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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03759/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5000/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Servitù – Actio confessoria – Destinazione padre di famiglia – Visibilità opere R.G.N. 5000/2018 Ud. 13/12/2022CC R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1845/2017 depositata il 13/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citò, innanzi il Tribunale di Trapani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù di passo carrabile costituita per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo individuato al locale Catasto, al fg. 74, part. 219 (in comunione tra l’attrice e le convenute) ed a carico del fondo individuato al fg. 74, part. 258 (di proprietà delle sole convenute).

Riferì l’attrice che il di lei padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva donato, con atto del 1967,al figlio [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell’attrice, nonché marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) un terreno individuato, appunto, al fg. 74, part. 258 sul quale il donatario aveva edificato una palazzina, lasciando tuttavia un passaggio carrabile ed una stradina, per consentire l’accesso al fg. 74, part. 219, rimasto in proprietà del padre.

Lamentò, quindi, l’attrice che le convenute avevano imped ito l’esercizio della servitù a far tempo dal 2006, installando un cancello senza consegnarne le chiavi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e ulteriormente occupando parte della striscia di terreno con un gazebo.

Si costituirono le convenute, contestando l’esistenza della servitù oggetto della confessoria servitutis attorea, eccependo che il cancello esisteva in realtà da oltre venti anni ed allegando la già avvenuta rimozione del gazebo.

R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 3 di 10 Con sentenza del 3 dicembre 2013 il Tribunale di Trapani respinse la domanda, gravando l’attrice delle spese di lite.

2. [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, appello, precisando che -a seguito di instaurazione di un separato giudizio di scioglimento della comunione- era divenuta p roprietaria in via esclusiva di una porzione della particella

219. Costituitesi regolarmente le appellate, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, accertò l’esistenza, a favore della parte del fondo di cui al fg. 74, part. 219 divenuta di proprietà esclusiva dell’attrice, di una servitù di passo carrabile gravante sul fondo individuato al fg. 74, part. 258.

La Corte territoriale - disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., ed affermato il persistente interesse dell’appellante ad ottenere l’accertamento della servitù pur a seguito dello scioglimento della comunione-puntualizzò preliminarmente che si doveva verificare, alla luce del disposto di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c., se la destinazione del fondo asseritamente servente a consentire l’accesso al fondo asseritamente dominante fosse -al momento dell’atto di donazione e quindi della cessazione dell’appartenenza dei fondi ad un unico proprietario- già sussistente ed evidenziata da opere visibili e permanenti.

Operata tale puntualizzazione, la Corte stabilì che: − nella specie doveva ritenersi acquisita la prova dell’esistenza di opere permanenti e segni visibili della situazione di asservimento, emergendo che, prima ancora della realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sulla part. 258,erano presenti sulla part. 219 due manufatti destinati a deposto e garage e realizzati con R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 4 di 10 accessi compatibili con l’utilizzo di veicoli e ruote, risultando uno di essi anche munito di saracinesca; − ulteriormente risultava che, dopo la donazione del fondo alla part. 258, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto nel 2006 a “piastrellare” il passaggio, realizzando un cancello, le cui chiavi non erano state consegnate all’appellante, mentre le deposizioni testimoniali avevano permesso di appurare che prima dell’istallazione di tale cancello [OSCURATO:PERSONA] aveva percorso detta strada a piedi e con un carretto, mentre successivamente il passaggio era avvenuto anche con automobili; − inapplicabile nella specie era il principio nemini res sua servit, ritenuto invece operante dal giudice di prime cure in quanto l’appellante non era mai stata comproprietaria del fondo di cui alla part. 258.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte palermitana ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a duemotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c.

Deduce il ricorso che: R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 5 di 10 - la Corte territoriale avrebbe, erroneamente, riferito il requisito dell’apparenza delle opere di cui all’art. 1061 c.c. alle caratteristiche dei manufatti insistenti sul fondo dominante; - per contro, il carattere della visibilità deve essere riferito necessariamente all’esercizio della servitù, e quindi al passaggio con automezzi, occorrendo peraltro che le opere siano specificamente ed univocamente destinate all’esercizio della servitù; - la Corte territoriale avrebbe quindi errato nel conferire rilevanza agli accessi dei manufatti posti sul fondo dominante non essendo dette opere idonee a rivelare la specifica destinazione del fondo asseritamente servente all’esercizio della servitù; - ulteriormente, le prove assunte in giudizio avrebbero confermato che le uniche opere poste in essere sul fondo di cui alla part. 258 erano state realizzate dal donatar io [OSCURATO:PERSONA], e quindi non dall’originario unico proprietario dei fondi.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce il ricorso che la Corte territoriale: - avrebbe omesso di considerare che dalle prove era emerso che tutte le opere realizzate sul fondo di cui alla part. 258 (asfaltatura del fondo, apposizione del cancello, installazione di un citofono) erano state in realtà poste in essere dal donatario [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 6 di 10 realizzazione dell’edificio abitativo ora delle ricorrenti e quindi ben prima del 2006; - avrebbe erroneamente collocato in tale ultima epoca l’intera realizzazione delle opere, laddove nel 2006 si sarebbe proceduto alla sola elettrificazione del cancello già esistente.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte, in tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha costantemente affermato il principio per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.

Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 - Rv. 661174 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017 - Rv. 643386 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010 - Rv. 613246 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004 - Rv. 570163 -01).

Di converso, questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 c.c., non R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 7 di 10 occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum(ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione -visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 27/05/2009 - Rv. 608548 – 01 ; Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 1912 del 23/02/1987 -Rv. 451227 - 01) .

Infine –e diversamente da quanto argomentato nel ricorso-questa Corte ha chiarito che il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 c.c., se postula l'esistenza di opere stabili e visibili, inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, non comporta, invece, che dette opere insistano necessariamentesul fondo servente, potendo tali opere trovarsi anche sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo ( Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14292 del 08/06/2017 - Rv. 644480 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014 - Rv. 633132 – 01 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 -Rv. 589310 - 01) .

Così ricostruito il quadro nomofilattico in materia, si deve rilevare che la decisione della Corte territoriale non risulta avere svolto alcuna affermazione in diritto contrastante con i principi enunciati da questa Corte, essendosi invece a tali principi conformata, nel momento in cui la decisione medesimaha valorizzato non tanto le opere realizzate nel tempo sul fondo asseritamente servente, quanto invece la presenza sul fondo dominante di opere permanenti e ben visibili -manufatti muniti di accessi idonei all’impiego di veicoli a ruote- atti a palesare la situazione di asservimento del fondo oggetto della donazione (ora di titolarità delle ricorrenti) rispetto al fondo rimasto invece in capo al donante(e divenuto in parte di titolarità della controricorrente).

R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 8 di 10 La Corte d’appello, quindi, senza in alcun modo discostarsi dai principi poc’anzi richiamati, ha ritenuto -con una motivazione sintetica ma in ogni caso univoca-che la presenza di accessi carra bili , esistenti già al momento della donazione,dal fondo dominante al fondo servente fosse idonea a costituire quelle “opere visibili e permanenti”in cui viene a sostanziarsi il requisito dell’apparenza richiesto dagli artt. 1061 e 1062 c.c. per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.

Da ciò deriva, quindi, che il motivo di ricorso non viene a dedurre, in realtà, una concreta violazione o falsa applicazione di legge, ma, dietro la deduzione del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., viene a formulare in concreto una critica alla mera valutazione in fatto operata dal giudice di merito, dovendosi tuttavia rammentare che ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001 - Rv. 547747 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 25/01/2001 -Rv. 543448 - 01) .

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il profilo dell’epoca di realizzazione della “piastrellatura” (recte asfaltatura) dell’opera stradale è stato, in realtà direttamente affrontato dalla decisione della Corte territoriale (pag. 9), e non si può, quindi, affermare che di esso sia stato omesso l’esame come lamentato dalle ricorrenti, da ciò risultando che, ancora una volta, le doglianze formulate con il motivo di ricorso investono, a ben vedere, unicamente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e cioè una valutazione insindacabile se espressa in un giudizio logicamente R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 9 di 10 motivato (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 -01).

L’infondatezza del motivo di ricorso, del resto, discende ulteriormente dal fatto che lo stesso investe circostanze prive del carattere della decisività sia perché -come visto in precedenza- la decisione impugnata si fonda su un giudizio di visibilità ancorato alle opere presenti sul fondo dominante-sia perché la Corte territoriale ha comunque affermato che la “piastrellatura” erastata realizzata su un passaggio comunque preesistente, operando un giudizio in fatto che, ancora una volta, viene censurata sollecitando in modo non ammissibile una valutazione ex novo delle risultanze istruttorie.

Il giudizio espresso dalla Corte territoriale evidenzia, quindi, che il profilo dell’epoca di realizzazione delle opere di asfaltatura del passaggio e di realizzazione del cancello non rivestiva alcuna valenza decisiva ai fini della valutazione della visibilità o meno del passaggio, derivando tale valutazione da elementi ben diversi epreesistenti a tali lavori.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellericorrenti alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 10 di 10 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5000/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Servitù – Actio confessoria – Destinazione padre di famiglia – Visibilità opere R.G.N. 5000/2018 Ud. 13/12/2022CC R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1845/2017 depositata il 13/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò, innanzi il Tribunale di Trapani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù di passo carrabile costituita per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo individuato al locale Catasto, al fg. 74, part. 219 (in comunione tra l’attrice e le convenute) ed a carico del fondo individuato al fg. 74, part. 258 (di proprietà delle sole convenute). Riferì l’attrice che il di lei padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva donato, con atto del 1967,al figlio [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell’attrice, nonché marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) un terreno individuato, appunto, al fg. 74, part. 258 sul quale il donatario aveva edificato una palazzina, lasciando tuttavia un passaggio carrabile ed una stradina, per consentire l’accesso al fg. 74, part. 219, rimasto in proprietà del padre. Lamentò, quindi, l’attrice che le convenute avevano imped ito l’esercizio della servitù a far tempo dal 2006, installando un cancello senza consegnarne le chiavi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e ulteriormente occupando parte della striscia di terreno con un gazebo. Si costituirono le convenute, contestando l’esistenza della servitù oggetto della confessoria servitutis attorea, eccependo che il cancello esisteva in realtà da oltre venti anni ed allegando la già avvenuta rimozione del gazebo. R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 3 di 10 Con sentenza del 3 dicembre 2013 il Tribunale di Trapani respinse la domanda, gravando l’attrice delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose, quindi, appello, precisando che -a seguito di instaurazione di un separato giudizio di scioglimento della comunione- era divenuta p roprietaria in via esclusiva di una porzione della particella 219. Costituitesi regolarmente le appellate, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, accertò l’esistenza, a favore della parte del fondo di cui al fg. 74, part. 219 divenuta di proprietà esclusiva dell’attrice, di una servitù di passo carrabile gravante sul fondo individuato al fg. 74, part. 258. La Corte territoriale - disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., ed affermato il persistente interesse dell’appellante ad ottenere l’accertamento della servitù pur a seguito dello scioglimento della comunione-puntualizzò preliminarmente che si doveva verificare, alla luce del disposto di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c., se la destinazione del fondo asseritamente servente a consentire l’accesso al fondo asseritamente dominante fosse -al momento dell’atto di donazione e quindi della cessazione dell’appartenenza dei fondi ad un unico proprietario- già sussistente ed evidenziata da opere visibili e permanenti. Operata tale puntualizzazione, la Corte stabilì che: − nella specie doveva ritenersi acquisita la prova dell’esistenza di opere permanenti e segni visibili della situazione di asservimento, emergendo che, prima ancora della realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sulla part. 258,erano presenti sulla part. 219 due manufatti destinati a deposto e garage e realizzati con R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 4 di 10 accessi compatibili con l’utilizzo di veicoli e ruote, risultando uno di essi anche munito di saracinesca; − ulteriormente risultava che, dopo la donazione del fondo alla part. 258, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto nel 2006 a “piastrellare” il passaggio, realizzando un cancello, le cui chiavi non erano state consegnate all’appellante, mentre le deposizioni testimoniali avevano permesso di appurare che prima dell’istallazione di tale cancello [OSCURATO:PERSONA] aveva percorso detta strada a piedi e con un carretto, mentre successivamente il passaggio era avvenuto anche con automobili; − inapplicabile nella specie era il principio nemini res sua servit, ritenuto invece operante dal giudice di prime cure in quanto l’appellante non era mai stata comproprietaria del fondo di cui alla part. 258. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte palermitana ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. Deduce il ricorso che: R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 5 di 10 - la Corte territoriale avrebbe, erroneamente, riferito il requisito dell’apparenza delle opere di cui all’art. 1061 c.c. alle caratteristiche dei manufatti insistenti sul fondo dominante; - per contro, il carattere della visibilità deve essere riferito necessariamente all’esercizio della servitù, e quindi al passaggio con automezzi, occorrendo peraltro che le opere siano specificamente ed univocamente destinate all’esercizio della servitù; - la Corte territoriale avrebbe quindi errato nel conferire rilevanza agli accessi dei manufatti posti sul fondo dominante non essendo dette opere idonee a rivelare la specifica destinazione del fondo asseritamente servente all’esercizio della servitù; - ulteriormente, le prove assunte in giudizio avrebbero confermato che le uniche opere poste in essere sul fondo di cui alla part. 258 erano state realizzate dal donatar io [OSCURATO:PERSONA], e quindi non dall’originario unico proprietario dei fondi. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce il ricorso che la Corte territoriale: - avrebbe omesso di considerare che dalle prove era emerso che tutte le opere realizzate sul fondo di cui alla part. 258 (asfaltatura del fondo, apposizione del cancello, installazione di un citofono) erano state in realtà poste in essere dal donatario [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 6 di 10 realizzazione dell’edificio abitativo ora delle ricorrenti e quindi ben prima del 2006; - avrebbe erroneamente collocato in tale ultima epoca l’intera realizzazione delle opere, laddove nel 2006 si sarebbe proceduto alla sola elettrificazione del cancello già esistente. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, in tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha costantemente affermato il principio per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 - Rv. 661174 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017 - Rv. 643386 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13238 del 31/05/2010 - Rv. 613246 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2994 del 17/02/2004 - Rv. 570163 -01). Di converso, questa Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 c.c., non R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 7 di 10 occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum(ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione -visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 27/05/2009 - Rv. 608548 – 01 ; Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 1912 del 23/02/1987 -Rv. 451227 - 01) . Infine –e diversamente da quanto argomentato nel ricorso-questa Corte ha chiarito che il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 c.c., se postula l'esistenza di opere stabili e visibili, inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, non comporta, invece, che dette opere insistano necessariamentesul fondo servente, potendo tali opere trovarsi anche sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo ( Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14292 del 08/06/2017 - Rv. 644480 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014 - Rv. 633132 – 01 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 -Rv. 589310 - 01) . Così ricostruito il quadro nomofilattico in materia, si deve rilevare che la decisione della Corte territoriale non risulta avere svolto alcuna affermazione in diritto contrastante con i principi enunciati da questa Corte, essendosi invece a tali principi conformata, nel momento in cui la decisione medesimaha valorizzato non tanto le opere realizzate nel tempo sul fondo asseritamente servente, quanto invece la presenza sul fondo dominante di opere permanenti e ben visibili -manufatti muniti di accessi idonei all’impiego di veicoli a ruote- atti a palesare la situazione di asservimento del fondo oggetto della donazione (ora di titolarità delle ricorrenti) rispetto al fondo rimasto invece in capo al donante(e divenuto in parte di titolarità della controricorrente). R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 8 di 10 La Corte d’appello, quindi, senza in alcun modo discostarsi dai principi poc’anzi richiamati, ha ritenuto -con una motivazione sintetica ma in ogni caso univoca-che la presenza di accessi carra bili , esistenti già al momento della donazione,dal fondo dominante al fondo servente fosse idonea a costituire quelle “opere visibili e permanenti”in cui viene a sostanziarsi il requisito dell’apparenza richiesto dagli artt. 1061 e 1062 c.c. per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. Da ciò deriva, quindi, che il motivo di ricorso non viene a dedurre, in realtà, una concreta violazione o falsa applicazione di legge, ma, dietro la deduzione del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., viene a formulare in concreto una critica alla mera valutazione in fatto operata dal giudice di merito, dovendosi tuttavia rammentare che ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001 - Rv. 547747 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 25/01/2001 -Rv. 543448 - 01) . 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il profilo dell’epoca di realizzazione della “piastrellatura” (recte asfaltatura) dell’opera stradale è stato, in realtà direttamente affrontato dalla decisione della Corte territoriale (pag. 9), e non si può, quindi, affermare che di esso sia stato omesso l’esame come lamentato dalle ricorrenti, da ciò risultando che, ancora una volta, le doglianze formulate con il motivo di ricorso investono, a ben vedere, unicamente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e cioè una valutazione insindacabile se espressa in un giudizio logicamente R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 9 di 10 motivato (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 -01). L’infondatezza del motivo di ricorso, del resto, discende ulteriormente dal fatto che lo stesso investe circostanze prive del carattere della decisività sia perché -come visto in precedenza- la decisione impugnata si fonda su un giudizio di visibilità ancorato alle opere presenti sul fondo dominante-sia perché la Corte territoriale ha comunque affermato che la “piastrellatura” erastata realizzata su un passaggio comunque preesistente, operando un giudizio in fatto che, ancora una volta, viene censurata sollecitando in modo non ammissibile una valutazione ex novo delle risultanze istruttorie. Il giudizio espresso dalla Corte territoriale evidenzia, quindi, che il profilo dell’epoca di realizzazione delle opere di asfaltatura del passaggio e di realizzazione del cancello non rivestiva alcuna valenza decisiva ai fini della valutazione della visibilità o meno del passaggio, derivando tale valutazione da elementi ben diversi epreesistenti a tali lavori. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellericorrenti alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 5000/2018 - Pagina nr. 10 di 10 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d