CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 49996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22 febbraio 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 646 e 61 n. 7 cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando che la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di mancanza di querela affermando che la querela era composta da 12 pagine e che a pag.11 vi era la richiesta di procedere penalmente a carico dei responsabili del reato ed a pag.12 la firma del legale rappresentante della persona offesa, quando invece la querela contenuta nel fascicolo processuale aveva solo 7 pagine; il difensore lamenta inoltre l'erroneità della motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non erano state concesse le attenuanti generiche ed era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento al teste [OSCURATO:PERSONA], direttore della Carpenteria del Sud, impresa di cui era legale rappresentante la Difilippo; il difensore contesta anche la decisione con la quale la Corte di appello aveva condizionato la sospensione della pena alla restituzione dei beni e la mancanza di appropriata motivazione da parte della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che nel fascicolo processuale del giudizio di primo grado vi sono "verbale di ratifica di denuncia querela per il reato di appropriazione indebita" sporta da [OSCURATO:PERSONA], (foglio 4) e che successivamente vi è la querela (fogli da 5 a 16) che si compone di 12 pagine (il foglio 17 contiene il decreto di citazione a giudizio) e contiene sia la richiesta di punizione che la sottoscrizione del legale rappresentante di "[OSCURATO:SOCIETA]a-Leasing e Factoring in A.S." [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Relativamente ai rimeenti motivi di ricorso, gli stessi sono inammissibili in quanto reiterativi di quanto eccepito in appello; a tale proposito, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti; si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure riproposte con il ricorso per cassazione, osservando: che la condotta tenuta dall'imputata e il valore dei beni non restituiti ostavano alla applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. (pag. 5 e 6); che le attenuanti generiche non erano concedibili, visto che le affermazioni contenute nell'atto di appello relative al fatto che nessuna negazione la Difilippo avrebbe fatto al creditore non trovavano conferma nella disamina degli atti processuali; che la richiesta di sentire il teste Bianco appariva irrilevante; a tale riguardo si deve ribadire che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758); tale obbligo è stato rispettato dalla Corte di appello, con la motivazione contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata; che la richiesta di applicare la sospensione condizionale della pena senza la condizione della restituzione dei beni era generica. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 6.000,00 così equitativamente fissata in r n 3 .) ragione dei motivi dedotti: la Corte di appello aveva infatti già evidenziato che la querela era completa e constava di dodici pagine e, malgrado ciò, il ricorrente ha insistito nel medesimo motivo di ricorso, nonostante l'evidente temerarietà dello stesso, alla luce della documentazione presente nel fascicolo di ufficio; la presenza di una querela di 12 pagine e non di 7 come sostenuto dal ricorrente, è confermata anche dal numero progressivo delle pagine, posto che la querela si trova nei fogli da 5 a 16 e che al foglio 17 vi è il decreto di citazione a giudizio, per cui la numerazione progressiva dei fogli dimostra che non vi è stata alcuna aggiunta di pagine rispetto a quella mancanti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma