CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llino il 04/02/1960,avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza conrinvio agli effetti civili, con declaratoria di prescrizione del reato;letta la memoria del difensore di parte civile che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le memorie dei difensori dei ricorrenti che hanno insistito per l’accoglimentodei motivi dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Tribunale di Avellino, su impugnazione del pubblico ministero edella parte civile, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110 e 610 cod. pen., per avere- Cuciniello quale legale rappresentante della ditta che aveva appaltato i lavorirelativi ad un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale direttore dei lavoristessi – installato un ponteggio che aveva precluso a [OSCURATO:PERSONA] l’ingressoalla propria autorimessa, mantenendo tale ostacolo anche dopo la richiesta dirimozione.2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.2.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (il relativo mandato, rispetto al quale che la difesadi parte civile ha sollecitato la verifica, risulta allegato al ricorso) per AntonioCuciniello articola sei motivi.2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inrelazione al ritenuto elemento soggettivo del reato.Elemento che la Corte aveva dedotto dalla decisione di non rimuoverel’ostacolo anche dopo avere ricevuto la diffida formale a farlo.Non si era considerato che il ponteggio era stato installato per dare attuazioneal contratto stipulato con il condominio di cui la persona offesa era parte e che lasua modifica presupponeva attente valutazioni tecniche.La stessa Corte aveva ammesso la complessità tecnica delle modificherichieste.2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla data di consumazione del reato, che non era quella delfebbraio 2017 – quando era stato garantito l’accesso all’autorimessa - posto che ilponteggio era stato rimosso il 5 dicembre 2016.Era rimasto l’effetto materiale ma era stata rimossa la costrizione.Il reato si era così prescritto nel settembre 2025 prima della sentenzad’appello.2.1.3. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo denuncia la violazione dilegge ed il vizio di motivazione in ordine:- al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla mancataammissione del fatto;- alla misura della pena, sproporzionata all’entità del fatto;- al riconoscimento della recidiva, accompagnata da una motivazionemeramente apparente;- alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,omettendo di valutare il comportamento processuale e la natura episodica delfatto.2.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA],articola quattro motivi.2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 603,comma 3 bis, cod. pen., per avere, la Corte di merito, riformato la sentenzaassolutoria, in base ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, senzaprocedere alla sua rinnovazione.Le prove dichiarative, che erano state oggetto di diversa valutazione e che,pertanto, dovevano essere rinovate, erano quelle della persona offesa (dalle qualisi era tratta l’intento doloso degli imputati) e dei consulenti tecnici della difesa edella parte civile (che avevano deposto sulle ragioni tecniche ed economiche cheavevano impedito la modifica dell’ostacolo posto alla persona offesa).2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata.Non si era innanzitutto resa una motivazione rafforzata rispetto alle ragioniargomentate dal primo giudice per pervenire all’assoluzione degli imputati.Non poteva dedursi il dolo, pur generico, del reato dal mero fatto chel’ostacolo all’accesso dall’autorimessa non era stato rimosso, senza considerare leragioni tecniche ed economiche che avevano giustificato tale scelta.Non si erano considerate le delibere assembleari, la richiesta di archiviazionedel pubblico ministero e le testimonianze dei tecnici.Si era solo installato il ponteggio, senza consumare il necessario eventoulteriore rispetto al mero comportamento ipotizzato come violento, così nonpotendosi configurare il delitto di violenza privata. Era stata soltanto una turbativadel possesso, con esclusivo rilievo civile.2.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.Il ponteggio era stato rimosso prima del febbraio 2017 e la condotta si eraconsumata o con la sua installazione o con il rifiuto di rimuoverlo, nel giugno 2016.Il reato si era pertanto prescritto prima della pronuncia della sentenzaimpugnata.2.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.Si erano negate le circostanze attenuanti generiche e la sospensionecondizionale della pena con motivazioni di stile, omettendo di considerare glielementi positivi: l’incensuratezza dell’imputato, l’assenza di violenza o minacciaesplicita, la natura civilistica della vicenda.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta in cui conclude perl’annullamento senza rinvio agli effetti penali per essersi il reato estinto perprescrizione e per l’annullamento ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. agli effetticivili.4. Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria conla quale ha richiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi.5. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memorie con le quali hanno insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1. La Corte di appello nel riformare la decisione assolutoria del primo giudiceha disatteso il dettato dell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. che prevede che:“3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza diproscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ilgiudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazionedell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienzanel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazioneprobatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e441, comma 5”.Nella motivazione offerta dalla Corte per pervenire alla riforma della sentenzaassolutoria si fa preciso riferimento a quanto assunto sia da [OSCURATO:PERSONA], lapersona offesa costituitasi parte civile, sia dai consulenti delle parti, l’ing. AlfonsoIannacone, per la medesima parte civile, e l’arch. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputatoManganiello. Deducendone un esito opposto a quello a cui era prevenuto il primogiudice.La Corte, pertanto, nella prospettiva di riforma di tale pronuncia avrebbedovuto risentire quantomeno i tre dichiaranti indicati (per la rinnovazionedell’escussione dei consulenti si veda Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv.275112 – 01).E già tale violazione di legge comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata.2. A ciò deve anche aggiungersi il fatto che la motivazione della sentenza diriforma non appare certo “rafforzata”, come invece avrebbe, comunque, dovuto(da ultimo, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, PG/D’Ambrosio, Rv.289123 – 02), posto che non si erano adeguatamente affrontati gli argomentiofferti dal primo giudice per negare la sussistenza dell’elemento soggettivo delreato, primo fra tutti, la considerazione che l’apertura del varco che avrebbeconsentito l’accesso alla rimessa della parte civile avrebbe comportato unamodifica non del solo ponteggio ma anche del suo progetto (come concordano idue consulenti e come viene riportato a p. 6 della sentenza).3. L’annullamento della sentenza, per le ragioni esposte – la violazionedell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. ed il vizio di omessa motivazionerafforzata (assorbite le ulteriori censure proposte nei ricorsi) – ha determinato lospirare, alla data odierna (la fissazione corretta del dies a quo del terminecomporta un accertamento di fatto che non può essere demandato a questa Cortee che è questione comunque assorbita dal disposto annullamento), del termine diprescrizione del reato per il [OSCURATO:PERSONA] (non per il Cucciniello a carico del quale èstata riconosciuta la contestata recidiva).Ne consegue l’annullamento senza rinvio agli effetti penali per il Manganielloe l’annullamento con rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti (ai soli effetti civiliper [OSCURATO:PERSONA] ed agli effetti sia penali sia civili per Cuciniello).Alla liquidazione delle spese anche del presente grado provvederà il giudicedel rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione.Annulla nel resto la medesima sentenza, nei confronti di entrambi gli imputati,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.Spese di parte civile al definitivo.Così deciso, in Roma il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]