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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04736/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19/RG 23811 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che la ha condannata per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e coltivazione di marjuana;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati rispetto alla riferibilità delle piante all'imputata.

Inoltre, in base ad argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità sono state superate le censure difensive escludendo che la coltivazione fosse per solo uso personale e domestico valorizzando il numero di piante e di 5 barattoli di fertilizzante e la corrispondenza alla sostanza trovata in casa, indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti.

Le censure tendono anche ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede.

Anche il profilo sanzionatorio, prossimo ai minimi di legge, è stato motivato in modo non illogico e rientrante nell'esercizio della discrezionalità.

3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19/RG 23811 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che la ha condannata per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e coltivazione di marjuana; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati rispetto alla riferibilità delle piante all'imputata. Inoltre, in base ad argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità sono state superate le censure difensive escludendo che la coltivazione fosse per solo uso personale e domestico valorizzando il numero di piante e di 5 barattoli di fertilizzante e la corrispondenza alla sostanza trovata in casa, indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti. Le censure tendono anche ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede. Anche il profilo sanzionatorio, prossimo ai minimi di legge, è stato motivato in modo non illogico e rientrante nell'esercizio della discrezionalità. 3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 04736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris