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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 20434/2026

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a.s, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore;– intimato –avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7646/2025,depositata in data 22 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art.391bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c., l’ordinanza n.7646/2025 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato aln.r.g. 26351/2021, con la quale era stato accolto il ricorso principaleNumero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi (ed affidato a treNumero di raccolta generale 20434/2026motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria rDeatga pioubnblaicalezio ne 17/06/2026dell’Abruzzo, n. 242/02/2021 e rigettato quello incidentale propostodalla contribuente.Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un sollecito dipagamento e messa in mora (per Euro 54.816,00) relativo alla TARIdel 2018, basato sulle delibere nn. 7 e 8 del 6 marzo 2018 con cui ilConsiglio comunale aveva approvato il [OSCURATO:PERSONA] approvato le tariffe della TARI per l’anno 2018; il ricorso alla CTPveniva accolto (stante il sopravvenuto annullamento delle deliberecon sentenza del TAR dell’Abruzzo) con decisione riformata in appellodalla CTR.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, inparticolare, accoglieva in parte l'appello principale del Comune,applicando, per la TARI del 2018, le tariffe in vigore per il 2019.

Laparte variabile dell’imposta andava applicata nella misura del 20%della tariffa di cui all’art. 21, comma 3, del regolamento comunale n.27 del 2014, poiché la società contribuente aveva provveduto in viaautonoma allo smaltimento.2.

La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo,che impinge l’ordinanza nella parte in cui sono stati accolti i motivisecondo e terzo del ricorso per cassazione.

L’ente comunale, al qualeil ricorso è stato notificato a mezzo pec il 22 ottobre 2025 presso ildifensore domiciliatario nel giudizio di cassazione, è rimastointimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.

MicheleDi Mauro, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsiinammissibile (e, comunque, infondata) la domanda.La ricorrente ha depositato, in data 5 giugno 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 17/06/20261.

Con l’unico motivo di revocazione la contribuente deduce unerror in procedendo, ovvero l’avere la Suprema Corte accolto ilsecondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal Comunenonostante avesse respinto la tesi dell’ente circa l’applicabilità,all’annualità in esame (2018), del sopravvenuto regolamentoapprovato nel 2019 che prevedeva lo svolgimento del servizio diraccolta dei rifiuti in regime di privativa sull’intero territorio.Sostiene, in particolare, che la Corte, avendo esclusol’applicabilità del regolamento emesso nel 2019, avrebbe confermatola sentenza di appello, la quale, muovendo dalla previsione delregolamento dell’anno precedente, aveva escluso l’esistenza dellaprivativa comunale, riconoscendo la facoltà per i contribuenti dismaltire ‘in proprio’ i rifiuti.La ricorrente, infine, sottolinea che era incontroverso, inquanto ‘documentalmente dimostrato dalla contribuente, affermatodalla sentenza di appello e non contestato dal ricorso per cassazioneavversario’, che avesse dato avviso al Comune della propria volontàdi avvalersi di un operatore privato per lo smaltimento dei rifiuti.L’errore di fatto, in definitiva, concernerebbe la disposizionedel regolamento comunale del 2018, che escludeva la privativa(questione incontroversa); la Corte ha, invece, esaminato ‘il quadronormativo concernente la privativa, senza limitarsi, comenecessario, a respingere il ricorso’ (pag. 22 del ricorso).Conclude, quindi, perché la Corte revochi l’impugnataordinanza e, per l’effetto – in sede rescissoria – dichiaril’improcedibilità del ricorso per cassazione.2.

Il motivo è, come correttamente evidenziato dal SostitutoProcuratore Generale, inammissibile.2.1.

Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. èconsentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazionesiano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c.,ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizioneData pubblicazione 17/06/2026di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quandoè supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituìun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivodi revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per lesentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ.,deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli attisottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale sucircostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con caratteredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, conesclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in dirittodelle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzial’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverserappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamentel’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto divalutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.2.2.

Con particolare riferimento al giudizio di legittimità questaCorte ha chiarito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze(o ordinanze) della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzae l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, aisensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazioneper l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che nonabbia deciso su uno o più motivi di ricorso, dovendo però escludersiil vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbiapreso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svoltecome motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nonNumero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamenteNumero di raccolta generale 20434/2026percepibile), bensì un'errata considerazione e interprDeattaa puzbibolicnaezio ne 17/06/2026dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez.

U.n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025 e Cass. n. 26301/2018).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente (sent. n.20013 del 19 luglio 2024), che “in tema di revocazione dellepronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art.395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causache abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza diun fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere icaratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sullabase del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli attiinterni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sullapronuncia della Corte (nella specie, la S.C. ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungidall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato unomesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, cosìsollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione)”.2.3.

Nella specie, nell’ordinanza impugnata questa Corte haesaminato congiuntamente i motivi secondo e terzo del ricorsoprincipale proposto dal Comune e li ha accolti sulla basedell’applicabilità del regolamento del 2018 e della normativa diriferimento; precisamente, non essendo contestato che il servizio dismaltimento dei rifiuti fosse stato nella specie istituito e, quindi,fosse in astratto utilizzabile, la contribuente non aveva provato diessere stata autorizzata alla smaltimento in via autonoma, né diavere diritto alla riduzione proporzionale dell’imposta.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026Ciò posto, appare evidente che l’errore lamentato nellaData pubblicazione 17/06/2026domanda di revocazione si risolva, in realtà, in una questioneinterpretativa/giuridica, involgendo la ricostruzione del quadronormativo di riferimento circa la possibilità di avere una riduzione diimposta mediante la mera comunicazione della contribuente (comesostenuto nella domanda) o mediante la preventiva autorizzazionedell’ente (come ritenuto dalla Corte).In altri termini, nessun errore di fatto revocatorio si rinvienenell’ordinanza impugnata, mirando, piuttosto, la contribuente ad unanuova valutazione squisitamente ‘giuridica’ della questione relativaalla possibilità di ottenere una riduzione dell’imposta.Si è, quindi, al di fuori del parametro applicativo dell’art. 395,n. 4, c.p.c., come tracciato da questa Corte nelle pronunce soprarichiamate.3.

