CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale apposta in calce al ricorso, con cui elettivamentedomicilia in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma,Viale dei Bastioni di Michelangelo, n. 5/A.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale assegnataria di ramo d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura specialeestesa a margine del controricorso, rappresentata e difesa dall’Avv.1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022Roberto Iucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28.- Controricorrente-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corted’appello di Roma n. 7603/2017, depositatain data 2 dicembre 2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.La Corte d’appello di Roma con sentenza del 2 dicembre 2017ha accolto solo in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Latinan. 1206/2014, che aveva accolto la domanda di revocatoriafallimentare proposta dalla curatela del fallimento Transinteriorss.r.l. (dichiarato il 6 marzo 2003), dichiarando inefficaci i pagamentie le rimesse solutorie infrannuali per complessivi € 1.028.594,62, aisensi dell’art. 67, secondo comma, l.f., condannando l’istituto dicredito alla restituzione in favore della curatela fallimentare di talesomma. Con l’atto introduttivo del giudizio il fallimento aveva chiestodichiararsi l’inefficacia delle rimesse solutorie per la sommacomplessiva di euro 7.947.475,24, di cui euro 4.332.110,77 relativeal conto n. 15277-38, euro 3.200.510,81 relative al conto n. 239-90, € 413.853,66 relative al conto n. 264-93. Il giudice d’appello,per quel che ancora qui rileva, rigettava il primo motivo di appellodella banca, che aveva dedotto la preclusione della domanda attriceper giudicato “endo fallimentare”, in quanto il giudice delegato avevaammesso al passivo del fallimento la Banca di Roma per il minoreimporto di euro 1.467.504,99, escludendo gli interessi con tassosuperiore al limite legale. La Corte d’appello escludeva la sussistenzadi un giudicato “endo-fallimentare”, in quanto la natura2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022dell’accertamento del diritto di credito nel provvedimento diammissione allo stato passivo non era idonea a produrre un giudicatoassimilabile a quello di cui all’art. 2909 c.c. e, pertanto, preclusivodell’azione revocatoria proposta. Il giudice del gravame reputava,invece, fondato il secondo motivo dell’appello principale della banca,non sussistendo elementi sufficienti a dimostrare la conoscenza dellostato di insolvenza da parte della banca fino al 15 novembre 2002(data di prima pubblicazione dei protesti); in particolare, rilevava chele procedure esecutive mobiliari non erano soggette alle forme dipubblicità previste per quelle immobiliari, e che le risultanze deibilanci di esercizio non denotavano una situazione di grave crisigestionale, anche perché vi era stato un cospicuo finanziamentointervenuto nell’anno 2001; che, inoltre, il bilancio relativoall’esercizio 2001 non era neppure accessibile a terzi prima deldeposito avvenuto nel giugno 2002, e la pubblicazione dei protestiera riferibile alla data del 15 novembre 2005 [2002]. Pertanto, laconoscenza effettiva dell’istituto di credito sullo stato di dissestodella società doveva ritenersi sussistente per il periodo successivo al15 novembre 2002, sicché potevano essere dichiarati inefficaci solole rimesse solutorie successive al 15 novembre 2002, ammontanti acomplessivi euro 45.273,30.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo, illustratoanche con memoria.3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoanche ricorso incidentale e depositando memoria.4. Il fallimento ha resistito con controricorso al ricorsoincidentale.[OSCURATO:PERSONA]:3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/20221.Con l’unico motivo di ricorso principale il fallimento deduce la«violazione o falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. edell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il giudice d’appello, puravendo individuato l’esistenza di plurimi indizi tesi a dimostrare laconoscenza dello stato di insolvenza cui versava la società all’epocadelle rimesse solutorie effettuate dalla stessa in favore della banca,non li ha però esaminati unitariamente. In particolare, il giudiced’appello ha sottolineato la peculiare natura di istituto di credito delcreditore, anche se deve essere caratterizzata dalla presenza diconcreti collegamenti con i sintomi conoscibili dell’insolvenza, qualile notizie di stampa, le risultanze di bilancio, i protesti e le procedureesecutive. La pendenza di procedure esecutive mobiliari,documentate dal certificato del Tribunale di Latina del 9 febbraio2005, non è stata ritenuta rilevante, nonostante la peculiare qualitàprofessionale del creditore. In ordine alle risultanze dei bilanci,emergeva un grave squilibrio finanziario con sostanziali perdite,come risultava dalla relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il finanziamentointervenuto nell’anno 2001 costituiva in realtà la concessione diulteriore credito al debitore e