CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 47646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 26/04/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 04/03/2020 del Tribunale di Cuneo, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento aggravato (capo A dell'imputazione) e di minaccia aggravata (capo B dell'imputazione). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato ove si consideri che, per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come è avvenuto nella specie (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità: della pena base di otto mesi N. di reclusione per il più grave reato di danneggiamento, pena di poco superiore al minimo edittale, rispetto alla gravità della condotta, in quanto la minaccia era stata posta in essere mediante l'uso di un coltello, al dolo dell'imputato, la cui azione criminosa era durata per un apprezzabile lasso di tempo, e alla sua capacità di delinquere, essendo il Galotti gravato da numerosi precedenti penali: dell'aumento di pena di un mese di reclusione per la continuazione, aumento inferiore al minimo legale previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., per il caso di applicazione, come nella specie, della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C