CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40171/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 gennaio 2021 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed C 64.800 di multa per il reato ex artt. 291-bis, comma 1, d.P.R. 43/1973 (in Afragola il 24 febbraio 2019); si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento e sulla dichiarazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso per cassazione, dalla sentenza impugnata risulta che il rigetto dell'istanza di rinvio è avvenuto in quanto il difensore non ha indicato le ragioni per le quali non ha potuto procedere alla nomina di un sostituto, per altro dopo aver presentato richiesta di trattazione orale. Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che l'orario dell'interrogatorio era compatibile con la partecipazione all'udienza, in orario successivo. Con tale motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo né dimostra l'illegittimità delle argomentazioni della Corte territoriale. 1.2. Quanto all'an della responsabilità, il ricorso contiene affermazioni generiche in diritto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione; si prospettano solo questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposta compiuta ai motivi di appello; si chiede alla Corte la valutazione di merito sulle prove, estranea al sindacato di legittimità e si prospetta esclusivamente una lettura alternativa delle fonti di prova. Dalla sentenza impugnata risulta, altresì, che con il ricorso sono state prospettate le stesse questioni di merito già decise con motivazione immune da vizi logici dalla Corte territoriale. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente L