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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 1965

Cassazione n. 24400/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo stradale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni personali stradali gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guida di un autocarro con rimorchio, mentre percorreva la tangenziale sud di Torino, direzione Milano, per colpa generica, caratterizzata dall'essersi distratto alla guida al fine di prelevare una bottiglia di acqua, e per colpa specifica, consistita nel non aver mantenuto, in violazione dell'art. 149 cod. strada, le distanze di sicurezza tali da assicurare l'arresto tempestivo ed evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva e nel non aver adeguato la velocità alle condizioni di tempo e di luogo della strada, scarsamente illuminata a causa dell'orario (ore 21 e 35 circa del 20 ottobre 2019) e con fondo bagnato per la lieve pioggia in atto, tamponava la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], con a bordo [OSCURATO:PERSONA], costringendola ad invadere la corsia di sorpasso, dove stava sopraggiungendo la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, per evitare la [OSCURATO:PERSONA], sterzava bruscamente a destra, perdendo il controllo del veicolo ed andando ad urtare contro il new jersey in cemento posto a margine sinistro della carreggiata. .MmA'Aj24/1.1.

Con sentenza in data 13 giugno 2024, la Quarta Sezione'kli questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo di ricorso.

Innanzitutto, i giudici di secondo grado, ritenendo che l'autocarro guidato dall'imputato procedesse a una velocità non risultata adeguata al contesto e al tipo di strada che stava percorrendo, in quanto caratterizzata da fondo bagnato a causa della pioggia e da «scarsa/limitata visibilità per l'orario notturno», non avevano indicato il dato necessario per l'accertamento della condotta non cautelare, ovvero la velocità che risultava ex ante adeguata nel caso specifico (la velocità c.d.

«prudenziale»), e finendo con il sovrapporre al piano dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell'accertamento del nesso causale della colpa (c.d.

«causalità della colpa»).

In secondo luogo, per i giudici di merito, l'inadeguata velocità avrebbe comportato la conseguente violazione di altra specifica norma cautelare, quella di cui all'art. 149 cod. strada, non avendo l'imputato rispettato, sempre in considerazioni delle evidenziate circostanze della guida, le distanze di sicurezza, senza però poter rilevare, dall'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, il dato necessario per l'accertamento della condotta non cautelare, ovvero la distanza che risultava ex ante adeguata nel caso specifico 2(la distanza c.d.

«prudenziale»), finendo ancora una volta con il sovrapporre al piano dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell'accertamento del nesso causale della colpa.

In terzo luogo, l'illogicità dell'iter motivazionale era resa ulteriormente manifesta dal fatto che il giudice di merito poneva come accertato, pur non evidenziandone i sottesi elementi probatori, che la vettura tamponata stesse procedendo, nelle descritte condizioni della guida, con le luci posteriori non azionate, ritenendo tale circostanza non rilevante, senza considerare che l'obbligo di mantenere una distanza prudenziale presuppone la visibilità del veicolo anteriore.

In quarto luogo, la Corte territoriale, muovendo dal verbale di accertamenti urgenti agli atti, nel quale si darebbe atto che «...l'utilizzo di cinture di sicurezza non viene accertato», finiva con il mutare l'assenza di elementi deponenti per l'uso del dispositivo nell'assenza di prova del mancato uso dello stesso, con palese inversione logica, neppure giustificata da apprezzamenti tecnici o dichiarativi.

1.2. Con sentenza in data 8 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha affermato che la velocità di marcia, pari a circa 80-85 km/h, tenuta da [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, oltre a superare il limite di velocità massima sulle autostrade di 80 km/h per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, era inadeguata alle condizioni ambientali in cui l'imputato si trovava a guidare il proprio veicolo (orario serale, scarsa illuminazione, visuale limitata, violento temporale).

La Corte distrettuale ha poi ritenuto che fosse stata disattesa la regola cautelare di cui all'art. 149 cod. strada, individuando in 56 metri lo spazio di arresto del veicolo condotto dal ricorrente, marciante a 80 km/h, ed affermando che, in ragione dello spazio di visibilità massimo a disposizione, pari a 20 metri come dichiarato dallo stesso imputato, nonché del carico del veicolo, incidente sullo spazio di frenata, una velocità di marcia inferiore avrebbe sicuramente consentito l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza.

La Corte territoriale ha ancora affermato che l'assenza di luci posteriori della [OSCURATO:PERSONA] era stata constatata dagli operanti dopo l'impatto, a causa del quale le luci posteriori erano state distrutte, mentre l'imputato aveva riferito delle luci posteriori , spente solo in sede di interrogatorio, al plausibile fine di ridimensionare la propria responsabilità; in ogni caso, ha richiamato il principio della responsabilità dell'utente della strada comprensiva anche del 3comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità.

La Corte di appello, infine, ha dato atto della mancanza di elementi che inducessero a ritenere che la persona offesa viaggiasse priva di cinture di sicurezza, ritenendo che la natura e il grado delle lesioni riportate non avvaloravano la tesi del concorso di colpa, essendosi il consulente tecnico di parte limitato a formulare l'assenza della cintura in termini meramente possibilistici.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 140, 142 e 149 cod. strada, nonché vizio della motivazione in riferimento alla elusione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento.

Deduce la difesa che, in tema di velocità e distanza (sia di marcia che prudenziale), la sentenza impugnata aveva effettuato calcoli teorici, fondati esclusivamente sulle generiche indicazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio, e facendo ricorso a mere congetture, sfornite di fondamento empirico, dando per assodate regole generali, non contestualizzate alle caratteristiche dei mezzi coinvolti, del fondo stradale dell'effettiva visibilità.

Quanto alle luci posteriori del veicolo tamponato non azionate, la Corte di appello non si era confrontata con la regola secondo cui "l'obbligo di mantenere una distanza prudenziale presuppone la visibilità del veicolo anteriore", affermando che i fari posteriori dell'auto, prima del tamponamento, erano regolarmente funzionanti e che, in ogni caso, la circostanza che la persona offesa stesse viaggiando a fari spenti sarebbe rientrata nel limite della prevedibilità, senza chiarire sulla base di quali circostanze il ricorrente avrebbe dovuto attendersi che davanti a lui circolasse a bassissima velocità o che fosse fermo un veicolo senza luci accese e/o funzionanti, potendo essere oggetto di verosimile aspettativa, al più, la presenza di altre autovetture sulla carreggiata a velocità ridotta.

La distanza di sicurezza dal veicolo che precede deve essere calcolata in previsione della marcia dei veicoli, non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale un veicolo a fari spenti, in tal caso non venendo in questione l'osservanza delle distanze di sicurezza, ma la circostanza che il conducente del veicolo sopraggiungente non si fosse avveduto dell'ostacolo, circostanza che, a e214seconda dei casi, può essere o nomt ddebitata a sua responsabilità. i 4Peraltro, eccepisce la difesa travisamento per invenzione, poiché la Corte territoriale aveva fatto ripetutamente riferimento alla sussistenza di un violento temporale in atto al momento del sinistro, mentre invece dal prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti redatto dalla Polizia stradale risultava semplicemente una lieve pioggia in atto.

2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in riferimento alla valutazione della circostanza che la vittima indossasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro, ed erroneo diniego della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

Richiama la difesa il terzo motivo dell'atto di appello del 27/09/2021, dove era stato dedotto che il consulente tecnico della difesa aveva evidenziato diversi indici logicamente sintomatici del fatto che la persona offesa non indossasse la cintura di sicurezza (assenza sul corpo di traumatismi tipici del passaggio delle cinture e presenza invece di lesività derivanti dall'impatto con parabrezza e volante), ma la Corte di appello aveva illegittimamente valutato, come prova a carico, l'impossibilità oggettiva di dimostrare una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna, trattandosi di dati non accertati e non accertabili ed avendo la difesa evidenziato elementi concreti tali da sostenere che la vittima non fosse munita di cintura al momento del sinistro.

L'omesso utilizzo di dispositivi minimi di sicurezza da parte della vittima rappresentava un fattore esterno rilevante sul piano della sequenza causale dell'evento colposo, senza il quale quest'ultimo non si sarebbe verificato, con esiti così gravi per il conducente.

