CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 08805/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 26327/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilianadel 15 ottobre 2024 , n. 787 . Visto il ricors o, iscritt o al RG N 26327 /2024 , proposto da [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione, per motivi di giurisdizione,della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 15 ottobre 2024, n. 787, in tema di procedura di selezione di candidati per il conferimento di incarico di dirigente amministrativo indetta dall’IACP di Ragusa; rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. estinzione per rinuncia proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 28 marzo 2025 , ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, avendovi dato causa. P.Q.M dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese di lite sostenute da i controricorrenti, che liquida , per ciascuna parte controricorrente,in complessivi euro 2.500 per compensi e 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.