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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27969/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per difetto di prova sulla detenzione dello stupefacente a fini di cessione a terzi) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.).

Nel caso di specie, va in particolare osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte ha escluso la destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizione personale, dando conto della suddivisione in dosi, del quantitativo di hashish rinvenuto (da cui era possibile ricavare 97 d.m.s.), delle circostanze di tempo e luogo del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per difetto di prova sulla detenzione dello stupefacente a fini di cessione a terzi) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.). Nel caso di specie, va in particolare osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte ha escluso la destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizione personale, dando conto della suddivisione in dosi, del quantitativo di hashish rinvenuto (da cui era possibile ricavare 97 d.m.s.), delle circostanze di tempo e luogo del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27969/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris