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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36879/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), essendosi di fatto limitato il ricorrente ad enunciare in modo confuso e atecnico il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica effettuata nei confronti dei ricorrenti, alla partecipazione della La Camera nel reato attribuito al marito, nel non avere applicato nei suoi confronti la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza allegare alcuna argomentazione effettiva in diritto e non valida a sostenere la contraddittorietà o assenza della motivazione o la violazione di legge altrettanto genericamente evocata nel motivo; ritenuto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); osservato che nessuna censura è stata articolata quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), essendosi di fatto limitato il ricorrente ad enunciare in modo confuso e atecnico il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica effettuata nei confronti dei ricorrenti, alla partecipazione della La Camera nel reato attribuito al marito, nel non avere applicato nei suoi confronti la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza allegare alcuna argomentazione effettiva in diritto e non valida a sostenere la contraddittorietà o assenza della motivazione o la violazione di legge altrettanto genericamente evocata nel motivo; ritenuto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); osservato che nessuna censura è stata articolata quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob
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