2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 218 cod. strada, relativamente alla durata della sospensione della patente di guida, nonché mancanza di adeguata motivazione sul punto.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale, limitandosi a richiamare la sospensione della patente di guida per un anno, aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla valutazione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, necessaria trattandosi di sospensione della patente determinata in misura significativamente non minimale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla omessa conformazione ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente n. 34383 del 13/06/2024, 5in tema di velocità e distanza di sicurezza, nonché sul mancato azionamento delle luci posteriori del veicolo tamponato, è infondato.

1.1. Va, in premessa, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

1.2. Tanto premesso, con riferimento alla prima censura, la Corte di merito ha esaustivamente spiegato come la velocità di marcia tenuta dall'autocarro con rimorchio, secondo le indicazioni fornite dallo stesso conducente - 80/85 km/h circa -, fosse inadeguata, sia perché quantomeno pari al massimo della velocità consentita per il predetto veicolo in condizioni di guida ottimali, sia perché non consona alle condizioni ambientali (orario serale, scarsa illuminazione presente, visuale assolutamente limitata e pioggia in atto), specie per la pioggia, tale da non permettere una visuale superiore a venti metri, sicchè lo spazio di arresto calcolato dalla Corte territoriale in 56 metri, in funzione della velocità di marcia dichiarata, non era tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza e, quindi, tale da assicurare l'arresto del veicolo entro lo spazio di visibilità massimo a disposizione.

1.3. Quanto alle luci posteriori del veicolo tamponato, la Corte di appello ha chiarito che la circostanza che il veicolo tamponato procedesse con le luci 6posteriori spente non trovava riscontro negli atti acquisiti, poiché l'assenza di luci, nella descrizione fattane dagli operanti, era riferita ad un momento solo successivo all'impatto che aveva distrutto le luci posteriori dell'auto tamponata, mentre l'imputato, nella immediatezza, non aveva dichiarato nulla a proposito del mancato azionamento delle luci di posizione del veicolo tamponato, per poi dichiarare tale circostanza solo in sede di interrogatorio.

Per cui la Corte di merito conclude, per un verso, ritenendo maggiormente plausibile che la dichiarazione circa il mancato azionamento delle luci di posizione da parte della persona offesa, resa in sede di interrogatorio dall'imputato, fosse finalizzata ad un ridimensionamento della propria responsabilità, e, per altro verso, richiamando, in ogni caso, il principio della responsabilità anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientrante nel limite della prevedibilità.

Ora, il ricorrente si dilunga sulla ragionevole mancanza di prevedibilità che davanti a lui marciasse un veicolo a bassissima velocità, o addirittura fermo, senza le luci accese o funzionanti, così limitandosi a criticare una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione della Corte territoriale.

In tal senso, la censura finisce con l'essere aspecifica.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che, in presenza di due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, manca di specificità, ed è pertanto inammissibile, il ricorso che si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

Del resto, la Corte di appello, nell'esaminare la doglianza, ha ricostruito gli elementi probatori presenti in atti, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di legittimità, nella pronuncia rescindente, che aveva sottolineato la mancata evidenziazione, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori sottesi alla circostanza secondo cui la persona offesa viaggiasse a fari spenti, pervenendo alla conclusione che tale circostanza fosse stata riferita dall'imputato solo il 03/02/2020, in sede di interrogatorio, solo per giustificare la propria negligente condotta.

1.4. Quanto al dedotto travisamento per invenzione riferito alle condizioni del tempo, definite in sentenza come violento temporale a fronte di una lieve pioggia in atto attestata dalla polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi del sinistro, va osservato che, alla stregua delle argomentazioni esposte, il vizio denunciato non è idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte territoriale, in tema di velocità prudenziale di marcia e di distanza di sicurezza, essenzialmente fondato sulle condizioni ambientali, tra le quali la limitata visuale dovuta alla pioggia, tale da consentire una visuale non superiore a venti metri.

71.5. Nel caso di specie, dunque, può ritenersi che la Corte di merito abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile di ricostruzione della vicenda, rappresentando, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta penalmente rilevante da parte dell'imputato ed indicando il comportamento colposo a lui imputabile, che ha causalmente contribuito a determinare il decesso e le lesioni personali delle persone offese.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge processuale e vizio della motivazione in relazione all'erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., poiché la vittima non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'incidente, è infondato.

Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, chi invoca l'applicazione di una circostanza attenuante ha un onere di allegazione mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive (Sez. 3, n. 45232 del 03/07/2014, C., Rv. 260981, in tema di congruità del risarcimento del danno).

L'onere di allegazione trova oggi il suo fondamento anche nell'art. 581 cod. proc. pen. che prevede che l'impugnazione, a pena di inammissibilità deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 3, n. 15439 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Sul punto, la Corte di merito, in sede di rinvio, dopo aver precisato l'assenza di elementi in atti che inducano a ritenere che la persona offesa viaggiasse priva di cinture di sicurezza, ha esaminato la relazione del consulente tecnico di parte e ha concluso che non è stata dimostrata alcuna causa esterna che abbia contribuito all'incidente, essendosi il consulente di parte limitato a formulare, in termini solo possibilistici, l'assenza di cinture di sicurezza.

Non è illogica, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi difensiva del mancato uso delle cinture si dimostra apodittica e fondata su una mera ipotesi del suo consulente.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. 8Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2023, tanto che la Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di ricorso.

In ogni caso, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione, mentre, nell'ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce congrua giustificazione dell'uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.

In tali casi l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione; Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, evidenziando la sostenuta velocità e le gravi conseguenze lesive che ne sono derivate (p. 11), rispetto ad una durata della sospensione della patente di guida che si pone come intermedia tra il minimo e il medio edittale.

Si tratta di motivazione sufficiente, oltre che coerente con il principio per cui il giudice, nella individuazione della durata della sanzione, deve dare conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, compiendo una valutazione in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Motivazione che, quindi, pone in diretta correlazione i parametri di cui all'art. 218 cod. strada alla commisurazione giudiziale della sanzione.

4. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente 9onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Ri P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 0 2 LUC. 203 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] JliArrabito . 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo stradale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni personali stradali gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guida di un autocarro con rimorchio, mentre percorreva la tangenziale sud di Torino, direzione Milano, per colpa generica, caratterizzata dall'essersi distratto alla guida al fine di prelevare una bottiglia di acqua, e per colpa specifica, consistita nel non aver mantenuto, in violazione dell'art. 149 cod. strada, le distanze di sicurezza tali da assicurare l'arresto tempestivo ed evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva e nel non aver adeguato la velocità alle condizioni di tempo e di luogo della strada, scarsamente illuminata a causa dell'orario (ore 21 e 35 circa del 20 ottobre 2019) e con fondo bagnato per la lieve pioggia in atto, tamponava la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], con a bordo [OSCURATO:PERSONA], costringendola ad invadere la corsia di sorpasso, dove stava sopraggiungendo la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, per evitare la [OSCURATO:PERSONA], sterzava bruscamente a destra, perdendo il controllo del veicolo ed andando ad urtare contro il new jersey in cemento posto a margine sinistro della carreggiata. .MmA'Aj24/1.1. Con sentenza in data 13 giugno 2024, la Quarta Sezione'kli questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo di ricorso. Innanzitutto, i giudici di secondo grado, ritenendo che l'autocarro guidato dall'imputato procedesse a una velocità non risultata adeguata al contesto e al tipo di strada che stava percorrendo, in quanto caratterizzata da fondo bagnato a causa della pioggia e da «scarsa/limitata visibilità per l'orario notturno», non avevano indicato il dato necessario per l'accertamento della condotta non cautelare, ovvero la velocità che risultava ex ante adeguata nel caso specifico (la velocità c.d. «prudenziale»), e finendo con il sovrapporre al piano dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell'accertamento del nesso causale della colpa (c.d. «causalità della colpa»). In secondo luogo, per i giudici di merito, l'inadeguata velocità avrebbe comportato la conseguente violazione di altra specifica norma cautelare, quella di cui all'art. 149 cod. strada, non avendo l'imputato rispettato, sempre in considerazioni delle evidenziate circostanze della guida, le distanze di sicurezza, senza però poter rilevare, dall'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, il dato necessario per l'accertamento della condotta non cautelare, ovvero la distanza che risultava ex ante adeguata nel caso specifico 2(la distanza c.d. «prudenziale»), finendo ancora una volta con il sovrapporre al piano dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare quello dell'accertamento del nesso causale della colpa. In terzo luogo, l'illogicità dell'iter motivazionale era resa ulteriormente manifesta dal fatto che il giudice di merito poneva come accertato, pur non evidenziandone i sottesi elementi probatori, che la vettura tamponata stesse procedendo, nelle descritte condizioni della guida, con le luci posteriori non azionate, ritenendo tale circostanza non rilevante, senza considerare che l'obbligo di mantenere una distanza prudenziale presuppone la visibilità del veicolo anteriore. In quarto luogo, la Corte territoriale, muovendo dal verbale di accertamenti urgenti agli atti, nel quale si darebbe atto che «...l'utilizzo di cinture di sicurezza non viene accertato», finiva con il mutare l'assenza di elementi deponenti per l'uso del dispositivo nell'assenza di prova del mancato uso dello stesso, con palese inversione logica, neppure giustificata da apprezzamenti tecnici o dichiarativi. 1.2. Con sentenza in data 8 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2021, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha affermato che la velocità di marcia, pari a circa 80-85 km/h, tenuta da [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, oltre a superare il limite di velocità massima sulle autostrade di 80 km/h per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, era inadeguata alle condizioni ambientali in cui l'imputato si trovava a guidare il proprio veicolo (orario serale, scarsa illuminazione, visuale limitata, violento temporale). La Corte distrettuale ha poi ritenuto che fosse stata disattesa la regola cautelare di cui all'art. 149 cod. strada, individuando in 56 metri lo spazio di arresto del veicolo condotto dal ricorrente, marciante a 80 km/h, ed affermando che, in ragione dello spazio di visibilità massimo a disposizione, pari a 20 metri come dichiarato dallo stesso imputato, nonché del carico del veicolo, incidente sullo spazio di frenata, una velocità di marcia inferiore avrebbe sicuramente consentito l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza. La Corte territoriale ha ancora affermato che l'assenza di luci posteriori della [OSCURATO:PERSONA] era stata constatata dagli operanti dopo l'impatto, a causa del quale le luci posteriori erano state distrutte, mentre l'imputato aveva riferito delle luci posteriori , spente solo in sede di interrogatorio, al plausibile fine di ridimensionare la propria responsabilità; in ogni caso, ha richiamato il principio della responsabilità dell'utente della strada comprensiva anche del 3comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. La Corte di appello, infine, ha dato atto della mancanza di elementi che inducessero a ritenere che la persona offesa viaggiasse priva di cinture di sicurezza, ritenendo che la natura e il grado delle lesioni riportate non avvaloravano la tesi del concorso di colpa, essendosi il consulente tecnico di parte limitato a formulare l'assenza della cintura in termini meramente possibilistici. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 140, 142 e 149 cod. strada, nonché vizio della motivazione in riferimento alla elusione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento. Deduce la difesa che, in tema di velocità e distanza (sia di marcia che prudenziale), la sentenza impugnata aveva effettuato calcoli teorici, fondati esclusivamente sulle generiche indicazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio, e facendo ricorso a mere congetture, sfornite di fondamento empirico, dando per assodate regole generali, non contestualizzate alle caratteristiche dei mezzi coinvolti, del fondo stradale dell'effettiva visibilità. Quanto alle luci posteriori del veicolo tamponato non azionate, la Corte di appello non si era confrontata con la regola secondo cui "l'obbligo di mantenere una distanza prudenziale presuppone la visibilità del veicolo anteriore", affermando che i fari posteriori dell'auto, prima del tamponamento, erano regolarmente funzionanti e che, in ogni caso, la circostanza che la persona offesa stesse viaggiando a fari spenti sarebbe rientrata nel limite della prevedibilità, senza chiarire sulla base di quali circostanze il ricorrente avrebbe dovuto attendersi che davanti a lui circolasse a bassissima velocità o che fosse fermo un veicolo senza luci accese e/o funzionanti, potendo essere oggetto di verosimile aspettativa, al più, la presenza di altre autovetture sulla carreggiata a velocità ridotta. La distanza di sicurezza dal veicolo che precede deve essere calcolata in previsione della marcia dei veicoli, non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale un veicolo a fari spenti, in tal caso non venendo in questione l'osservanza delle distanze di sicurezza, ma la circostanza che il conducente del veicolo sopraggiungente non si fosse avveduto dell'ostacolo, circostanza che, a e214seconda dei casi, può essere o nomt ddebitata a sua responsabilità. i 4Peraltro, eccepisce la difesa travisamento per invenzione, poiché la Corte territoriale aveva fatto ripetutamente riferimento alla sussistenza di un violento temporale in atto al momento del sinistro, mentre invece dal prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti redatto dalla Polizia stradale risultava semplicemente una lieve pioggia in atto. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in riferimento alla valutazione della circostanza che la vittima indossasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro, ed erroneo diniego della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Richiama la difesa il terzo motivo dell'atto di appello del 27/09/2021, dove era stato dedotto che il consulente tecnico della difesa aveva evidenziato diversi indici logicamente sintomatici del fatto che la persona offesa non indossasse la cintura di sicurezza (assenza sul corpo di traumatismi tipici del passaggio delle cinture e presenza invece di lesività derivanti dall'impatto con parabrezza e volante), ma la Corte di appello aveva illegittimamente valutato, come prova a carico, l'impossibilità oggettiva di dimostrare una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna, trattandosi di dati non accertati e non accertabili ed avendo la difesa evidenziato elementi concreti tali da sostenere che la vittima non fosse munita di cintura al momento del sinistro. L'omesso utilizzo di dispositivi minimi di sicurezza da parte della vittima rappresentava un fattore esterno rilevante sul piano della sequenza causale dell'evento colposo, senza il quale quest'ultimo non si sarebbe verificato, con esiti così gravi per il conducente. 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 218 cod. strada, relativamente alla durata della sospensione della patente di guida, nonché mancanza di adeguata motivazione sul punto. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, limitandosi a richiamare la sospensione della patente di guida per un anno, aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla valutazione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, necessaria trattandosi di sospensione della patente determinata in misura significativamente non minimale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla omessa conformazione ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente n. 34383 del 13/06/2024, 5in tema di velocità e distanza di sicurezza, nonché sul mancato azionamento delle luci posteriori del veicolo tamponato, è infondato. 1.1. Va, in premessa, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). 1.2. Tanto premesso, con riferimento alla prima censura, la Corte di merito ha esaustivamente spiegato come la velocità di marcia tenuta dall'autocarro con rimorchio, secondo le indicazioni fornite dallo stesso conducente - 80/85 km/h circa -, fosse inadeguata, sia perché quantomeno pari al massimo della velocità consentita per il predetto veicolo in condizioni di guida ottimali, sia perché non consona alle condizioni ambientali (orario serale, scarsa illuminazione presente, visuale assolutamente limitata e pioggia in atto), specie per la pioggia, tale da non permettere una visuale superiore a venti metri, sicchè lo spazio di arresto calcolato dalla Corte territoriale in 56 metri, in funzione della velocità di marcia dichiarata, non era tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza e, quindi, tale da assicurare l'arresto del veicolo entro lo spazio di visibilità massimo a disposizione. 1.3. Quanto alle luci posteriori del veicolo tamponato, la Corte di appello ha chiarito che la circostanza che il veicolo tamponato procedesse con le luci 6posteriori spente non trovava riscontro negli atti acquisiti, poiché l'assenza di luci, nella descrizione fattane dagli operanti, era riferita ad un momento solo successivo all'impatto che aveva distrutto le luci posteriori dell'auto tamponata, mentre l'imputato, nella immediatezza, non aveva dichiarato nulla a proposito del mancato azionamento delle luci di posizione del veicolo tamponato, per poi dichiarare tale circostanza solo in sede di interrogatorio. Per cui la Corte di merito conclude, per un verso, ritenendo maggiormente plausibile che la dichiarazione circa il mancato azionamento delle luci di posizione da parte della persona offesa, resa in sede di interrogatorio dall'imputato, fosse finalizzata ad un ridimensionamento della propria responsabilità, e, per altro verso, richiamando, in ogni caso, il principio della responsabilità anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientrante nel limite della prevedibilità. Ora, il ricorrente si dilunga sulla ragionevole mancanza di prevedibilità che davanti a lui marciasse un veicolo a bassissima velocità, o addirittura fermo, senza le luci accese o funzionanti, così limitandosi a criticare una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione della Corte territoriale. In tal senso, la censura finisce con l'essere aspecifica. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che, in presenza di due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, manca di specificità, ed è pertanto inammissibile, il ricorso che si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). Del resto, la Corte di appello, nell'esaminare la doglianza, ha ricostruito gli elementi probatori presenti in atti, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di legittimità, nella pronuncia rescindente, che aveva sottolineato la mancata evidenziazione, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori sottesi alla circostanza secondo cui la persona offesa viaggiasse a fari spenti, pervenendo alla conclusione che tale circostanza fosse stata riferita dall'imputato solo il 03/02/2020, in sede di interrogatorio, solo per giustificare la propria negligente condotta. 1.4. Quanto al dedotto travisamento per invenzione riferito alle condizioni del tempo, definite in sentenza come violento temporale a fronte di una lieve pioggia in atto attestata dalla polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi del sinistro, va osservato che, alla stregua delle argomentazioni esposte, il vizio denunciato non è idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte territoriale, in tema di velocità prudenziale di marcia e di distanza di sicurezza, essenzialmente fondato sulle condizioni ambientali, tra le quali la limitata visuale dovuta alla pioggia, tale da consentire una visuale non superiore a venti metri. 71.5. Nel caso di specie, dunque, può ritenersi che la Corte di merito abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile di ricostruzione della vicenda, rappresentando, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta penalmente rilevante da parte dell'imputato ed indicando il comportamento colposo a lui imputabile, che ha causalmente contribuito a determinare il decesso e le lesioni personali delle persone offese. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge processuale e vizio della motivazione in relazione all'erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., poiché la vittima non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'incidente, è infondato. Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, chi invoca l'applicazione di una circostanza attenuante ha un onere di allegazione mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive (Sez. 3, n. 45232 del 03/07/2014, C., Rv. 260981, in tema di congruità del risarcimento del danno). L'onere di allegazione trova oggi il suo fondamento anche nell'art. 581 cod. proc. pen. che prevede che l'impugnazione, a pena di inammissibilità deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 3, n. 15439 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Sul punto, la Corte di merito, in sede di rinvio, dopo aver precisato l'assenza di elementi in atti che inducano a ritenere che la persona offesa viaggiasse priva di cinture di sicurezza, ha esaminato la relazione del consulente tecnico di parte e ha concluso che non è stata dimostrata alcuna causa esterna che abbia contribuito all'incidente, essendosi il consulente di parte limitato a formulare, in termini solo possibilistici, l'assenza di cinture di sicurezza. Non è illogica, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi difensiva del mancato uso delle cinture si dimostra apodittica e fondata su una mera ipotesi del suo consulente. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. 8Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2023, tanto che la Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di ricorso. In ogni caso, costituisce ius receptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione, mentre, nell'ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce congrua giustificazione dell'uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. In tali casi l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato). Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, evidenziando la sostenuta velocità e le gravi conseguenze lesive che ne sono derivate (p. 11), rispetto ad una durata della sospensione della patente di guida che si pone come intermedia tra il minimo e il medio edittale. Si tratta di motivazione sufficiente, oltre che coerente con il principio per cui il giudice, nella individuazione della durata della sanzione, deve dare conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, compiendo una valutazione in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Motivazione che, quindi, pone in diretta correlazione i parametri di cui all'art. 218 cod. strada alla commisurazione giudiziale della sanzione. 4. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente 9onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Ri P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 0 2 LUC. 203 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] JliArrabito . 10
Sentenza Cassazione n. 24400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris