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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A SECCIA che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa emessa dal Tribunale di Novara in data 23 maggio 2015, irrevocabile il 13 gennaio 2014.

A ragione della decisione osserva il giudicante che la condannata, così come previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., nel quinquennio successivo alla data del passaggio in giudicato della sentenza ha commesso ulteriori delitti, dal 20 luglio al 7 agosto 2017, per i quali ha riportato condanna alla pena detentiva con sentenza irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2018, divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2019.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che il reato oggetto della sentenza di applicazione pena del Tribunale di Novara prima della disposta revoca della sospensione condizionale della pena si era già estinto ipso iure essendo decorsi cinque anni dall'irrevocabilità della pronuncia, a nulla rilevando che l'estinzione non fosse stata dichiarata dal giudice dell'esecuzione su richiesta del condannato ai sensi dell'art.676 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato

1. Come ricordato dal ricorrente, l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (da ultimo, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02).

E' corretta pure l'affermazione che l'estinzione del reato, una volta verificatasi, impedisce di revocare la sospensione condizionale anche se si accerti, successivamente alla sua declaratoria, che il soggetto nel quinquennio, decorrente dalla data della sentenza irrevocabile di patteggiamento, abbia commesso un ulteriore delitto (Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga.

Rv. 268994 - 01; Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Pg c/ Lacchini, Rv. 276201 - 01).

Va aggiunto che in tanto l'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. impedisce la revoca del beneficio della pena sopra concesso con la sentenza di applicazione della pena, in quanto sussistano tutte condizioni previste per la produzione automatica di tale effetto ossia che il condannato nel termine indicato, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), non commetta un nuovo reato.

Tale ultima circostanza pregiudica la produzione dell'effetto estintivo a prescindere dalla data in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che accerta il nuovo reato e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753; Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642 che hanno precisato la necessità, ai fini dell'effetto estintivo, dell'irrevocabilità della sentenza non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" in forza del principio costituzionale, enunciato nell'art. 27, comma secondo, Cost., di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva, un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame)

2. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai richiamati principi perché, pur senza esplicitarlo, ha considerato non prodottosi l'effetto estintivo di cui all'art. 445 comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di applicazione della pena del 23 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2014 perché la condannata nel termine dì cinque anni da quest'ultima data- esattamente tra il 20 luglio ed il 7 agosto 2017 - aveva commesso ulteriori reati accertati con sentenza irrevocabile.

Non essendosi prodotto l'effetto estintivo, il Tribunale, rilevata la peraltro incontestata sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 168, comma 1 num. 1) cod. pen.), ha legittimamente disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A SECCIA che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa emessa dal Tribunale di Novara in data 23 maggio 2015, irrevocabile il 13 gennaio 2014. A ragione della decisione osserva il giudicante che la condannata, così come previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., nel quinquennio successivo alla data del passaggio in giudicato della sentenza ha commesso ulteriori delitti, dal 20 luglio al 7 agosto 2017, per i quali ha riportato condanna alla pena detentiva con sentenza irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2018, divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2019. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il reato oggetto della sentenza di applicazione pena del Tribunale di Novara prima della disposta revoca della sospensione condizionale della pena si era già estinto ipso iure essendo decorsi cinque anni dall'irrevocabilità della pronuncia, a nulla rilevando che l'estinzione non fosse stata dichiarata dal giudice dell'esecuzione su richiesta del condannato ai sensi dell'art.676 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. Come ricordato dal ricorrente, l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (da ultimo, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02). E' corretta pure l'affermazione che l'estinzione del reato, una volta verificatasi, impedisce di revocare la sospensione condizionale anche se si accerti, successivamente alla sua declaratoria, che il soggetto nel quinquennio, decorrente dalla data della sentenza irrevocabile di patteggiamento, abbia commesso un ulteriore delitto (Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga. Rv. 268994 - 01; Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Pg c/ Lacchini, Rv. 276201 - 01). Va aggiunto che in tanto l'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. impedisce la revoca del beneficio della pena sopra concesso con la sentenza di applicazione della pena, in quanto sussistano tutte condizioni previste per la produzione automatica di tale effetto ossia che il condannato nel termine indicato, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), non commetta un nuovo reato. Tale ultima circostanza pregiudica la produzione dell'effetto estintivo a prescindere dalla data in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che accerta il nuovo reato e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753; Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642 che hanno precisato la necessità, ai fini dell'effetto estintivo, dell'irrevocabilità della sentenza non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" in forza del principio costituzionale, enunciato nell'art. 27, comma secondo, Cost., di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva, un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame) 2. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai richiamati principi perché, pur senza esplicitarlo, ha considerato non prodottosi l'effetto estintivo di cui all'art. 445 comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di applicazione della pena del 23 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2014 perché la condannata nel termine dì cinque anni da quest'ultima data- esattamente tra il 20 luglio ed il 7 agosto 2017 - aveva commesso ulteriori reati accertati con sentenza irrevocabile. Non essendosi prodotto l'effetto estintivo, il Tribunale, rilevata la peraltro incontestata sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 168, comma 1 num. 1) cod. pen.), ha legittimamente disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc
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