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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25162/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24415 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliatain Oggetto: sanzione –rimborso –definitività della cartella di pagamento- Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, p resso lo st udio d i quest’ultimo difensore; - controricorre n te - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n, 1010/13/2021, depositata in data 17 febbraio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentato una istanza di rimborso della sanzione pecuniaria da essa versata, in quanto aveva contestato che la sanzione applicata non era assimilabile a un omesso pagamento parziale ma a un tardivo pagamento; avverso il silenzio rifiuto la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la sentenza di primo grado aveva errato nella indicazione della misura dell’importo richiesto; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motiv o di censura, cui ha resistito lasocietà depositando controricorso ; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non ha tenuto in considerazione la prospettazione difensiva dell’Agenzia delle entrate contenuta nell’atto di appello diretta a far rilevare l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e della istanza di rimborso;in particolare, nelle sue controdeduzioni in appello aveva posto all’attenzione del giudice del gravame che le somme ver sate dalla società e di cui era stato chiesto il rimborso, derivavano da una cartella di pagamento che non era stata impugnatae quindi divenuta definitiva, sicchè non legittimamente la società aveva chiesto a rimborso il suddetto importo, stante l’intervenuta definitività della pretesa; secondo parte ricorrente, si configurerebbe nel caso di specie una omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.; in ogni caso, evidenzia parte ricorrente, la domanda di rimborso sarebbe affetta da una causa di radicale improponibilità, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché la mancata impugnazione della cartella di pagamento avrebbe effetto preclusivo in ordine alla proponibilità delladomanda di rimborso; precisa la ricorrente che se, invero, deve ragionarsi in termini di giudicato interno per quanto concerne la parte della somma riconosciuta a rimborso con la pronuncia di primo grado, non avendo l’amministrazione finanziaria presentato appello sul punto, diversamente dovrebbe ragionarsi per l’ulteriore pretesa fatta valere con l’atto di appello dalla società, poiché il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tutti i presupposti per la valida costituzione del rapporto processuale tra le parti; il motivo è infondato; è pacifico in atti che, presentato ricorso da parte della società avverso il diniego tacito di rimborso della somma da essa versata, l’amministrazione finanziaria, costituendosi, aveva contestato la ragione di parte ricorrente in ordine alla legittimità del rimborso, posto che “il versamento effettuato dalla società risultava tardivo in quanto non era stata versata la maggiorazione di euro 972,44 che avrebbe consentito di riferire il pagamento in discorso all’ulteriore termine stabilito dalla legge, con l’aggiunta, per l’appunto, all’importo-base della predetta maggiorazione” (vd. pag. 4, ricorso); in sostanza, nel giudizio di primo grado la posizione difensiva dell’amministrazione finanziaria aveva avuto unicamente riguardo alla questione della corretta qualificazione del pagamento cioè se fosse da considerarsi un omesso pagamento parziale ovvero un ritardato pagamento, con conseguente necessità di calcolare il quantum della sanzione applicata sul solo importo non versato, pari alla sovratassa dovuta per il ritardo nel pagamento ovvero sull’intero valore dell’importo dovuto; la decisione del giudice di primo grado ha definito la questione in senso parzialmente favorevole alla società, nel senso che ha riconosciuto la legittimità del rimborso, sebbene per un importo che, successivamente, la stessa società ha contestato proponendo appello; è nei limiti di tale delimitazione del thema decidendum, unicamente incentrato, dunque, sulla corretta qualificazione del pagamento effettuato, che si sono pronunciati il giudice di primo grado nonché il giudice del gravame che, chiamato a pronunciare a seguito dell’appello della società, ha ritenuto che l’importo da rimborsare dovesse essere superiore rispetto a quello riconosciuto dal giudice di primo grado; parte ricorrente, con il presente motivo, introduce la diversa questione, non prospettata nel giudizio di primo grado, della illegittimità della richiesta di rimborso in quanto l’importo versato eraconseguenza della definitività della cartella di pagamento con la quale se ne era intimato il pagamento; differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi che sulla questione si sia formato il giudicato interno, in quanto, come detto, la stessa in alcun modo era stata prospettata dinanzi al primo giudice;va osservato che la sussistenza della eventuale definitività della cartella di pagamento in adempimento della quale era stato effettuato il versamento costituiva una eccezione di merito, in quanto consistente nella prospettazione di un fatto impeditivo della legittimità della pretesa, in quanto tale era onere dell’amministrazione finanziaria porlo all’attenzione del giudice di primo in sede di controdeduzioni; né può valere la considerazione difensiva della ricorrente secondo cui, essendo stata la questione prospettata con le controdeduzioni in appello, il giudice del gravame era tenuto a pronunciarsi; la formazione del giudicato interno sulla questione, invero, è di per sé impeditiva della possibilità della devoluzione, per la prima volta, dinanzi al giudice del gravame; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre euro 200,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24415 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliatain Oggetto: sanzione –rimborso –definitività della cartella di pagamento- Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, p resso lo st udio d i quest’ultimo difensore; - controricorre n te - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n, 1010/13/2021, depositata in data 17 febbraio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentato una istanza di rimborso della sanzione pecuniaria da essa versata, in quanto aveva contestato che la sanzione applicata non era assimilabile a un omesso pagamento parziale ma a un tardivo pagamento; avverso il silenzio rifiuto la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che la sentenza di primo grado aveva errato nella indicazione della misura dell’importo richiesto; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motiv o di censura, cui ha resistito lasocietà depositando controricorso ; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame non ha tenuto in considerazione la prospettazione difensiva dell’Agenzia delle entrate contenuta nell’atto di appello diretta a far rilevare l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e della istanza di rimborso;in particolare, nelle sue controdeduzioni in appello aveva posto all’attenzione del giudice del gravame che le somme ver sate dalla società e di cui era stato chiesto il rimborso, derivavano da una cartella di pagamento che non era stata impugnatae quindi divenuta definitiva, sicchè non legittimamente la società aveva chiesto a rimborso il suddetto importo, stante l’intervenuta definitività della pretesa; secondo parte ricorrente, si configurerebbe nel caso di specie una omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.; in ogni caso, evidenzia parte ricorrente, la domanda di rimborso sarebbe affetta da una causa di radicale improponibilità, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché la mancata impugnazione della cartella di pagamento avrebbe effetto preclusivo in ordine alla proponibilità delladomanda di rimborso; precisa la ricorrente che se, invero, deve ragionarsi in termini di giudicato interno per quanto concerne la parte della somma riconosciuta a rimborso con la pronuncia di primo grado, non avendo l’amministrazione finanziaria presentato appello sul punto, diversamente dovrebbe ragionarsi per l’ulteriore pretesa fatta valere con l’atto di appello dalla società, poiché il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tutti i presupposti per la valida costituzione del rapporto processuale tra le parti; il motivo è infondato; è pacifico in atti che, presentato ricorso da parte della società avverso il diniego tacito di rimborso della somma da essa versata, l’amministrazione finanziaria, costituendosi, aveva contestato la ragione di parte ricorrente in ordine alla legittimità del rimborso, posto che “il versamento effettuato dalla società risultava tardivo in quanto non era stata versata la maggiorazione di euro 972,44 che avrebbe consentito di riferire il pagamento in discorso all’ulteriore termine stabilito dalla legge, con l’aggiunta, per l’appunto, all’importo-base della predetta maggiorazione” (vd. pag. 4, ricorso); in sostanza, nel giudizio di primo grado la posizione difensiva dell’amministrazione finanziaria aveva avuto unicamente riguardo alla questione della corretta qualificazione del pagamento cioè se fosse da considerarsi un omesso pagamento parziale ovvero un ritardato pagamento, con conseguente necessità di calcolare il quantum della sanzione applicata sul solo importo non versato, pari alla sovratassa dovuta per il ritardo nel pagamento ovvero sull’intero valore dell’importo dovuto; la decisione del giudice di primo grado ha definito la questione in senso parzialmente favorevole alla società, nel senso che ha riconosciuto la legittimità del rimborso, sebbene per un importo che, successivamente, la stessa società ha contestato proponendo appello; è nei limiti di tale delimitazione del thema decidendum, unicamente incentrato, dunque, sulla corretta qualificazione del pagamento effettuato, che si sono pronunciati il giudice di primo grado nonché il giudice del gravame che, chiamato a pronunciare a seguito dell’appello della società, ha ritenuto che l’importo da rimborsare dovesse essere superiore rispetto a quello riconosciuto dal giudice di primo grado; parte ricorrente, con il presente motivo, introduce la diversa questione, non prospettata nel giudizio di primo grado, della illegittimità della richiesta di rimborso in quanto l’importo versato eraconseguenza della definitività della cartella di pagamento con la quale se ne era intimato il pagamento; differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi che sulla questione si sia formato il giudicato interno, in quanto, come detto, la stessa in alcun modo era stata prospettata dinanzi al primo giudice;va osservato che la sussistenza della eventuale definitività della cartella di pagamento in adempimento della quale era stato effettuato il versamento costituiva una eccezione di merito, in quanto consistente nella prospettazione di un fatto impeditivo della legittimità della pretesa, in quanto tale era onere dell’amministrazione finanziaria porlo all’attenzione del giudice di primo in sede di controdeduzioni; né può valere la considerazione difensiva della ricorrente secondo cui, essendo stata la questione prospettata con le controdeduzioni in appello, il giudice del gravame era tenuto a pronunciarsi; la formazione del giudicato interno sulla questione, invero, è di per sé impeditiva della possibilità della devoluzione, per la prima volta, dinanzi al giudice del gravame; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre euro 200,
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