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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 16625/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 98 - ANGRI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) iscritto nel REGINDE che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7046/2018depositata il 30/08/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA]Agostino della somma di € 344,00 a titolo di oneri condominiali. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel contraddittorio con il Condominio, accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace sulla base di due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto il mezzo di impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità è l’appello a motivi limitati.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui alD.Lgs n.40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dalgiudice di pace nell'ambito del limite della suagiurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c. , comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti allagiurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito da Cassazione civile sez.

VI, 13/03/2013, n.6410, Cassazione civile sez.

VI, 17/11/2017, n.27356 e Cass. 31152/2017).

Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.

Lo stesso ricorrente, consapevole dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha chiesto in memoria la compensazione delle spese di lite per novità della questione.

La richiesta non può trovare accoglimento, poich é al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 26.2.2019, la giurisprudenza era ormai consolidata nell’affermare l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, come risulta dai precedenti richiamati in motivazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 00,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 98 - ANGRI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) iscritto nel REGINDE che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7046/2018depositata il 30/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA]Agostino della somma di € 344,00 a titolo di oneri condominiali. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, nel contraddittorio con il Condominio, accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo opposto. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace sulla base di due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto il mezzo di impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità è l’appello a motivi limitati. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui alD.Lgs n.40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dalgiudice di pace nell'ambito del limite della suagiurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c. , comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti allagiurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito da Cassazione civile sez. VI, 13/03/2013, n.6410, Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27356 e Cass. 31152/2017). Consegue da tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio presta convinta adesione, che la sentenza del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello. Lo stesso ricorrente, consapevole dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha chiesto in memoria la compensazione delle spese di lite per novità della questione. La richiesta non può trovare accoglimento, poich é al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 26.2.2019, la giurisprudenza era ormai consolidata nell’affermare l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, come risulta dai precedenti richiamati in motivazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 00,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassaz
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