CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troTOTARO ILARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 803/2017 depo-sitata il 31/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25927/2018Numero sezionale 2565/2025Numero di raccolta generale 13051/2026Data pubblicazione 06/05/2026La controversia trae origine dalla successione di [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 26 febbraio 1965. Il defunto lasciava la moglie,[OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta il 19 ottobre 1982) e quattro figli:Giovanni (poi deceduto il 15 febbraio 1983), Salvatore, Carmelo eAnna. Con testamento pubblico del 29 aprile 1964, Vito avevanuda proprietà di un locale commerciale, lasciando il resto delpatrimonio in parti uguali ai quattro figli, con usufrutto generale infavore della moglie. Lo stesso giorno, con atto separato, egli avevadonato al figlio Giovanni l'area soprastante il primo piano di unimmobile a Lecce.Nel 1985, Salvatore, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] convenivano,dinanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], vedova delfratello Giovanni, chiedendo la ripartizione dei canoni di locazionedi un appartamento al secondo piano dello stabile di [OSCURATO:PERSONA](individuato come ‘M’). [OSCURATO:PERSONA] si opponeva,sostenendo che l'appartamento ‘M’ fosse di proprietà esclusiva deldefunto marito e domandava in via riconvenzionale il rendiconto.Nel 1991, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi figli convenivano in giudiziogli altri coeredi per lo scioglimento della comunione, chiedendo chel'appartamento ‘M’ fosse escluso.I due giudizi venivano riuniti. Il Tribunale di Lecce, con sentenzanon definitiva, accoglieva la domanda di usucapionedell'appartamento ‘M’ in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].Avverso questa sentenza, gli altri coeredi formulavano riserva diappello. Con la sentenza definitiva, il Tribunale approvava ilprogetto di divisione escludendo l'immobile ‘M’.La Corte di appello di Lecce, adita con l'appello principale deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] e con l'appello incidentale degli altricoeredi, ha riformato la decisione di primo grado: ha accoltol'appello incidentale; ha rigettato la domanda di usucapione,2 di 4Numero registro generale 25927/2018Numero sezionale 2565/2025ricomprendendo l'immobile ‘M’ nell'asse ereditario; ha rigettatoNumero di raccolta generale 13051/2026l'appello principale e approvato un nuovo progetto di divisDiaotan peub bclihcaezio ne 06/05/2026tiene conto dell'inclusione di detto immobile.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Totaro con nove motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA],Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con atto depositato il 17/10/2025 le parti hanno chiesto didichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazionedelle spese per aver definito la loro controversia con un atto ditransazione del 23 dicembre 2024, depositato in atti. L'intesa hatrovato esecuzione con un successivo atto di compravendita del 9gennaio 2025, anch'esso prodotto in giudizio.2. - È da pronunciare la cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese tra le parti, conformemente aiprecedenti di questa Corte. Per un’argomentazione esauriente suiprofili processuali coinvolti dalla cessazione della materia delcontendere sul presupposto di un accordo negoziale tra le parti,sopravvenuto al deposito del ricorso per cassazione, si rinvia (sullabase dell’art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.) a Cass. n. 30728/2019,paragrafo 13.2. e seguenti delle ragioni della decisione, p. 9-11,dato che si è accertata la corrispondenza tra il caso attuale e i trattirilevanti di quello sotteso al precedente citato.L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che ponea carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovaapplicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quantotale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,3 di 4Numero registro generale 25927/2018Numero sezionale 2565/2025pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3,Numero di raccolta generale 13051/2026Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere concompensazione delle spese processuali tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI4 di 4