tale circostanza non è di per séinconciliabile con la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore,potendo trovare fondamento nella speranza che quest’ultimo, pereffetto del finanziamento, superi la crisi economica. Il bilancio perl’anno 2001, chiuso in perdita, è stato pubblicato nel giugno 2002,sicché almeno da tale data doveva assurgere a elemento indiziariosignificativo della scientia decotionis. Il giudice d’appello si è limitatoa valutare solo atomisticamente gli elementi prospettati dalfallimento, idonei a provare la conoscenza da parte della banca dellostato di insolvenza. Al contrario, la Corte d’appello avrebbe dovuto4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022valutare nel loro complesso gli indizi, con una valutazione globale, inun rapporto di vicendevole completamento.2. Con unico motivo di ricorso incidentale l’istituto di creditodeduce la «violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e degliarticoli 93,94,95,96,98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4 c.p.c.». Lamotivazione della Corte d’appello, nel respingere il primo motivo digravame della banca, con cui era stata denunciata la preclusione dagiudicato endo-fallimentare delle domande spiegate dalla curatela,sarebbe soltanto apparente; dal tessuto argomentativo dellamotivazione non sarebbe possibile comprendere le ragioni logico-argomentative che hanno portato al rigetto del primo motivo diappello, sul rilievo che l’azione revocatoria instaurata dal fallimentonon è preclusa dal giudicato endo-fallimentare determinatosi aseguito della definitiva ammissione di quel medesimo credito alpassivo del fallimento.2.1. Deve essere esaminato preliminarmente il ricorsoincidentale, in quanto pregiudiziale, per ragioni logiche e giuridiche,rispetto al ricorso principale. È chiaro, infatti, che ove fosse accoltala doglianza incidentale sull’efficacia di giudicato del decreto diammissione al passivo, ostativa all’azione revocatoria, perderebberilievo il ricorso principale della curatela del fallimento.2.2. Deve essere innanzitutto rigettata l’eccezione di tardività delricorso incidentale sollevata dal fallimento; infatti, la difesa dellacuratela evidenzia che la sentenza della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 2 dicembre 2017, è stata notificata dalla Unicreditmediante PEC in data 4 dicembre 2017; sicché, in virtù del principiodella “efficacia bilaterale” della notificazione, il termine di 60 giorniper l’impugnazione dinanzi a questa Corte, anche per la [OSCURATO:SOCIETA],aveva come scadenza il giorno 2 febbraio 2018; il ricorso incidentale,5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022però, è stato notificato unitamente al controricorso mediante PECsolo in data 22 febbraio 2018, quindi tardivamente.L’efficacia della notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 285c.p.c. è, infatti, “bilaterale”, nel senso che i termini decorrono sia peril notificante, sia per il notificato che sia soccombente (Cass.,sez.un., 19 novembre 2007, n. 23829). Il fatto che la notifica siastata effettuata dalla parte soccombente, o dalla parte parzialmentevittoriosa, non comporta acquiescenza (Cass., sez. 2, 6 settembre1994, n. 7672).2.2.1. In realtà, il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ètardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (Impugnazioni incidentali tardive)il quale prevede che “le parti, contro le quali è stata propostaimpugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentaleanche quando per esse è decorso il termine o hanno fattoacquiescenza alla sentenza “.Pertanto, il ricorso incidentale può essere proposto tardivamenteai sensi dell’art. 334 c.p.c.; ovviamente il ricorso incidentale tardivodeve essere notificato alla controparte entro 40 giorni dalla notificadel ricorso principale ai sensi degli articoli 370 e 371 c.p.c.; l’art.370, primo comma, c.p.c. stabilisce che “la parte contro la quale ilricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediantecontroricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro 20giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso”.L’art. 371 c.p.c. (ricorso incidentale) prevede che “la parte di cuiall’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente ilcontroricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessasentenza “.6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022Nella specie, la sentenza d’appello ha dato solo parzialeaccoglimento alla domanda della curatela, sicché entrambe le partisono rimaste parzialmente soccombenti.Pertanto, trova applicazione il principio consolidato di questaCorte in base al quale, poiché l’art. 334 c.p.c. ha lo scopo di renderepossibile alla parte parzialmente soccombente di accettare lasentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dallacontroparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine odella propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata propostaimpugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio anorma dell’art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazioneincidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, nonesistendo alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazioneincidentale tardiva (Cass., sez. 6-2, 23 novembre 2021, n. 36127;Cass., sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5989; Cass., sez. 5, 16 novembre2018, n. 29593; Cass., sez.un., 7 novembre 1989, n. 4640; Cass.,sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6470).Si è poi chiarito ulteriormente che, sulla base del principiodell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva èsempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte levolte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto diinteressi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidaleaveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, siaquando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro ilricorrente principale, sia quando riveste le forme della impugnazioneadesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale,anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrenteprincipale, atteso che, anche nelle cause inscindibili, il suddettointeresse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta,comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022originariamente accettate dal coobbligato solidale (cass., sez.un., 27novembre 2007, n. 24627).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o non, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la scelta di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza per decorsodel termine, rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazionedella sentenza.Si consente dunque l’impugnazione incidentale tardiva, daproporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quandosia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se laparte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentementedal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa eche, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta nelle disposizioni di cuiagli articoli 334,343 e 371 c.p.c. (Cass., 2 luglio 2007, n. 14969;Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483;), dovendosi individuare,quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddettatardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale èdichiarata inammissibile (Cass. sez. 5, 16 novembre 2018, n.29593); infatti, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ovel'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessiderivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestatoacquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nellecause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass.,sez. 1, 16 novembre 2015, n. 23396).3. Quanto al merito, il ricorso incidentale è infondato.3.1. Anzitutto, si rileva che la motivazione della sentenzad’appello è presente, non solo graficamente, ma anche, sia pure inestrema sintesi, nelle argomentazioni logico-argomentative sottesealla decisione. Il giudice d’appello, infatti, ha respinto il primo motivodi gravame proposto dalla banca ritenendo che l’intervenutaammissione al passivo in via definitiva del credito della banca noncostituiva ostacolo alla proposizione da parte della curatela delfallimento dell’azione revocatoria con riferimento alle rimessesolutorie, in assenza di un giudicato assimilabile a quello di cui all’art.2909 c.c. Per la Corte d’appello «non può infatti condividersi quantoaffermato dall’appellante circa la sussistenza di un giudicato endofallimentare. Se infatti è dibattuta in dottrina la naturadell’accertamento del diritto di credito contenuta nel provvedimentodi ammissione allo stato passivo, allo stato dei fatti non puòaffermarsi che il predetto provvedimento sia idoneo a produrre ungiudicato endo-fallimentare assimilabile a quello di cui all’art. 2909c.c. e pertanto preclusivo dell’azione revocatoria proposta».3.2. Si premette, poi, che siamo in presenza di una procedurafallimentare disciplinata dal r.d. n. 267 del 1942 (vecchio rito), primadelle modifiche di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, essendo stato dichiaratoil fallimento il 6 marzo 2003. All’epoca la verifica necessaria dinanzial giudice delegato si concludeva con il decreto di esecutività dellostato passivo ex art. 97 l.f. (come accade anche attualmente),mentre l’opposizione allo stato passivo costituiva un giudizio dicognizione ordinaria che si dipanava prima dinanzi al tribunale e poidavanti la corte d’appello, per transitare successivamente dinanzi9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022alla Corte di cassazione, ex art. 99, ultimo comma, l.f., all’epocavigente.All’epoca non vi era, pertanto, l’esenzione da revocatoria dellerimesse bancarie di cui all’art. 67, terzo comma, lett. b), l.f.3.3. Inoltre, va evidenziato che il credito della banca è statoammesso al passivo ai sensi dell’art. 97 l.f., con decreto del giudicedelegato, come risulta dalla sentenza della Corte di appello(«avverso tale pronuncia proponeva appello l’[OSCURATO:SOCIETA]. deducendo in primo luogo la preclusione da giudicatoendo-fallimentare, conseguente, a suo dire, all’ammissione allo statopassivo