In base alle considerazioni svolte il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in relazione alle spesenon avendo il Comune svolto attività difensiva.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a.s, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore;– intimato –avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7646/2025,depositata in data 22 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art.391bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) c.p.c., l’ordinanza n.7646/2025 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio rubricato aln.r.g. 26351/2021, con la quale era stato accolto il ricorso principaleNumero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi (ed affidato a treNumero di raccolta generale 20434/2026motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria rDeatga pioubnblaicalezio ne 17/06/2026dell’Abruzzo, n. 242/02/2021 e rigettato quello incidentale propostodalla contribuente.Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un sollecito dipagamento e messa in mora (per Euro 54.816,00) relativo alla TARIdel 2018, basato sulle delibere nn. 7 e 8 del 6 marzo 2018 con cui ilConsiglio comunale aveva approvato il [OSCURATO:PERSONA] approvato le tariffe della TARI per l’anno 2018; il ricorso alla CTPveniva accolto (stante il sopravvenuto annullamento delle deliberecon sentenza del TAR dell’Abruzzo) con decisione riformata in appellodalla CTR.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, inparticolare, accoglieva in parte l'appello principale del Comune,applicando, per la TARI del 2018, le tariffe in vigore per il 2019. Laparte variabile dell’imposta andava applicata nella misura del 20%della tariffa di cui all’art. 21, comma 3, del regolamento comunale n.27 del 2014, poiché la società contribuente aveva provveduto in viaautonoma allo smaltimento.2. La domanda di revocazione è affidata ad un unico motivo,che impinge l’ordinanza nella parte in cui sono stati accolti i motivisecondo e terzo del ricorso per cassazione. L’ente comunale, al qualeil ricorso è stato notificato a mezzo pec il 22 ottobre 2025 presso ildifensore domiciliatario nel giudizio di cassazione, è rimastointimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. MicheleDi Mauro, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsiinammissibile (e, comunque, infondata) la domanda.La ricorrente ha depositato, in data 5 giugno 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 17/06/20261. Con l’unico motivo di revocazione la contribuente deduce unerror in procedendo, ovvero l’avere la Suprema Corte accolto ilsecondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal Comunenonostante avesse respinto la tesi dell’ente circa l’applicabilità,all’annualità in esame (2018), del sopravvenuto regolamentoapprovato nel 2019 che prevedeva lo svolgimento del servizio diraccolta dei rifiuti in regime di privativa sull’intero territorio.Sostiene, in particolare, che la Corte, avendo esclusol’applicabilità del regolamento emesso nel 2019, avrebbe confermatola sentenza di appello, la quale, muovendo dalla previsione delregolamento dell’anno precedente, aveva escluso l’esistenza dellaprivativa comunale, riconoscendo la facoltà per i contribuenti dismaltire ‘in proprio’ i rifiuti.La ricorrente, infine, sottolinea che era incontroverso, inquanto ‘documentalmente dimostrato dalla contribuente, affermatodalla sentenza di appello e non contestato dal ricorso per cassazioneavversario’, che avesse dato avviso al Comune della propria volontàdi avvalersi di un operatore privato per lo smaltimento dei rifiuti.L’errore di fatto, in definitiva, concernerebbe la disposizionedel regolamento comunale del 2018, che escludeva la privativa(questione incontroversa); la Corte ha, invece, esaminato ‘il quadronormativo concernente la privativa, senza limitarsi, comenecessario, a respingere il ricorso’ (pag. 22 del ricorso).Conclude, quindi, perché la Corte revochi l’impugnataordinanza e, per l’effetto – in sede rescissoria – dichiaril’improcedibilità del ricorso per cassazione.2. Il motivo è, come correttamente evidenziato dal SostitutoProcuratore Generale, inammissibile.2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. èconsentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazionesiano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) c.p.c.,ovvero «quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizioneData pubblicazione 17/06/2026di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quandoè supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamentestabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituìun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivodi revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per lesentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ.,deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli attisottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale sucircostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con caratteredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, conesclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in dirittodelle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzial’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverserappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamentel’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto divalutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.2.2. Con particolare riferimento al giudizio di legittimità questaCorte ha chiarito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze(o ordinanze) della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzae l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, aisensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazioneper l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che nonabbia deciso su uno o più motivi di ricorso, dovendo però escludersiil vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbiapreso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svoltecome motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nonNumero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamenteNumero di raccolta generale 20434/2026percepibile), bensì un'errata considerazione e interprDeattaa puzbibolicnaezio ne 17/06/2026dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U.n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025 e Cass. n. 26301/2018).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente (sent. n.20013 del 19 luglio 2024), che “in tema di revocazione dellepronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art.395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causache abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza diun fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere icaratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sullabase del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli attiinterni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sullapronuncia della Corte (nella specie, la S.C. ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungidall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato unomesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, cosìsollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione)”.2.3. Nella specie, nell’ordinanza impugnata questa Corte haesaminato congiuntamente i motivi secondo e terzo del ricorsoprincipale proposto dal Comune e li ha accolti sulla basedell’applicabilità del regolamento del 2018 e della normativa diriferimento; precisamente, non essendo contestato che il servizio dismaltimento dei rifiuti fosse stato nella specie istituito e, quindi,fosse in astratto utilizzabile, la contribuente non aveva provato diessere stata autorizzata alla smaltimento in via autonoma, né diavere diritto alla riduzione proporzionale dell’imposta.Numero registro generale 21502/2025Numero sezionale 4965/2026Numero di raccolta generale 20434/2026Ciò posto, appare evidente che l’errore lamentato nellaData pubblicazione 17/06/2026domanda di revocazione si risolva, in realtà, in una questioneinterpretativa/giuridica, involgendo la ricostruzione del quadronormativo di riferimento circa la possibilità di avere una riduzione diimposta mediante la mera comunicazione della contribuente (comesostenuto nella domanda) o mediante la preventiva autorizzazionedell’ente (come ritenuto dalla Corte).In altri termini, nessun errore di fatto revocatorio si rinvienenell’ordinanza impugnata, mirando, piuttosto, la contribuente ad unanuova valutazione squisitamente ‘giuridica’ della questione relativaalla possibilità di ottenere una riduzione dell’imposta.Si è, quindi, al di fuori del parametro applicativo dell’art. 395,n. 4, c.p.c., come tracciato da questa Corte nelle pronunce soprarichiamate.3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Nulla va disposto in relazione alle spesenon avendo il Comune svolto attività difensiva.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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