CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 50744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta diretta a ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale previo accertamento della condotta di collaborazione inesigibile o impossibile proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di 8 anni di reclusione inflittagli con la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 12/12/2018, definitiva il 30/10/2019, per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino all'agosto 2013. t 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4-bis Ord. pen. e all'art. 3 d.l. n. 162 del 2022 convertito in legge n. 199 del 2022. 3. In data 8/08/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] ha concluso l'espiazione della pena in data 31/10/2023. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 3/11/2023 Il Consigliere estensore I