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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44382/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/3/2021 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato quella del Tribunale di Larino in data 10/9/2019,'EUrr c-t:i11. ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato, essendo incentrato sull'assenza di giustificazione della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione e agli elementi sui quali si fonda.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arelli [OSCURATO:PERSONA] olo DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/3/2021 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato quella del Tribunale di Larino in data 10/9/2019,'EUrr c-t:i11. ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato, essendo incentrato sull'assenza di giustificazione della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione e agli elementi sui quali si fonda. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arelli [OSCURATO:PERSONA] olo DEPOS
Sentenza Cassazione n. 44382/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris