolo dai reati ascrittigli sub 1), 2) e 3) con la formula per non avere commesso il fatto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e rideterminando nella misura complessiva di anni due, mesi due di reclusione ed euro duemila di multa la pena irrogatagli per il delitto di cui al capo 4), previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo con unico motivo la mancanza di una motivazione "rafforzata" e l'omessa considerazione di prove decisive, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, con riferimento all'assoluzione per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 3), pronunciata dalla Corte distrettuale senza confrontarsi con le argomentazioni addotte dalla prima decisione di merito a sostegno dell'assenza di qualsiasi contaminazione delle tracce biologiche rinvenute su una delle pistole conservate, assieme ad altro materiale illecito (armi e sostanze stupefacenti), in una cassaforte collocata sul pianerottolo dell'abitazione dell'imputato, incassata nel muro perimetrale dell'edificio e occultata da un pannello di lamiera e cartongesso posto sotto un lavello in acciaio, dal primo Giudice motivatamente ritenuta nella sua diretta ed immediata disponibilità. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ragioni di doglianza illustrate nel ricorso devono ritenersi fondate, poiché la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principT di diritto stabiliti dal massimo Consesso di questa Suprema Corte, secondo cui, «...nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc:. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Al riguardo, in particolare, la decisione delle Sezioni Unite or ora menzionata ha affermato che «.... il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Sez. 5, n. 21008 del 06/05/2014, Barzaghi, Rv. 260582). Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura mol:ivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, cit.; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, cit.; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], cit.)». 2. Ciò posto, deve rilevarsi come, nel riformare in senso assolutorio la decisione di primo grado, la sentenza impugnata abbia omesso di confrontarsi con le argomentazioni di segno contrario ivi esposte (cfr., segnatamente, le pagg. 2- 5) e non abbia compiutamente analizzato gli elementi di fatto dal primo Giudice ritenuti, singolarmente e globalmente, dimostrativi al di là di ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato, limitandosi, di converso, a valorizzare acriticamente l'argomento relativo alla prospettata contaminazione delle tracce biologiche dell'imputato rinvenute su un reperto (il cane di una delle armi in sequestro), senza procedere al puntuale confronto di tale diversa ricostruzione del fatto con il complesso degli elementi di segno contrario già analiticamente vagliati e posti a fondamento del diverso epilogo decisorio cui era pervenuta la sentenza di condanna pronunciata nel primo giudizio di merito. Nella prima sentenza, infatti, la fondatezza della ipotizzata ricostruzione alternativa dei fatti era stata recisamente negata alla luce sia delle conclusioni raggiunte dalla relazione del consulente tecnico del P.M. sul relativo campione biologico, sia degli ulteriori elementi di prova desunti dalle ivi richiamate note e relazioni di servizio redatte dagli organi investigativi, affermando, in considerazione della qualità e quantità di materiale biologico oggetto di analisi e del peculiare posizionamento sul cane dell'arma, che, per un verso, la possibilità di una contaminazione postuma dell'arma doveva essere esclusa e che, per altro verso, la presenza del materiale biologico ivi rinvenuto consentiva di ritenere che "tutti i compendi illeciti rinvenuti nella cassaforte artigianale" dovessero, anche in ragione della loro peculiare collocazione in una immediata pertinenza dell'abitazione, attribuirsi inequivocamente alla persona dell'imputato. Sulla base di sequenze motivazionali solo apoditticamente enunciate, la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente il compendio probatorio in atti acquisito, affermando, in maniera perplessa, che la traccia genetica rinvenuta soltanto sul cane di una pistola potrebbe esservi stata impressa a causa di una, non meglio precisata, promiscuità familiare all'interno del condominio e che, sulla base della documentazione fotografica raccolta in occasione di una conferenza stampa successiva al sequestro, le modalità di conservazione delle armi rinvenute nella cassaforte non erano tali da preservarle da "eventuali contaminazioni ambientali", così ritenendo vulnerata, senza spiegarne adeguatamente le ragioni, "l'affidabilità scientifica delle relative rilevazioni genetiche". Il richiamato epilogo decisorio, pertanto, è stato solo assertivamente giustificato dalla Corte distrettuale, senza argomentarne le ragioni e senza prendere specificamente in esame e confutare, all'esito di un percorso motivazionale congruamente articolato, le contrarie valutazioni esposte a sostegno della decisione di condanna emessa in primo grado. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata, affinché provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione, uniformandosi ai princip? stabiliti da questa Suprema Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d