CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 05907/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 202/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 17924/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5907/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 31 marzo 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 8.333 di multa, con confisca dell'arma e applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 697 cod. pen. e 648 cod. pen., commessi o accertati il 27 gennaio 2025. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la carenza e illogicità della motivazione, per avere il giudice omesso di valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti, benché tale onere sussista anche nell'applicazione del rito del patteggiamento, e di dare poi adeguata motivazione della sua valutazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Il giudice avrebbe dovuto motivare sull'esistenza della fattispecie in contestazione e sul mancato inquadramento del fatto nella fattispecie più grave, mentre si è limitato ad affermare la congruità della pena concordata, addirittura motivando la non gravità e pericolosità del reato stesso. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione accessoria. Il giudice ha omesso del tutto di motivare l'obbligatorietà della sua applicazione, e si è limitato a dare conto di tale applicazione nel dispositivo. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, quanto ai primi due motivi, mentre deve essere accolta, sia pure per ragioni diverse, la doglianza contenuta nel terzo motivo. 2. Il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, in quanto prospetta una questione ammissibile, nonostante la sentenza impugnata sia stata emessa secondo il rito del patteggiamento, ma infondata. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice, della corretta qualificazione giuridica del fatto, affermando che «la lettura del capo d'imputazione e l'analisi della condotta contestata all'imputato deporrebbe per una diversa qualificazione giuridica del fatto»: il giudice però, sia pure con una motivazione sintetica, ha valutato la corretta qualificazione giuridica dei fatti, riportando tale valutazione nel corpo della sentenza. Il ricorso, peraltro, non è sul punto sufficientemente specifico in quanto il ricorrente, oltre a lamentare una insussistente mancanza di motivazione, si limita ad affermare l'erroneità della qualificazione giuridica, senza neppure specificare a quale dei quattro reati contestati si riferisca la sua doglianza, e quale sarebbe l'errore commesso ovvero la diversa qualificazione a suo parere corretta. Il motivo di ricorso, nel suo complesso, deve perciò essere rigettato. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, nonché manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta un carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo D), e alla sua omessa valutazione quale reato più grave. Il ricorso in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, però, come ricordato al paragrafo precedente, è ammissibile nelle sole ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Pertanto è inammissibile il motivo di ricorso che contesti l'omessa valutazione della sussistenza di un reato, ovvero la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). Anche il motivo di ricorso che contesti la pena irrogata, per ragioni diverse dalla sua illegalità, è inammissibile, né è ammissibile la contestazione circa la scelta del reato più grave, in caso di applicazione dell'istituto della continuazione. Dalla lettura dei capi di imputazione, peraltro, emerge la astratta configurabilità del reato di ricettazione contestato al capo D), nel caso di ricezione da terzi di un'arma da sparo da ritenersi clandestina perché avente il numero di matricola alterato, trattandosi di un'ipotesi di acquisto o ricezione di cosa provento di reato (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868). Anche l'indicazione del reato di cui al capo B) quale quello più grave appare corretta, in quanto esso è punito con una pena detentiva identica a quella prevista per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ma con una pena pecuniaria più elevata. 4. Anche il terzo motivo di ricorso, nella formulazione del ricorrente, sarebbe inammissibile. Il ricorrente, infatti, lamenta l'omessa motivazione della sentenza circa l'obbligatorietà dell'applicazione della sanzione accessoria, mentre il giudice ha affermato tale obbligatorietà, ricordando che le parti hanno chiesto irrogarsi una pena complessiva superiore ai due anni, e quindi richiamando il disposto di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'esclusione dell'applicazione delle pene accessorie solo quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. Deve però prendersi atto che l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. è avvenuta contra legem. Il giudice ha ritenuto applicabile tale sanzione perché il ricorrente è stato condannato alla pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione, ed euro 8.333 di multa: tale pena, però, è quella irrogata complessivamente per i quattro reati contestati, ritenuti uniti in continuazione, mentre, secondo il consolidato principio di questa Corte, «Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione» (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 03; Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269425). Nel presente caso, la pena irrogata per il reato-base è pari a due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.500 di multa, aumentata di due terzi per la recidiva, fino a quella di tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 7.500 di multa. Tale pena, però, dopo l'aumento per la continuazione, è stata ridotta di un terzo per la scelta del rito: l'entità della riduzione è facilmente calcolabile sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza, nonostante un piccolo errore di calcolo, che ha portato all'esclusione di un aumento di venti giorni di reclusione, da ridurre di un terzo. La pena di fatto applicata, per il solo reato-base, è pertanto pari a due anni, sette mesi e tre giorni di reclusione ed euro 5.000 di multa, inferiore al limite per l'applicazione, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Deve pertanto applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «L'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. (Fattispecie relativa ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata sulla base della pena individuata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché sulla base della pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione)» (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 276320). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere di fatto accolto con riferimento all'erroneità dell'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dovendo tale statuizione essere dichiarata illegale. Tale pena deve, perciò, essere eliminata da questa Corte, annullando senza rinvio la sentenza, in parte qua. Risulta applicabile, infatti, il disposto dell'art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato emesso un provvedimento che, per la parte indicata, non è consentito dalla legge, ed essendo tale parte eliminabile senza la necessità di una nuova decisione da parte del giudice di merito. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]