dell’istituto di credito»).3.4. Per questa Corte, con riferimento alla disciplina anteriore ald.lgs. n. 5 del 2006, i provvedimenti che, in sede di verificazione deicrediti, vengono adottati dal giudice delegato, anche se non abbianoformato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosagiudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell’ambito dellaprocedura fallimentare (Cass., sez. 1, 15 settembre 2006, n. 19940).Al contrario, l’opposizione avverso i provvedimenti del giudicedelegato, adottati nella fase di verifica necessaria, dà vita ad un veroe proprio giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sullaesistenza o meno del credito, sicché la sentenza che chiudedefinitivamente tale giudizio ha efficacia di cosa giudicata (Cass.,sez. un., 27 luglio 1963, n. 2082).L’art. 96, ultimo comma, l.f., dopo il d.lgs. n. 5 del 2006 ed ild.lgs. n. 169 del 2007, prevede ora che «il decreto che rendeesecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esitodei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini delconcorso», con piena parificazione degli effetti dei provvedimenti delgiudice delegato (fase necessaria) e delle decisioni del tribunale edella Corte di cassazione (fasi eventuali).10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/20224. La questione sollevata dalla banca attiene, dunque, comeribadito nella memoria scritta, alla sussistenza di un giudicatofallimentare «sulle contestazioni postume della validità edell’opponibilità del titolo contrattuale azionato per l’ammissione alpassivo». Si sostiene, dunque, che, una volta ammesso al passivo ilcredito della banca derivante dal saldo di conto corrente, il curatorenon potrebbe instaurare un giudizio di revocatoria fallimentare conriferimento alle rimesse solutorie.5. Invero, si è ritenuto in remoti precedenti di legittimità chel'ammissione definitiva allo stato passivo fallimentare del creditoresiduo risultante, in favore di istituto bancario, da saldo di contocorrente, ancorché effettuata senza riserva di azione revocatoria, diper sé non preclude al curatore del fallimento di promuoveresuccessivamente l'azione revocatoria medesima nei confronti dellesingole partite del conto e, precisamente, dei versamenti delcorrentista fallito, o degli accrediti effettuati in suo favore dallabanca, con il ricavato della vendita di beni o titoli ricevuti in garanzia;versamenti ed accrediti aventi entrambi natura di pagamenti parzialie, quindi, revocabili nei casi e nei modi di cui all'art 67 della leggefallimentare. In dette ipotesi, infatti, l'azione revocatoria, esercitataal fine di ottenere la ricostruzione dell’attivo, attraverso ladeclaratoria di inefficacia di atti compiuti in violazione della parcondicio creditorum, trova i suoi presupposti in fatti estranei ai limitioggettivi del provvedimento decisorio di ammissione al passivo, ilquale si sostanzia esclusivamente nel riconoscimento dellalegittimazione del creditore a partecipare alla distribuzionedell'attivo, per il saldo residuo a suo favore, e, pertanto, non puòspiegare effetto preclusivo in ordine a questioni non decise e noncostituenti premessa indispensabile della decisione. D'altra parte,l'azione revocatoria degli indicati pagamenti, in caso di esito positivo,11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022non comporterebbe alcuna riduzione o compressione delprovvedimento di ammissione al passivo, ma soltanto l'eventualecostituzione, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art 71 dellalegge fallimentare, di un titolo distinto e cronologicamenteposteriore, legittimante un'ulteriore ammissione del creditore alpassivo, per le somme che abbia dovuto restituire alla massa (Cass.,sez. un., 15 aprile 1976, n. 1333; Cass., sez. 1, 3 giugno 1991, n.6237; Cass., sez. 1, 7 giugno 1988, n. 3848).L’art. 71 l.f. è stato abrogato dall’art. 56, primo comma, deld.lgs. n. 5 del 2006, a decorrere dal 16 luglio 2006; nel frattempol’art. 70 l.f., al secondo comma, dopo le modifiche di cui al d.l.35/2005, consente al destinatario della azione revocatoria, in casodi accoglimento della stessa, di essere ammesso al passivo per il suoeventuale credito.5.1. Si è, dunque, chiarito che l'ammissione definitiva allo statopassivo fallimentare del credito risultante dal saldo di conto correntein favore di un istituto bancario, non impedisce (nel caso didecurtazione di somme incassate da quest'ultimo per conto delcorrentista fallito, dopo la chiusura del conto, a parzialesoddisfacimento di detto credito) al curatore del fallimento diesperire l'azione revocatoria per contestare, ai sensi dell'art 67 dellalegge fallimentare, la efficacia dei pagamenti parziali connessi allariscossione di tali somme, poiché, data l'autonomia dei suddettipagamenti rispetto al negozio da cui deriva il credito ammesso,nessun ostacolo deriva all'esperimento dell'azione suindicata dalprovvedimento decisorio di ammissione al passivo di quest'ultimo, e,pertanto, anche se per l'impugnativa del suddetto provvedimento siaintervenuta una sentenza del tribunale fallimentare, questa non puòspiegare effetto preclusivo in ordine a quei pagamenti, che nonconcorrenti alla formazione del conto, ma alla sua successiva12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022parziale estinzione, non costituiscono premessa indispensabile delladecisione (Cass., sez. 1, 4 febbraio 1981, n. 743; più recentemente,tale principio è stato ribadito da Cass., sez. 1, 18 maggio 2005, n.10429, seppure in tema di contratto di somministrazione).6. Questa Corte, a sezioni unite, ha poi chiarito che, quando ilcreditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore aquello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudicedelegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la suavalidità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che ilprovvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesticomporta implicitamente il riconoscimento della compensazionequale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento chedetermina una preclusione endo-fallimentare, che opera in ogniulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopraindicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolodal quale deriva il credito opposto in compensazione (Cass., sez. un.,14 luglio 2010, n. 16508). Nella fattispecie esaminata da questaCorte, a sezioni unite, però, la banca si era insinuata al passivochiedendo l’ammissione del proprio credito «previa detrazionedell’importo dei detti mandati», quindi «in misura ridotta per effettodella dedotta compensazione», deducendo dunque lacompensazione. È chiaro che, una volta presentata la domanda diinsinuazione al passivo per un importo depurato degli accrediti percompensazione, dopo la relativa ammissione dei termini richiesti,divenuta definitiva, a seguito di emissione del decreto di esecutivitàdello stato passivo, ne scaturiva l’efficacia preclusiva rispettoall’azione revocatoria della curatela avente ad oggetto proprio gliaccrediti sopraindicati, già oggetto di compensazione.7. La giurisprudenza successiva si è mossa nel solco tracciatodalla pronuncia a sezioni unite del 2010, affermando che, quando il13 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore aquello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudicedelegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la suavalidità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che ilprovvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesticomporta implicitamente il riconoscimento della compensazionequale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento chedetermina una preclusione endofallimentare, che opera in ogniulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopraindicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolodal quale deriva il credito opposto in compensazione (Cass., sez. 1,31 ottobre 2016, n. 22044, per la quale una volta che il creditore siè insinuato al passivo, deducendo la compensazione di un suo creditocon un debito verso la massa relativo al prezzo di compravendita diun autotreno, mai pagato, il curatore non può poi agire in revocatoriaper l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato a prezzo vileex art., 67, primo comma, l.f.). Nella stessa direzione si è mossa lagiurisprudenza successiva, affermandosi che al curatore fallimentarenon è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibilealla massa una causa di prelazione (nella specie, ipoteca), in forzadella quale un determinato credito sia stato già definitivamenteammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopodi modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rangochirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questoeffetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello statopassivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 ss. leggefall.; il curatore, quindi, stante la forza di giudicato endo-fallimentare, da attribuire al decreto che rende esecutivo lo statopassivo, può chiedere la revocazione del credito ammesso ai sensidell'art. 102 legge fall., ma non agire in via ordinaria per rimettere14 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o loconnotano (Cass., sez. 1, 26 luglio 2012, n. 13289, anche Cass.,sez. 1, 19 novembre 1997, n. 11495; Cass., sez. 1, 21 novembre1997, n. 11642; Cass., sez. 1, 4 settembre 2013, n. 20222, per cuiil curatore fallimentare non può agire in revocatoria per far dichiarareinopponibile alla massa l’intervenuta risoluzione di diritto di uncontratto di leasing relativo ad un macchinario allorquando, in sededi accertamento del passivo, sia stata già definitivamente accolta ladomanda di rivendica del bene oggetto del menzionato contrattoavanzata al terzo acquirente; anche Cass., sez. , 8 marzo 2013, n.5840, per cui, una volta divenuto definitivo il provvedimento diammissione allo stato passivo, è precluso l’accertamento dellainopponibilità alla procedura concorsuale dei crediti ceduti sulpresupposto dell’asserita carenza di data certa delle anticipazioni;Cass., sez. 1, 4 settembre 2004, n. 17888; Cass., sez. 1, 8 luglio2004, n. 12548).8. Nella fattispecie in esame, invece, l’istituto di credito non hain alcun modo allegato che le rimesse solutorie fossero state giàdedotte nell’ambito del rapporto di conto corrente (con una sorta dicompensazione “implicita” o “sostanziale”), che abbia determinatopoi l’ammissione al passivo del credito.Il ricorso incidentale, dunque, per le ragioni suindicate, èinfondato.9. L’unico motivo del ricorso principale è anch’esso infondato.9.1. Invero, il giudice d’appello, con congrua ed analiticamotivazione, ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo, ossiala conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice daparte della società convenuta ai sensi dell'art. 67 comma 2 ° l.f., masolo a decorrere dal 15 novembre 2002, riducendo, quindi, l’importo15 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022delle rimesse solutorie dichiarate inefficaci da € 1.028.594,62 ad €45.273,30.Il fallimento intende, invece, censurare la motivazione delladecisione, procedendo ad una nuova valutazione -non consentita insede di legittimità- degli elementi istruttori, tentando di dimostrarela scientia decotionis da parte della banca prima del 15 novembre2002, in quanto il periodo sospetto, trattandosi di fallimentodichiarato il 6 marzo 2002, si spinge sino al 6 marzo 2002 (un annoper il pagamento di debiti ex art. 67, secondo comma, l.f., nellaversione anteriore al d.l. 35/2005).9.2. Del resto la censura è stata articolata come violazione dilegge, invocando gli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’art. 67 l.f., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma sostanzialmentechiedendo una rivalutazione degli elementi istruttori.Non è stato denunciato alcun vizio di motivazione, con deduzionedi omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., come declinato dopo il d.l. 83/2012, in vigore per le sentenzepubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.9.3. Nella specie, il giudice d’appello ha preso in considerazionetutti i dati emergenti dagli elementi istruttori; in particolare, ha datodi pubblicità delle stesse, né, del resto, alcuna esecuzione mobiliareera stata promossa proprio dall’istituto di credito («tali procedurenon potevano essere conosciute dall’istituto di credito, non essendosoggette alle forme di pubblicità previste per le procedureimmobiliari»); ha dato atto anche che le procedure esecutivemobiliari erano state «quasi tutte estinte o non iscritte a ruolo», adeccezione di una che «risulta definita con provvedimento diassegnazione»; ha evidenziato che dai bilanci di esercizio nonrisultava una situazione di «grave crisi gestionale»; ha fatto16 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022riferimento ad un «cospicuo finanziamento intervenuto nell’anno2011»; ha menzionato l’esistenza di protesti, dovendosi però«limitare tale effettiva conoscenza solo al periodo successivo al15/11/2005» [rectius 15.11.2002] «risultando la pubblicazione diprotesti riferibile a tale data»; ha attribuito «efficacia indiziaria» intal senso alle sole rimesse successive al 15/11/2002, cheammontano a complessivi euro 45.273,30; ha fatto riferimento allacircostanza che la società appellante era un istituto di credito.9.4 Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in temadi prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi: inprimo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognunodegli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi dirilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente,rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentinouna positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessivadi tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi sianoconcordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta concertezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass.,sez. 1, 12 novembre 2019, n. 29257; Cass., 13 ottobre 2005, n.19894; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390). Tale valutazione, siaspecifica che globale, risulta pienamente effettuata dal giudiced’appello.10. Inammissibili, infine, sia perché non correlate ad unadenuncia di omesso esame di fatti materiali decisivi e discussi dalleparti, sia perché del tutto generiche, sono le indicazioni in ricorso ditalune circostanze (che, a decorrere dal 2001, erano state iniziate14 procedure esecutive, che erano stati elevati numerosi protesti,alcuni anche presso la Banca di Roma, che il risultato del bilancio per17 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018Numero registro generale 3678/2018Numero sezionale 2087/2022Numero di raccolta generale 17729/2022Data pubblicazione 31/05/2022l’anno 2001, sia pure pubblicato nel mese di giugno 2002,presentava una «evidente perdita») non evidenziate nelprovvedimento impugnato, prive peraltro delle precisazioni,necessarie in tal caso, circa la loro tempestiva allegazione nelgiudizio di merito.11. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensateintegralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiarainteramente compensate tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2022Il PresidenteAndrea Scaldaferri18 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 3678/2018