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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08862/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ZEQIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, o l'eccesso colposo nella legittima difesa - non contiene compiute censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di enunciati assertivi (volti a compendiare le risultanze processuali) senza addurre ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione di ricorso in ordine alla sussistenza dell'aggravante delle commissione del fatto da parte di più persone riunite - poiché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - a fronte del medesimo ordine di doglianze prospettato con l'atto di appello - ha indicato le testimonianze dalle quali ha tratto che il Martinaj e il suo coimputato, almeno in una fase dell'aggressione, hanno picchiato insieme la persona offesa, affermazione rispetto alla quale non è stato neppure addotto il travisamento della prova ma prospettata (peraltro in maniera incerta) una diversa ricostruzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ZEQIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, o l'eccesso colposo nella legittima difesa - non contiene compiute censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di enunciati assertivi (volti a compendiare le risultanze processuali) senza addurre ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione di ricorso in ordine alla sussistenza dell'aggravante delle commissione del fatto da parte di più persone riunite - poiché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - a fronte del medesimo ordine di doglianze prospettato con l'atto di appello - ha indicato le testimonianze dalle quali ha tratto che il Martinaj e il suo coimputato, almeno in una fase dell'aggressione, hanno picchiato insieme la persona offesa, affermazione rispetto alla quale non è stato neppure addotto il travisamento della prova ma prospettata (peraltro in maniera incerta) una diversa ricostruzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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