CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 22393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lucca visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 25 novembre 2021, che dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso il 21 dicembre 2013, perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Deduce il ricorrente l'inosservanza dell'art. 157, comma 2, cod. pen. sul rilievo che all'imputato era stata correttamente contestata la recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 2, cit. non era ancora decorso, versandosi in un'ipotesi di circostanza aggravante ad effetto speciale e dovendosi tener conto sia dell'aumento massimo di pena previsto dall'art. 99, quarto comma, cit., sia di quello previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen., secondo cui opera una interruzione della prescrizione nella misura pari a due terzi del tempo necessario a prescrivere. Il reato, pertanto, non era ancora prescritto al momento della decisione, essendo necessario il decorso di anni 10 e gg. 96, per la sospensione legata al COVID-19, termine base non ancora trascorso, cui doveva altresì aggiungersi la proroga ai sensi dell'art. 161, comma 2, cit. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli effetti legati alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale ai fini del decorso del relativo termine prescrizionale. Invero l'art. 157, secondo comma, cod. pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti "ad effetto speciale" sono, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, ultima parte, cod. pen. "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". Ora, la contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cit., un aumento di pena pari a due terzi, ciò che ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664). Di essa, pertanto, occorre tener conto, ex art. 157, secondo comma, cit., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Al riguardo questa Corte (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724) ha stabilito il principio secondo cui, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, primo comma, cit. Inoltre, la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cit., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. Una diversa interpretazione, infatti, come chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività. Ne consegue che, nel caso in esame, per individuare il tempo necessario a prescrivere dalla data di commissione del fatto (21 dicembre 2013) si deve avere riguardo ad un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (anni tre) e all'aumento (pari a due terzi) previsto per la circostanza soggettiva ad effetto speciale (la richiamata tipologia di recidiva), così pervenendo alla pena di anni cinque, per poi applicare la regola posta in via subordinata dal primo comma dell'art. 157 cit., con l'individuazione di un termine ordinario di prescrizione pari a quello di anni sei. Va considerato, ancora, che il decreto di citazione a giudizio, come rilevato nella sentenza impugnata, è stato emesso il 27 novembre 2018, dunque prima del decorso del termine ordinario di sei anni. Il disposto di cui all'art. 161, secondo comma, cit. stabilisce, con riferimento ai reati per i quali attualmente si procede, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, quarto comma, cit. Disciplina, questa, pacificamente interpretata, come si è già visto, nel senso che la recidiva de qua incide due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, ossia dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, quindi in relazione all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, cit.; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). Ne discende che, restando fissato in sei anni il periodo prescrizionale quale termine-base di riferimento, l'interruzione computabile nel caso in esame è pari ai due terzi di esso, così da pervenire all'individuazione di un termine finale di dieci anni dal su indicato tempus commissí delicti (dunque sino alla data del ventuno dicembre 2023, cui dovrà aggiungersi l'ulteriore periodo di giorni sessantaquattro di sospensione - dal 9 marzo al 11 maggio 2020 - legato all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus cd. "Covid-19", per effetto della sentenza n. 278/2020 della Corte costituzionale). 2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata, ai sensi del combinato disposto delle previsioni di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 569 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso