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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40344/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti alle omissioni motivazionali in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione non appaiono manifestamente infondati né inammissibili per altre ragioni; considerato, conseguentemente, che va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, nonostante le sospensioni per legittimo impedimento e per 'sospensione COVID' per un periodo complessivamente superiore ai 200 giorni, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio' P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 4 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti alle omissioni motivazionali in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione non appaiono manifestamente infondati né inammissibili per altre ragioni; considerato, conseguentemente, che va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, nonostante le sospensioni per legittimo impedimento e per 'sospensione COVID' per un periodo complessivamente superiore ai 200 giorni, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio' P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris